Cassazione Civile, Ordinanza n. 32401/2024 del 13/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
L'ente ricorrente ha impugnato in cassazione la sentenza della CTR che aveva confermato l'avviso di accertamento IMU 2012 emesso dal Comune su immobili destinati all'edilizia residenziale pubblica. In concreto, la lite riguardava se tali immobili potessero beneficiare dell'esenzione prevista per gli immobili destinati ad attività assistenziali e/o della disciplina agevolativa relativa agli alloggi degli enti di edilizia residenziale pubblica, nonché se la quota di IMU formalmente non riservata allo Stato dovesse tradursi in una riduzione dell'imposta dovuta dall'ente. Con quattro motivi, il ricorrente ha denunciato: (1) violazione dell'art. 7, comma 1, lett. i), d.lgs. n. 504/1992, sostenendo che la CTR aveva erroneamente negato l'esenzione per gli alloggi di edilizia residenziale sovvenzionata in possesso dell'ente; (2) violazione delle norme su IMU e art. 7 cit., sostenendo che gli immobili destinati esclusivamente ad attività assistenziali dovessero essere esenti; (3) violazione dell'art. 13, commi 10 e 11, d.l. n. 201/2011, assumendo che la rinuncia dello Stato alla quota erariale comportasse un'esenzione o comunque un minore prelievo per l'ente; (4) violazione delle norme sulle sanzioni, deducendo l'obiettiva incertezza normativa e quindi la non punibilità delle sanzioni per omesso versamento.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondati i primi due motivi perché l'esenzione dell'art. 7, comma 1, lett. i), d.lgs. n. 504/1992 presuppone sia l'utilizzo diretto dell'immobile da parte dell'ente possessore sia la destinazione esclusiva ad attività non commerciali; gli alloggi assegnati dietro canone, ancorché calmierato e vincolato, non soddisfano tale requisito, poiché il canone non è meramente simbolico e l'attività conserva carattere economico. Ha inoltre escluso che, per l'anno 2012, potesse applicarsi l'esenzione per gli alloggi sociali introdotta solo successivamente. Quanto al terzo motivo, ha affermato che la previsione legislativa di non applicazione della riserva statale non implica esenzione dall'IMU, ma soltanto l'attribuzione dell'intero gettito al Comune, senza riduzione dell'imposta dovuta dal contribuente. Quanto al quarto motivo, ha negato l'obiettiva incertezza normativa, rilevando il consolidato orientamento giurisprudenziale e la chiarezza del quadro normativo; di conseguenza le sanzioni erano dovute. Le spese sono state poste a carico del ricorrente.
Norme richiamate
art. 7, comma 1, lett. i), d.lgs. n. 504/1992
L'esenzione presuppone una duplice condizione: utilizzazione diretta dell'immobile da parte dell'ente possessore ed esclusiva destinazione ad attività peculiari non produttive di reddito; inoltre l'attività deve svolgersi con modalità non commerciali.
art. 2, comma 2, lett. ff), L. n. 42/2009
Richiamato dal ricorrente a sostegno della disciplina delle agevolazioni, ma non valorizzato come decisivo dalla Corte.
art. 118, quarto comma, Cost.
Richiamato dal ricorrente, senza che la Corte ne fondi la decisione.
art. 13, commi 10 e 11, d.l. n. 201/2011
La mancata riserva allo Stato di una quota del tributo non comporta esenzione per il contribuente, ma solo devoluzione del gettito al Comune; la detrazione per gli alloggi IACP è un trattamento diverso e incompatibile con l'esenzione invocata.
art. 13, comma 2, d.l. n. 201/2011
Definisce il presupposto dell'IMU sperimentale come il possesso di immobili, compresa l'abitazione principale.
art. 13, comma 7, d.l. n. 201/2011
Prevede l'aliquota ridotta per l'abitazione principale.
art. 13, comma 11, d.l. n. 201/2011
Prevede la detrazione e la riserva allo Stato di una quota d'imposta, ma la rinuncia statale non si traduce in esenzione del soggetto passivo.
art. 8, comma 4, d.lgs. n. 504/1992
Richiamato per la detrazione spettante agli alloggi regolarmente assegnati dagli IACP o enti equivalenti.
d.l. n. 93/2008, art. 1, comma 3, conv. in L. n. 126/2008
La speciale esenzione per gli alloggi assegnati dagli IACP è venuta meno con l'abrogazione successiva.
d.l. n. 102/2013, art. 2, comma 4, conv. in L. n. 124/2013
Ha previsto l'equiparazione degli alloggi sociali all'abitazione principale solo a decorrere dal 1° gennaio 2014.
L. n. 147/2013, art. 1, comma 707, lett. b), n. 3
Ha escluso dall'IMU i fabbricati destinati ad alloggi sociali, ma la disciplina non era applicabile al periodo d'imposta 2012.
Invocato per la non punibilità in caso di obiettiva incertezza normativa.
Invocato dal ricorrente in tema di non applicazione delle sanzioni per obiettiva incertezza.
Invocato a sostegno della causa di non punibilità per obiettiva incertezza normativa.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
Applicato per il raddoppio del contributo unificato, con verifica dei presupposti processuali.
Massime di principio
- L'esenzione IMU prevista per gli immobili destinati ad attività assistenziali richiede cumulativamente l'utilizzo diretto da parte dell'ente possessore e lo svolgimento di attività non commerciali; il mero possesso o la mera destinazione sociale non bastano.
- Un canone di locazione ridotto ma commisurato, anche solo in parte, al costo del servizio o del capitale investito non è "simbolico" e mantiene l'attività nell'area economica/commerciale, con esclusione del beneficio fiscale.
- La rinuncia dello Stato alla riserva di una quota d'imposta non integra di per sé un'esenzione del soggetto passivo, ma incide solo sul riparto del gettito tra enti impositori.
- Le agevolazioni fiscali introdotte successivamente non possono essere applicate retroattivamente se la disciplina ratione temporis non le prevede espressamente.
- La causa di non punibilità per obiettiva incertezza normativa ricorre solo quando il quadro normativo sia oggettivamente indeterminabile nonostante un corretto sforzo interpretativo; la presenza di un orientamento giurisprudenziale consolidato esclude, di regola, tale incertezza.
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