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Sentenza

Sentenza del 02/04/2015 n. 6692 - Corte di Cassazione

CONTENZIOSO TRIBUTARIO - PROCEDIMENTO - Omessa od irregolare comunicazione dell'avviso di fissazione dell'udienza - Impugnazione della sentenza conclusiva del giudizio - Necessità - Conseguenze in caso di mancata impugnazione.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia originaria riguardava l'accertamento e la liquidazione dell'imposta di registro su una donazione. La Commissione tributaria aveva respinto il ricorso senza che al contribuente, pur costituito, fosse comunicato l'avviso dell'udienza di discussione. Il contribuente aveva poi proposto appello oltre il termine previsto dall'art. 327 c.p.c.; dopo il rigetto dell'appello per tardività, in Cassazione ha denunciato, con due motivi, la violazione degli artt. 17 e 31 del D.Lgs. n. 546/1992 e dell'art. 327 c.p.c. e dell'art. 38 del D.Lgs. n. 546/1992, sostenendo che l'omessa comunicazione dell'udienza impedisse di considerare ormai definitiva la sentenza.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso, ritenendo infondati entrambi i motivi, esaminati congiuntamente. La nullità conseguente all'omessa o irregolare comunicazione dell'avviso di udienza doveva essere fatta valere impugnando tempestivamente la sentenza, oppure mediante impugnazione tardiva nei limiti e alle condizioni dell'art. 327 c.p.c. Poiché l'appello era tardivo e il contribuente non era contumace, non era applicabile analogicamente l'eccezione prevista dal secondo comma dell'art. 327 c.p.c. La sentenza di primo grado era quindi passata in giudicato e la sua nullità non poteva essere fatta valere impugnando successivi atti consequenziali dell'Amministrazione. Il ricorrente è stato condannato alle spese della fase di cassazione, liquidate in Euro 600,00, oltre spese forfettarie e oneri accessori di legge. Decisione assunta il 20 febbraio 2015 e depositata il 2 aprile 2015.

Norme richiamate

  • Art. 327 c.p.c.

    Nel processo tributario la nullità derivante dall'omessa od irregolare comunicazione dell'avviso di fissazione dell'udienza può essere fatta valere solo impugnando tempestivamente la sentenza conclusiva del giudizio, ovvero proponendo l'impugnazione tardiva nei limiti ed alle condizioni di cui all'art. 327 c.p.c.. In mancanza, la sentenza acquista efficacia di giudicato, e la nullità di essa non può essere fatta valere nei giudizi di impugnazione degli ulteriori atti consequenziali emanati dall'erario sulla base della sentenza ormai passata in giudicato

    La nullità processuale per omessa o irregolare comunicazione dell'udienza deve essere dedotta impugnando la sentenza conclusiva entro i termini applicabili, inclusi gli eventuali rimedi tardivi consentiti dalla norma. Se la sentenza diventa definitiva, il vizio non può essere recuperato contestando gli atti successivi che ne costituiscono conseguenza. Nel caso concreto non ricorrevano le condizioni per applicare l'eccezione del secondo comma, non trattandosi di una parte contumace.

  • Artt. 17 e 31 del D.Lgs. n. 546/1992

    Erano invocati dal contribuente per censurare l'omessa comunicazione dell'avviso di udienza, ma la Corte ha respinto le relative doglianze applicando il principio per cui il vizio doveva essere fatto valere impugnando la sentenza nei termini previsti.

  • Art. 38 del D.Lgs. n. 546/1992

    Era invocato insieme all'art. 327 c.p.c. in relazione alla tardività dell'appello. La Corte ha ritenuto che la sentenza fosse ormai passata in giudicato e che la nullità relativa alla comunicazione dell'udienza non potesse essere dedotta in questa fase.

Massime di principio

  • L'omessa o irregolare comunicazione dell'udienza è un vizio da far valere impugnando la sentenza che ha concluso quel giudizio; non consente, di per sé, di riaprire successivamente una controversia ormai definita.
  • Se l'impugnazione ordinaria è tardiva, occorre verificare rigorosamente se ricorrano i presupposti per l'impugnazione tardiva previsti dall'art. 327 c.p.c.; l'eccezione relativa alla parte contumace non si estende per analogia a chi era costituito.
  • Una volta passato in giudicato il provvedimento, i vizi del procedimento che lo ha preceduto non possono essere fatti valere impugnando atti amministrativi successivi emanati in esecuzione o come conseguenza di quel provvedimento.
  • È quindi essenziale contestare tempestivamente la sentenza e dedurre in quella sede il vizio di comunicazione, rispettando i termini e le condizioni processuali applicabili.

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