Cassazione Civile, Ordinanza n. 35445/2023 del 19/12/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce dal trattenimento di uno straniero presso un CPR, inizialmente disposto in funzione dell’esecuzione di un provvedimento di respingimento/espulsione e poi nuovamente convalidato dopo la manifestazione della volontà di chiedere protezione internazionale. Il ricorrente ha chiesto il riesame del trattenimento, sostenendo che la procedura accelerata di esame della domanda di asilo avesse superato i termini previsti dagli artt. 6, comma 6, d.lgs. 142/2015 e 28-bis d.lgs. 25/2008, e che tale superamento dovesse comportare la cessazione della misura restrittiva. In particolare ha dedotto che, dopo la presentazione della domanda, la trasmissione degli atti alla Commissione territoriale e la fissazione dell’audizione erano avvenute oltre i termini di legge; ha inoltre sostenuto che, a seguito della modifica normativa del 2020, il trattenimento non potesse protrarsi oltre il tempo strettamente necessario all’esame della domanda, senza possibilità di un’estensione analogica dei termini della procedura accelerata. Ha infine censurato l’irrilevanza attribuita dal Tribunale all’omessa informazione del ritardo, invocando la disciplina eurounitaria sulla necessità di informare il richiedente in caso di ritardo nell’esame della domanda.
La decisione
La Corte ha ritenuto ammissibile l’istanza di riesame del trattenimento, ma ha rigettato nel merito il ricorso. Ha affermato che il superamento dei termini della procedura accelerata non determina, di per sé, la nullità del procedimento né l’automatica cessazione del trattenimento, quando la durata della misura sia stata legittimamente convalidata e la procedura si sia poi conclusa. Ha valorizzato il proprio precedente orientamento secondo cui, nel trattenimento del richiedente asilo già presente in CPR, la disciplina va letta in modo sistematico: i termini dell’esame della domanda non sono perentori in assenza di una espressa previsione, e l’eventuale ritardo della procedura amministrativa non invalida il trattenimento. Ha inoltre ritenuto irrilevante, ai fini della validità della misura, la mancata informazione sul ritardo, poiché non comporta la caducazione del trattenimento. Il ricorso è quindi stato rigettato, senza statuizione sulle spese per mancata difesa dell’Amministrazione.
Norme richiamate
art. 9 Direttiva 2013/33/UE
richiamato per il riesame del trattenimento e per il principio di limitazione al minimo della privazione della libertà del richiedente asilo
utilizzato come norma processuale a fondamento della censura di violazione di legge
art. 6, comma 6, d.lgs. 142/2015
la Corte lo interpreta in combinato con l'art. 28-bis d.lgs. 25/2008, nel senso che il trattenimento non può protrarsi oltre il tempo necessario all'esame della domanda, ma senza che il superamento dei termini procedurali determini automaticamente invalidità o cessazione della misura
art. 27, commi 3 e 3-bis, d.lgs. 25/2008
richiamato quale base delle ipotesi che consentono l’allungamento della procedura accelerata
art. 28-bis, commi 1, 2, 3 e 5, d.lgs. 25/2008
i termini della procedura accelerata sono considerati non perentori in difetto di espressa previsione; il loro superamento non determina nullità del procedimento né cessazione automatica del trattenimento
richiamato come ulteriore ipotesi di trattenimento rilevante nel sistema normativo esaminato
art. 15, par. 4, direttiva 2008/115/CE
invocato per affermare la possibilità di riesame del trattenimento senza limite di ne bis in idem
art. 111 Cost.
richiamato per giustificare la ricorribilità per cassazione dei provvedimenti incidenti sulla libertà personale
art. 31, par. 6, Direttiva 2013/32/UE
invocato dal ricorrente per sostenere il dovere di informazione in caso di ritardo, ma ritenuto non idoneo a travolgere la misura restrittiva
art. 18, comma 8, d.lgs. 150/2011
richiamato solo per affermare l’esenzione da tasse o imposte del procedimento
Massime di principio
- Nel trattenimento del richiedente protezione internazionale già presente in un CPR, la disciplina della durata va letta in modo sistematico: il ritardo della procedura amministrativa di esame della domanda non comporta automaticamente la cessazione della misura se questa è stata disposta e convalidata nei limiti di legge.
- I termini della procedura accelerata di esame della domanda di asilo non sono, in assenza di espressa previsione normativa, termini perentori la cui violazione determini nullità del procedimento o invalidità del trattenimento.
- Il superamento dei termini previsti per la fissazione dell’audizione o per la decisione della domanda non basta, da solo, a rendere illegittima la permanenza nel centro, quando permangano i presupposti sostanziali del trattenimento e la procedura sia poi comunque definita.
- L’eventuale omessa informazione del richiedente circa il ritardo nell’esame della domanda non assume, di per sé, efficacia invalidante del trattenimento.
- In materia di misure incidenti sulla libertà personale dello straniero, il riesame del provvedimento di trattenimento è ammissibile anche se sia stata già proposta o non impugnata una precedente istanza, perché non opera un rigido limite di ne bis in idem in presenza di misure cautelari suscettibili di nuovo scrutinio in base alla situazione attuale.
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