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Cassazione Civile, Ordinanza n. 01025/2023 del 16/01/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento per l’anno d’imposta 2013 con cui l’Ufficio aveva recuperato a tassazione, ai fini IRES e IRAP, e contestato ai fini IVA, costi sostenuti dalla società e portati in deduzione/detrazione come spese di pubblicità, in relazione a contratti di sponsorizzazione stipulati con un’associazione culturale e con una ASD. L’Amministrazione li aveva riqualificati come spese di rappresentanza, con conseguente diverso regime di deducibilità. La CTR aveva dato ragione alla società, ritenendo deducibili integralmente le spese di sponsorizzazione relative all’associazione culturale. In cassazione l’Agenzia ha denunciato: (1) nullità della sentenza per motivazione apparente e violazione dell’obbligo di motivazione, perché la CTR avrebbe affermato la deducibilità senza indicare adeguatamente gli elementi probatori e il percorso logico-giuridico seguito; (2) violazione delle norme sul regime fiscale delle spese di pubblicità/rappresentanza e dell’art. 2697 c.c., perché la CTR avrebbe qualificato come pubblicità costi che, in mancanza di prova di una diretta aspettativa di ritorno commerciale e dell’inerenza/congruità, dovevano essere trattati come spese di rappresentanza, nonché avrebbe attribuito rilievo improprio al valore unitario dei libri distribuiti.

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso dell’Agenzia delle entrate, ha cassato la sentenza della CTR e ha rinviato la causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, sezione staccata di Salerno, per nuovo esame. La Cassazione ha ritenuto fondati i motivi, trattandoli congiuntamente: ha ribadito che le spese di sponsorizzazione sono normalmente spese di rappresentanza, deducibili nei limiti di legge, salvo prova del contribuente di una diretta aspettativa di ritorno commerciale; ha altresì affermato che l’inerenza dei costi va provata dal contribuente e che la CTR si è limitata a formule generiche e a una motivazione meramente apparente, senza verificare se la sponsorizzazione fosse effettivamente collegata all’attività d’impresa e idonea a generare utilità commerciale. Il giudice di rinvio dovrà riesaminare la controversia e regolare anche le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 108 d.P.R. n. 917/1986

    Le spese di rappresentanza sono deducibili nei limiti previsti; le spese di sponsorizzazione, di regola, vi rientrano se manca la prova di una diretta aspettativa di ritorno commerciale. È richiamata anche la regola secondo cui sono comunque deducibili le spese relative a beni distribuiti gratuitamente di valore unitario non superiore a euro 50.

  • art. 19 d.P.R. n. 633/1972

    È richiamato nel motivo come norma sull’IVA/detraibilità, in relazione all’onere di provare l’inerenza del costo ai fini della detrazione.

  • art. 74, comma 6, d.P.R. n. 917/1986

    È richiamato nel motivo come parte del quadro normativo relativo al trattamento fiscale dei costi contestati; la Corte ricostruisce comunque il criterio discretivo tra pubblicità e rappresentanza secondo la disciplina fiscale applicabile ratione temporis.

  • art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c.

    La sua violazione è evocata per censurare la motivazione apparente della sentenza di merito.

  • art. 36, comma 2, n. 4 d.lgs. n. 546/1992

    È richiamato come parametro dell’obbligo motivazionale delle sentenze tributarie.

  • art. 111 Cost.

    La Corte richiama il minimo costituzionale della motivazione, ritenendo la motivazione della CTR meramente apparente.

  • art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.

    È il parametro processuale del motivo di nullità della sentenza per difetto di motivazione/violazione dell’obbligo motivazionale.

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    È il parametro processuale del motivo di violazione di legge in tema di qualificazione delle spese e di riparto dell’onere probatorio.

  • art. 2697 c.c.

    L’onere di provare l’esistenza, la natura del costo, i fatti giustificativi e la concreta destinazione all’attività d’impresa grava sul contribuente.

Massime di principio

  • Le spese di sponsorizzazione vanno, di regola, qualificate come spese di rappresentanza e non come spese di pubblicità; per trattarle come pubblicità è necessario che il contribuente dimostri una diretta aspettativa di ritorno commerciale collegata all’attività sponsorizzata.
  • Il criterio distintivo tra spese di rappresentanza e spese di pubblicità è funzionale agli obiettivi perseguiti: le prime mirano ad accrescere prestigio e immagine dell’impresa senza una diretta finalità di incremento delle vendite, le seconde hanno una finalità promozionale diretta o prevalente verso prodotti, marchi, servizi o attività dell’impresa.
  • Il giudizio di inerenza dei costi, ai fini della deducibilità reddituale, è qualitativo e richiede la riferibilità del costo all’esercizio dell’impresa; non coincide con la mera utilità economica, né con la congruità quantitativa della spesa, che può essere solo un indice esterno.
  • In caso di contestazione dell’Amministrazione finanziaria, grava sul contribuente l’onere di provare l’esistenza del costo, i fatti giustificativi, la sua natura e la concreta destinazione alla produzione nell’ambito dell’attività imprenditoriale; per l’IVA non basta la sola contabilizzazione del costo.
  • Una motivazione che si limiti ad affermazioni apodittiche o a formule generiche, senza confrontarsi con i fatti rilevanti e con il tema dell’onere probatorio, integra motivazione meramente apparente e determina nullità della sentenza.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamento
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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