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Cassazione Civile, Ordinanza n. 32401/2024 del 13/12/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

L'ente ricorrente ha impugnato in cassazione la sentenza della CTR che aveva confermato l'avviso di accertamento IMU 2012 emesso dal Comune su immobili destinati all'edilizia residenziale pubblica. In concreto, la lite riguardava se tali immobili potessero beneficiare dell'esenzione prevista per gli immobili destinati ad attività assistenziali e/o della disciplina agevolativa relativa agli alloggi degli enti di edilizia residenziale pubblica, nonché se la quota di IMU formalmente non riservata allo Stato dovesse tradursi in una riduzione dell'imposta dovuta dall'ente. Con quattro motivi, il ricorrente ha denunciato: (1) violazione dell'art. 7, comma 1, lett. i), d.lgs. n. 504/1992, sostenendo che la CTR aveva erroneamente negato l'esenzione per gli alloggi di edilizia residenziale sovvenzionata in possesso dell'ente; (2) violazione delle norme su IMU e art. 7 cit., sostenendo che gli immobili destinati esclusivamente ad attività assistenziali dovessero essere esenti; (3) violazione dell'art. 13, commi 10 e 11, d.l. n. 201/2011, assumendo che la rinuncia dello Stato alla quota erariale comportasse un'esenzione o comunque un minore prelievo per l'ente; (4) violazione delle norme sulle sanzioni, deducendo l'obiettiva incertezza normativa e quindi la non punibilità delle sanzioni per omesso versamento.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondati i primi due motivi perché l'esenzione dell'art. 7, comma 1, lett. i), d.lgs. n. 504/1992 presuppone sia l'utilizzo diretto dell'immobile da parte dell'ente possessore sia la destinazione esclusiva ad attività non commerciali; gli alloggi assegnati dietro canone, ancorché calmierato e vincolato, non soddisfano tale requisito, poiché il canone non è meramente simbolico e l'attività conserva carattere economico. Ha inoltre escluso che, per l'anno 2012, potesse applicarsi l'esenzione per gli alloggi sociali introdotta solo successivamente. Quanto al terzo motivo, ha affermato che la previsione legislativa di non applicazione della riserva statale non implica esenzione dall'IMU, ma soltanto l'attribuzione dell'intero gettito al Comune, senza riduzione dell'imposta dovuta dal contribuente. Quanto al quarto motivo, ha negato l'obiettiva incertezza normativa, rilevando il consolidato orientamento giurisprudenziale e la chiarezza del quadro normativo; di conseguenza le sanzioni erano dovute. Le spese sono state poste a carico del ricorrente.

Norme richiamate

Massime di principio

  • L'esenzione IMU prevista per gli immobili destinati ad attività assistenziali richiede cumulativamente l'utilizzo diretto da parte dell'ente possessore e lo svolgimento di attività non commerciali; il mero possesso o la mera destinazione sociale non bastano.
  • Un canone di locazione ridotto ma commisurato, anche solo in parte, al costo del servizio o del capitale investito non è "simbolico" e mantiene l'attività nell'area economica/commerciale, con esclusione del beneficio fiscale.
  • La rinuncia dello Stato alla riserva di una quota d'imposta non integra di per sé un'esenzione del soggetto passivo, ma incide solo sul riparto del gettito tra enti impositori.
  • Le agevolazioni fiscali introdotte successivamente non possono essere applicate retroattivamente se la disciplina ratione temporis non le prevede espressamente.
  • La causa di non punibilità per obiettiva incertezza normativa ricorre solo quando il quadro normativo sia oggettivamente indeterminabile nonostante un corretto sforzo interpretativo; la presenza di un orientamento giurisprudenziale consolidato esclude, di regola, tale incertezza.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributario
RamiTributi
IstitutiOnere della provaNullità

Testo integrale

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