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Sentenza

Sentenza del 02/04/2015 n. 6685 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale il privato

La controversia

L’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione, deducendo con un unico motivo la violazione dell’art. 9, comma 17, della L. n. 289/2002 e dell’art. 4, comma 90, della L. n. 350/2003. Contestava il riconoscimento del rimborso alla società, che aveva pagato integralmente le imposte per il 1995-1997, sostenendo in sostanza che l’agevolazione non consentisse di restituire le somme già versate. La controversia riguardava inoltre l’applicabilità della sospensione prevista dalla L. n. 190/2014 per i beneficiari che svolgono attività d’impresa: la Corte ha escluso che potesse impedire il riconoscimento del diritto nel caso concreto, non risultando che il rimborso riguardasse l’IVA, e ha chiarito che la sospensione incide sull’erogazione materiale del beneficio in attesa della verifica europea.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso dell’Agenzia, confermando il riconoscimento del diritto della società al rimborso delle maggiori imposte versate per il periodo 1995-1997. Ha ritenuto che l’agevolazione prevista per il sisma del 1990, estesa alle alluvioni del novembre 1994, operi simmetricamente: chi non aveva pagato poteva definire la posizione versando il 10% del dovuto e chi aveva già pagato poteva ottenere il rimborso del 90%. La domanda di rimborso, presentata nel 2004, era tempestiva. La questione europea relativa all’IVA non rilevava perché dagli atti non risultava che il rimborso riguardasse tale imposta; i giudici nazionali, inoltre, non possono valutare la compatibilità degli aiuti di Stato con il mercato interno, competenza riservata alla Commissione europea. Per i contribuenti che esercitano attività d’impresa, la sospensione prevista dalla L. n. 190/2014 riguarda l’esecuzione e l’erogazione materiale del beneficio, anche quando riconosciuto da una decisione giudiziale, fino all’esito della procedura europea: non elimina il riconoscimento del diritto secondo il diritto interno. L’Agenzia è stata condannata alle spese del giudizio di cassazione, liquidate in 7.500 euro per compensi e 200 euro per esborsi, oltre agli oneri di legge.

Norme richiamate

  • L. n. 289/2002, art. 9, comma 17

    Con riferimento alla definizione automatica della posizione fiscale relativa agli anni 1990, 1991 e 1992, prevista dalla L. n. 289 del 2002 (art. 9, comma 17) questa Corte ha chiarito che definizione può avvenire con due simmetriche possibilità: a) in favore di chi non ha ancora pagato, mediante il pagamento solo del 10% del dovuto da effettuarsi entro il 16 marzo 2003; b) in favore di chi ha già pagato, attraverso il rimborso del 90% di quanto versato al medesimo titolo.

    La definizione agevolata non è riservata a chi non aveva ancora pagato: per garantire parità di trattamento, chi ha già versato le somme può ottenere il rimborso della quota eccedente, pari al 90%.

  • L. n. 350/2003, art. 4, comma 90

    La disposizione conferma, dunque, il diritto al rimborso, da ritenersi esteso anche agli eventi alluvionali del novembre 1994 per effetto dell'assimilazione introdotta in via generale dalla Legge finanziaria 2004, e risolve, per via legislativa, il contrasto esistente in giurisprudenza circa la decorrenza del termine per la domanda di rimborso.

    Il regime agevolativo previsto per il sisma del 1990 è esteso ai soggetti colpiti dalle alluvioni del novembre 1994, compreso il diritto al rimborso per chi aveva già pagato.

  • L. n. 190/2014, art. 1, comma 665

    Il comma 665, laddove stabilisce che "l'applicazione dell'agevolazione è sospesa" per quei contribuenti "che svolgono attività d'impresa", da corretta attuazione nell'ordinamento interno alla ingiunzione di sospensione della Commissione UE e incide solo sulla materiale concessione ed erogazione di provvidenze fiscali accordate (anche in forma di riscossione di rimborsi) per eventi calamitosi contemplati dalla Legge finanziaria 2003, dalla Legge finanziaria 2004 e dalla Legge di stabilità 2015, "nelle more della verifica della compatibilità del beneficio con l'ordinamento dell'Unione europea", così realizzando nel frattempo una sospensione ex lege della esecutorietà dei titoli anche di formazione giudiziale.

    Per i beneficiari che svolgono attività d’impresa, la norma sospende l’esecuzione e l’erogazione materiale dell’agevolazione fino alla verifica europea; non cancella, di per sé, il diritto al beneficio riconosciuto secondo la disciplina nazionale.

  • D.Lgs. n. 546/1992, art. 21, comma 2

    La norma è richiamata dalla disposizione che riconosce il rimborso, subordinandolo alla presentazione dell’istanza secondo il termine previsto. La Corte rileva che, nel caso concreto, la domanda risaliva al 2004 ed era comunque tempestiva.

Massime di principio

  • Quando una norma agevolativa consente a chi non ha pagato di definire il debito versando una percentuale ridotta, non va automaticamente escluso il rimborso a chi abbia già pagato integralmente: può essere necessario assicurare un trattamento simmetrico, restituendo la parte eccedente.
  • Un beneficio introdotto per una calamità può essere esteso a un’altra calamità quando una legge ne prevede espressamente l’assimilazione; occorre verificare sia l’ambito soggettivo e temporale sia il rispetto delle condizioni e dei termini per la domanda.
  • Una sospensione dell’erogazione in attesa della verifica europea degli aiuti di Stato può incidere sull’esecuzione pratica del rimborso senza necessariamente negare il diritto riconosciuto dal diritto nazionale. Per le imprese, il pagamento può quindi restare sospeso fino alla conclusione della procedura europea.
  • La compatibilità di un aiuto di Stato con il mercato interno compete alla Commissione europea, non al giudice nazionale. Il giudice nazionale deve tuttavia applicare gli obblighi di sospensione derivanti dalla disciplina europea e dagli atti della Commissione.
  • Il giudice di legittimità non può ricostruire autonomamente fatti non risultanti dagli atti esaminabili: se la rilevanza di una questione, come quella relativa all’IVA, non emerge dal ricorso e dalla decisione impugnata, non può essere presunta.

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