Sentenza del 02/02/2021 n. 2219 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La CTR aveva respinto l'appello proposto dall'Agenzia delle Entrate ritenendo: (i) inesistente la notifica dell'appello perché eseguita "tramite messo speciale autorizzato dall'Agenzia" non prevista dalla L. processuale tributaria (riferimento a D.Lgs. n.546/1992, art.53 e art.20 commi 1-2); (ii) invalido l'accertamento fondato su risultanze bancarie per mancata instaurazione del contraddittorio preventivo nella fase amministrativa.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate con riguardo al primo motivo, statuendo che la notificazione dell'appello tramite messo autorizzato è valida anche per l'impugnazione in sede tributaria (applicazione logica e sistematica dell'art.16 comma 4 D.Lgs. 546/1992). Conseguentemente la sentenza della CTR è stata cassata e la causa rinviata alla CTR del Lazio in diversa composizione per nuovo esame. La questione dell'invalidità dell'accertamento per mancato contraddittorio è stata dichiarata inammissibile nel giudizio di legittimità per carenza di interesse, poiché la decisione pregiudiziale sulla notifica aveva privato il giudice d'appello della potestas iudicandi; la CTR, in sede di rinvio, dovrà comunque esaminare tutte le questioni non esaminate in primo grado, e decidere anche sulle spese del giudizio di cassazione.
Norme richiamate
Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, art. 16, comma 4
La Corte ha ritenuto che la modalità speciale di notificazione tramite messi comunali o messi autorizzati prevista per gli atti dell'Amministrazione si applica, per ragioni logiche e sistematiche, anche alla notificazione del ricorso in appello nel processo tributario.
Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, art. 53
Richiamato dalla CTR come norma sulla forma dell'impugnazione; la Cassazione ha però interpretato la disciplina delle notificazioni in senso più ampio rispetto alla lettura restrittiva fatta dalla CTR.
Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, art. 20, commi 1 e 2
Norma sulle forme del ricorso; la CTR aveva ritenuto che l'appello dovesse seguire queste forme, ma la Corte ha ammesso l'uso del messo autorizzato anche per l'appello.
Codice di Procedura Civile, art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4
art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4
Fondamento giuridico del primo motivo di cassazione (violazione di norme processuali) con cui si deduceva l'erronea valutazione della CTR circa la validità della notificazione.
Codice di Procedura Civile, art. 366 c.p.c.
Richiamato in relazione ai requisiti minimi di ammissibilità del ricorso per cassazione; la Corte ha ritenuto che il ricorso li soddisfaceva.
Codice di Procedura Civile, art. 378 c.p.c.
Richiamato in ordine alla memoria presentata dalla parte resistente; misura procedurale di deposito di documenti/memorie.
Codice di Procedura Civile, art. 156 c.p.c.
Norma sulla sanatoria dei vizi quando lo scopo della notificazione è raggiunto; la Corte ha ritenuto irrilevante richiamare la sanatoria perché la notificazione tramite messo autorizzato è comunque valida.
DPR 29 settembre 1973, n. 600, artt. 32 e 42
Norme sostanziali/procedurali in materia di accertamento fiscale citate dall'Agenzia in relazione alla necessità del contraddittorio preventivo; la Cassazione non ha deciso nel merito su questo punto per carenza di interesse.
DPR 29 settembre 1973, n. 602, artt. 51 e 56
Ulteriori disposizioni fiscali richiamate in relazione ai poteri di accertamento; la rilevanza è stata trattenuta rispetto alla questione del contraddittorio ma non decisa in Cassazione.
Legge 19 giugno 2009, n. 69, art. 55 (richiamata)
L. 19/06/2009, n.69, ex art. 55
Riferimento normativo/procedurale utilizzato per la notifica del ricorso in cassazione dall'Avvocatura dello Stato; la Corte ha ritenuto corretta la notifica effettuata nei termini.
Richiamata in relazione alle modalità di notificazione eseguite dall'Avvocatura dello Stato; atti di notifica risultavano eseguiti secondo le norme citate.
Massime di principio
- La modalità di notificazione tramite messo autorizzato o messo comunale prevista per gli organi dell'Amministrazione (D.Lgs. 546/1992, art.16, comma 4) si applica anche alla notificazione dell'appello in materia tributaria: le amministrazioni possono quindi validamente utilizzare messi autorizzati per notificare l'appello.
- Se la questione della validità della notificazione è decisa favorevolmente all'amministrazione, le questioni meramente successive o consequenziali decise dal giudice di merito (es. sul merito dell'accertamento) possono essere rimesse in discussione sul rinvio; la Corte di Cassazione può limitarsi a cassare per la violazione processuale preliminare e rimandare la valutazione delle questioni di merito al giudice di appello.
- La mancata instaurazione del contraddittorio preventivo in sede amministrativa è una questione rilevante per la validità di accertamenti basati su dati bancari, ma la sua valutazione può risultare inidonea nel giudizio di legittimità se la decisione è stata presa su questioni pregiudiziali processuali; pertanto, in simili situazioni il giudice di rinvio dovrà esaminare anche tale profilo.
- Il difetto di notifica, se realmente sussistente e decisivo, priva il giudice d'appello della potestas iudicandi e può determinare l'inammissibilità dell'appello; tuttavia, quando la notificazione è eseguita secondo modalità speciali previste per la PA, il vizio può essere escluso e non necessita ricorrere a meccanismi di sanatoria.
- In contenziosi tributari è importante contestualizzare le diverse norme processuali (termine di impugnazione, modalità di notifica, sospensione feriale) e la giurisprudenza consolidata: le amministrazioni e i contribuenti devono curare la forma delle notifiche e il rispetto del contraddittorio per evitare che vizi formali pregiudichino l'esame del merito.
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