Sentenza del 02/04/2015 n. 6703 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il Comune, con avviso notificato il 21 marzo 2005, aveva rettificato l'ICI 2001 dovuta dal contribuente, calcolandola sulla rendita catastale attribuita dall'UTE di Napoli il 16 marzo 1999 (categoria A/7 e otto vani, anziché A/2 e cinque vani indicati nella dichiarazione di rendita presunta), e recuperando la differenza rispetto agli importi versati. Il contribuente aveva contestato la pretesa e il classamento, sostenendo, tra l'altro, che il Comune fosse decaduto dal potere di accertamento per inosservanza del termine triennale. In Cassazione ha proposto quattro motivi: violazione delle regole sull'onere della prova circa la data e i dati dell'attribuzione catastale; violazione del termine triennale di decadenza e illegittima applicazione retroattiva della rendita; omessa motivazione sulle contestazioni relative alla categoria e alla consistenza dell'immobile; illegittimità dell'attribuzione della rendita per mancata prova della sua affissione all'albo pretorio e ulteriori violazioni della normativa catastale e dello Statuto del contribuente.
La decisione
La Cassazione ha respinto l'eccezione del Comune di nullità del ricorso: la rinnovazione della notifica era stata effettuata entro il termine di sessanta giorni assegnato con ordinanza. Ha accolto il secondo motivo: alla notifica dell'avviso, il 21 marzo 2005, si applicava il termine triennale previsto dalla normativa ICI allora vigente; il regolamento comunale, fonte subordinata, non poteva estenderlo a cinque anni e il termine quinquennale introdotto dalla legge n. 296/2006 non era applicabile retroattivamente. Essendo il Comune decaduto e non occorrendo ulteriori accertamenti, la Corte ha cassato la sentenza della CTR della Campania e deciso nel merito accogliendo il ricorso del contribuente contro l'avviso ICI 2001. Gli altri tre motivi sono rimasti assorbiti. Spese dei due gradi di merito compensate; le Amministrazioni intimate sono state condannate in solido a rifondere le spese di Cassazione, liquidate in 600 euro per compenso, oltre rimborso forfettario e accessori di legge.
Norme richiamate
Legge 21 novembre 2000, n. 342, art. 74, comma 3
qualora, come nella fattispecie in esame, la rendita catastale sia stata attribuita entro il 31 dicembre 1999 e l'atto impositivo che la recepisce sia stato notificato successivamente alla data di entrata in vigore della citata L. n. 342 del 2000 (10 dicembre 2000), soltanto con tale notificazione il contribuente acquisisce piena conoscenza di detta attribuzione
Quando la rendita è stata attribuita entro il 31 dicembre 1999 ma l'atto impositivo che la recepisce è notificato dopo l'entrata in vigore della legge, la notifica dà al contribuente piena conoscenza della rendita e apre la possibilità di impugnarne la determinazione insieme al tributo.
Decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, art. 11, comma 1
Per effetto di tale disposizione il potere impositivo dell'Ente locale era soggetto a termine di decadenza triennale (con riferimento alla fattispecie in esame, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui è stato eseguito il versamento d'imposta, pacificamente avvenuto per l'anno 2001 secondo l'importo dovuto dal contribuente sulla base della rendita catastale presunta).
Per l'accertamento in rettifica dell'ICI 2001 si applicava il termine triennale decorrente secondo la regola indicata dalla Corte; il Comune non poteva sostituirlo con il più lungo termine previsto dal proprio regolamento.
Legge 27 luglio 2000, n. 212, art. 3
Nè, con riferimento all'epoca dell'avvenuta notifica dell'avviso di accertamento, poteva risultare applicabile il più ampio termine quinquennale di decadenza previsto dalla L. n. 296 del 2006, art. 1, comma 161, entrata in vigore solo dal primo gennaio 2007, ostandovi il disposto della L. n. 212 del 2000, art. 3.
La disposizione impedisce di applicare retroattivamente al caso un termine di decadenza più lungo introdotto da una norma entrata in vigore successivamente alla notifica dell'accertamento.
Codice civile, art. 2697, comma 2
Il contribuente aveva invocato la regola sull'onere della prova per contestare che fosse stata dimostrata la data di attribuzione e la rendita catastale. La Corte non ha deciso nel merito tale censura, perché l'ha dichiarata assorbita dall'accoglimento del motivo sulla decadenza.
Decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, art. 52
Il Comune aveva richiamato la potestà regolamentare degli enti locali per sostenere il termine quinquennale. La Corte ha chiarito che una fonte regolamentare secondaria non può derogare al termine stabilito dalla norma primaria applicabile.
Codice di procedura civile, art. 378
La norma è richiamata quale base della memoria depositata dal ricorrente in Cassazione; la sentenza non le attribuisce un'autonoma interpretazione.
Massime di principio
- Per individuare il termine di decadenza di un accertamento tributario occorre fare riferimento alla disciplina vigente al momento rilevante per la notifica; una norma successiva che allunga il termine non si applica retroattivamente.
- Un regolamento comunale, in quanto fonte subordinata, non può derogare a un termine stabilito dalla legge statale applicabile. Il termine regolamentare più lungo non salva quindi un accertamento notificato oltre la scadenza legale.
- Quando una rendita catastale anteriore al 31 dicembre 1999 viene recepita in un atto impositivo notificato dopo il 10 dicembre 2000, la notifica costituisce il momento in cui il contribuente ne acquisisce piena conoscenza e può contestare anche la rendita.
- Se un motivo è assorbito dall'accoglimento di una questione preliminare e la decadenza rende inutile ogni ulteriore accertamento, il giudice può decidere direttamente nel merito, annullando la pretesa tributaria.
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