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Cassazione Civile, Ordinanza n. 28869/2021 del 19/10/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

Il condominio ha impugnato davanti al Tribunale, e poi in appello, l'avviso di pagamento e la determinazione dirigenziale con cui Roma Capitale gli aveva richiesto euro 400.000,00 a titolo di indennità per occupazione abusiva di spazi e aree pubbliche, ritenendo sussistente sulla strada privata interessata una servitù di pubblico passaggio e considerando abusiva l'installazione di sbarra mobile e parapedonali. Nel ricorso per cassazione ha proposto sei motivi: (1) violazione dell'art. 63 d.lgs. 446/1997, del regolamento comunale OSP/COSAP e dell'art. 2697 c.c. per mancato accertamento rigoroso della servitù di pubblico passaggio; (2) omesso assolvimento dell'onere probatorio da parte del Comune sulla sussistenza della servitù; (3) violazione dell'art. 2697 c.c. e della disciplina sull'opposizione a sanzione amministrativa, sostenendo che spettasse a Roma Capitale provare il fatto costitutivo della pretesa sanzionatoria; (4) violazione degli artt. 1031 e 1032 c.c. e ancora dell'art. 2697 c.c. per mancata dimostrazione della servitù di pubblico passaggio costituita nei modi di legge; (5) omesso esame di un fatto decisivo, cioè l'inidoneità del tratto viario a soddisfare un'esigenza comune della collettività; (6) violazione dell'art. 63 d.lgs. 446/1997 e del regolamento comunale quanto alla qualificazione dell'occupazione e al criterio di calcolo dell'area occupata, che secondo il ricorrente avrebbe dovuto limitarsi alla sola superficie materialmente ingombrata dalle barriere.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondati i motivi relativi alla sussistenza della servitù di uso pubblico, osservando che la Corte d'appello aveva accertato in fatto che il tratto di strada, pur privato, era concretamente assoggettato a servitù di pubblico passaggio perché dava accesso al Parco del Pineto e presentava oggettiva idoneità alla fruizione da parte della collettività. Ha inoltre richiamato il principio secondo cui l'uso pubblico si configura come peso gravante sul bene a beneficio della collettività e che la sua estinzione richiede una volontà dell'ente esponenziale, non bastando il mancato o scarso uso. È stata ritenuta corretta anche l'applicazione dell'art. 63 d.lgs. 446/1997: le occupazioni su aree private soggette a servitù di pubblico passaggio sono imponibili e l'indennità va calcolata sull'intera superficie sottratta all'uso pubblico, non solo sulla parte occupata fisicamente dalle barriere. Il quinto motivo è stato dichiarato inammissibile per l'effetto preclusivo dell'art. 348-ter, ultimo comma, c.p.c., trattandosi di doppia conforme. Il ricorrente è stato condannato alle spese e al versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 63 d.lgs. n. 446/1997

    Le occupazioni effettuate anche su aree private soggette a servitù di pubblico passaggio sono soggette a imposizione; il canone/indennità si fonda sull'utilizzazione, nel proprio interesse, di suolo destinato all'uso della generalità dei cittadini.

  • artt. 1 e 14-bis del Regolamento di Roma Capitale in materia di OSP e COSAP

    Sono richiamati come base regolamentare della pretesa impositiva e della qualificazione dell'occupazione abusiva.

  • art. 2697 c.c.

    La Corte ribadisce che la prova contraria alla presunzione di demanialità è a carico del destinatario della pretesa dell'ente, ma solo nei limiti consentiti dalla disciplina richiamata; nel caso concreto la prova contraria non è stata fornita.

  • artt. 1031 e 1032 c.c.

    Richiamati dal ricorrente per contestare la servitù, ma ritenuti non decisivi rispetto alla servitù di uso pubblico accertata in fatto.

  • art. 6 d.lgs. n. 150/2011

    Invocato dal ricorrente con riguardo all'opposizione a sanzione amministrativa; la Corte non ne accoglie la censura.

  • art. 348-ter, ultimo comma, c.p.c.

    Il vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c. è inammissibile in presenza di doppia conforme, quando l'appello è stato proposto dopo il 12 settembre 2012.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    È il parametro formale dei motivi di violazione di legge proposti dal ricorrente.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    Invocato per omesso esame di un fatto decisivo; la censura è dichiarata inammissibile per doppia conforme.

  • L. 20 marzo 1865, n. 2248, all. F, art. 22, comma 3

    Crea una presunzione iuris tantum di demanialità per aree adiacenti alle strade comunali aperte sul suolo pubblico; la prova contraria è limitata a specifiche circostanze.

  • L. 12 febbraio 1958, n. 126, art. 7, lett. b)

    Non abroga, neppure tacitamente, la presunzione di cui alla legge del 1865 secondo la Corte.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    Viene applicato per il raddoppio dell'ulteriore contributo unificato a carico del ricorrente soccombente.

Massime di principio

  • La servitù di uso pubblico su strada privata sussiste quando il bene, pur restando di proprietà privata, sia concretamente idoneo e destinato alla fruizione indifferenziata della collettività per il perseguimento di un interesse generale, come l'accesso a un bene pubblico.
  • Ai fini della configurazione dell'uso pubblico non è decisivo il dato del mancato o scarso utilizzo del passaggio: l'estinzione della servitù richiede la volontà dell'ente esponenziale della collettività, espressa o desumibile da comportamenti concludenti.
  • In tema di occupazione di suolo pubblico, l'art. 63 d.lgs. 446/1997 consente di assoggettare a canone anche le aree private gravate da servitù di pubblico passaggio, poiché il presupposto impositivo è l'uso speciale del suolo sottratto all'uso generale.
  • La quantificazione dell'indennità per occupazione va riferita all'intera superficie sottratta all'uso pubblico e non solo all'ingombro materiale degli elementi installati, quando la condotta renda intercluso il tratto di strada o l'area nella sua complessiva estensione.
  • Nel giudizio di legittimità, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo è inammissibile quando ricorre la c.d. doppia conforme e l'appello è stato proposto dopo il 12 settembre 2012.

Come è indicizzato

MaterieServitùImposizione localeImpugnazioni
RamiContrattiDiritti realiProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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