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Cassazione Civile, Ordinanza n. 20181/2023 del 13/07/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (riscossione)

La controversia

La controversia nasce dall'impugnazione, da parte di un contribuente, di un estratto di ruolo riferito a 21 cartelle di pagamento, assumendone l'omessa notifica. La Commissione tributaria regionale aveva accolto in parte l'appello del contribuente: aveva ritenuto provata la notifica di 9 cartelle, dichiarando inammissibile per tardività l'impugnazione tramite estratto di ruolo; aveva invece ritenuto non provata la notifica di altre 12 cartelle, ammettendone quindi l'impugnazione. Su tali cartelle aveva poi accolto eccezioni di prescrizione per tributi locali, IVA, IRPEF e bollo. L'Agenzia della riscossione ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha denunciato violazione degli artt. 1335 e 2697 c.c. e dell'art. 26 d.P.R. 602/1973, sostenendo che la CTR avesse errato nel pretendere la produzione delle cartelle per correlare le relate di notifica, mentre il numero della cartella sarebbe stato desumibile dagli avvisi di ricevimento o dai referti di notifica; ha inoltre invocato la presunzione di conoscenza dell'atto per il destinatario. Con il secondo motivo ha denunciato violazione dell'art. 2946 c.c., dell'art. 17 d.P.R. 602/1973 e dell'art. 57 d.P.R. 633/1972, censurando l'applicazione della prescrizione quinquennale a IRPEF e IVA, che a suo dire sarebbero soggette al termine ordinario decennale, con conseguente insussistenza della prescrizione per alcune cartelle.

La decisione

La Corte ha dato atto, in via preliminare, della cessazione della materia del contendere per tre cartelle annullate ope legis per effetto del d.l. n. 119/2018, art. 4, in quanto di importo inferiore a 1.000 euro. Nel resto ha accolto il ricorso dell'Agenzia della riscossione, ha cassato la sentenza impugnata e, non occorrendo ulteriori accertamenti di fatto, ha deciso nel merito dichiarando inammissibile il ricorso originario del contribuente. Le spese dell'intero giudizio sono state integralmente compensate per la sopravvenienza normativa richiamata dalle Sezioni Unite sull'impugnazione dell'estratto di ruolo e sull'interesse ad agire.

Norme richiamate

  • d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 26

    La ricorrente lo invoca per sostenere la ritualità delle notifiche delle cartelle e che la loro produzione in giudizio non fosse necessaria ai fini della correlazione con le relate o gli avvisi di ricevimento.

  • art. 1335 c.c.

    È richiamato dalla ricorrente per affermare la presunzione di conoscenza dell'atto una volta pervenuto al domicilio del destinatario.

  • art. 2697 c.c.

    È richiamato in relazione al riparto dell'onere della prova sulla notifica e sulla mancata conoscenza dell'atto.

  • art. 2946 c.c.

    È richiamato dalla ricorrente per sostenere l'applicazione del termine ordinario decennale di prescrizione ai tributi controversi.

  • art. 2948, n. 4, c.c.

    È richiamato dalla CTR per qualificare come periodiche le obbligazioni tributarie locali e applicare la prescrizione quinquennale.

  • d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 17, comma 1

    È richiamato dalla ricorrente nel contesto della critica alla motivazione sulla prescrizione/decadenza dei ruoli.

  • d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 57, comma 1

    È richiamato dalla ricorrente per contestare la prescrizione applicata all'IVA.

  • d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, art. 4, conv. in l. 17 dicembre 2018, n. 136

    Ha determinato la cessazione della materia del contendere per alcune cartelle annullate ope legis perché di importo inferiore a 1.000 euro.

  • d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 12, comma 4-bis

    Secondo la Corte, come interpretato dalle Sezioni Unite, seleziona specifici casi in cui l'invalida notificazione della cartella integra di per sé l'interesse ad agire; si applica ai processi pendenti e incide sulla decisione, richiedendo la prova dello specifico interesse ad agire.

  • art. 372 c.p.c.

    È richiamato dalle Sezioni Unite, come riportate dalla Corte, quale mezzo per produrre documentazione in cassazione ai fini della dimostrazione dell'interesse ad agire.

Massime di principio

  • L'interesse ad agire nell'impugnazione dell'estratto di ruolo ha natura dinamica e può essere ridefinito da una norma sopravvenuta fino al momento della decisione, con applicazione ai processi pendenti.
  • Nei giudizi pendenti sull'impugnazione dell'estratto di ruolo, il contribuente deve dimostrare lo specifico interesse ad agire secondo le modalità processualmente ammesse; in mancanza, il ricorso originario è inammissibile.
  • La sopravvenuta disciplina sull'impugnabilità del ruolo e della cartella non notificata o invalidamente notificata concretizza l'interesse alla tutela immediata e può fondare la decisione della causa anche in cassazione.
  • Se il giudice di merito non ha statuito in modo espresso sulla sussistenza dell'interesse ad agire, non si forma giudicato interno su tale profilo.
  • Quando la causa può essere decisa senza ulteriori accertamenti di fatto, la Corte può cassare la sentenza e decidere nel merito dichiarando inammissibile il ricorso introduttivo.
  • La cessazione della materia del contendere per alcune cartelle non impedisce la decisione sul resto della controversia, limitatamente alle posizioni ancora controverse.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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