Cassazione Civile, Ordinanza n. 26436/2022 del 08/09/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La società contribuente ha impugnato in cassazione la sentenza con cui la CTR Lombardia aveva respinto sia il suo appello sia l'appello incidentale dell'Ufficio, confermando la decisione di primo grado in una controversia tributaria concernente indennità di trasferta, maggiori ritenute IRPEF e addizionali regionali. Con il primo motivo ha denunciato violazione o falsa applicazione dell'art. 51, commi 5 e 6, d.P.R. n. 917/1986 e dell'art. 7-quinquies del D.L. n. 193/2016 conv. in L. n. 225/2016. Con il secondo motivo ha dedotto violazione dell'art. 2697 c.c., sempre in relazione alle norme sul trattamento fiscale delle indennità corrisposte ai lavoratori. La questione verteva sulla corretta applicazione del regime dei trasfertisti ex art. 51, comma 6, TUIR anziché di quello sulle indennità di trasferta ex comma 5, in rapporto alla clausola del CCNL di settore e alla ricostruzione dei fatti operata dal giudice di merito.
La decisione
La Corte ha ritenuto che la CTR avesse accertato i fatti e applicato correttamente lo schema normativo elaborato dalla giurisprudenza di legittimità in materia di trattamento fiscale delle indennità corrisposte ai lavoratori trasfertisti/trasfertisti di fatto. Ha quindi concluso per l'infondatezza di entrambi i motivi e ha rigettato il ricorso. Non ha pronunciato sulle spese per difetto di attività difensiva dell'Erario, e ha dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
viene richiamato come parametro del vizio di legittimità per violazione o falsa applicazione di legge.
art. 51, commi 5 e 6, d.P.R. n. 917/1986
il comma 6 disciplina i lavoratori trasfertisti quando ricorrono cumulativamente le condizioni indicate dalla norma interpretativa; in mancanza di anche una sola, si applica il regime del comma 5, se ne ricorrono i presupposti.
art. 7-quinquies, D.L. n. 193/2016 conv. in L. n. 225/2016
è norma di interpretazione autentica, con efficacia retroattiva, che chiarisce i requisiti cumulativi per l'applicazione del regime fiscale dei trasfertisti.
è evocato dalla ricorrente come norma sul riparto dell'onere della prova, ma la Corte ritiene infondato il motivo poiché il giudice di merito ha svolto gli accertamenti di fatto conformemente al corretto criterio giuridico.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
consente il raddoppio dell'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto dell'impugnazione.
Massime di principio
- Ai fini del trattamento fiscale delle somme corrisposte al dipendente, la qualificazione dell'indennità dipende dall'effettivo assetto del rapporto e dall'accertamento in fatto della ricorrenza dei presupposti normativi, non dalla mera denominazione attribuita dalle parti o dal contratto collettivo.
- Il regime dei lavoratori trasfertisti ex art. 51, comma 6, TUIR si applica solo quando coesistano tutti i requisiti previsti dalla norma di interpretazione autentica: assenza di una sede di lavoro indicata nel contratto o nella lettera di assunzione, attività con continua mobilità e corresponsione di un'indennità fissa collegata alla mobilità.
- Se uno solo dei requisiti richiesti per il regime dei trasfertisti manca, non può applicarsi quel regime fiscale e occorre verificare la disciplina ordinaria delle indennità di trasferta, se ne ricorrono i presupposti.
- Quando il giudice di merito ha accertato i fatti secondo il corretto schema normativo e la censura in cassazione mira in sostanza a una diversa lettura di quegli accertamenti, il ricorso per violazione di legge non può essere accolto.
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