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Sentenza

Sentenza del 02/04/2015 n. 6695 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La cooperativa aveva chiesto il rimborso dell’ICI versata per l’anno 2002 su un immobile utilizzato per manipolare, trasformare e vendere i prodotti conferiti dai soci, sostenendone la ruralità e la strumentalità all’attività agricola. Dopo il rigetto del ricorso contro il silenzio-rifiuto del Comune da parte della Commissione tributaria provinciale di Cagliari, la Commissione tributaria regionale della Sardegna aveva accolto l’appello. Il Comune ha impugnato in Cassazione tale decisione con un motivo, deducendo la violazione del D.L. n. 557/1993, art. 9, comma 3-bis, e del D.P.R. n. 139/1998, artt. 1 e 2: l’immobile era accatastato in D/7, categoria industriale, e non in D/10, categoria prevista per i fabbricati strumentali all’attività agricola, sicché non poteva beneficiare dell’esclusione dall’ICI.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso del Comune, cassato senza rinvio la sentenza della Commissione tributaria regionale e deciso la causa nel merito, rigettando il ricorso introduttivo della cooperativa contro il silenzio-rifiuto. Ha ritenuto che l’immobile, censito in D/7 e non in D/10, fosse privo del presupposto catastale necessario per l’esclusione dall’ICI. Le spese dell’intero giudizio sono state compensate tra le parti per l’evoluzione della vicenda processuale.

Norme richiamate

  • D.L. 30 dicembre 1993, n. 557, art. 9, convertito con modificazioni dalla L. 26 febbraio 1994, n. 133

    In tema di ICI, per la dimostrazione della ruralità dei fabbricati, ai fini del trattamento esonerativo, è rilevante l'oggettiva classificazione catastale con attribuzione della relativa categoria (A/6 o D/10), per cui l'immobile che sia stato iscritto come "rurale", in conseguenza della riconosciuta ricorrenza dei requisiti previsti dal D.L. 30 dicembre 1993, n. 557, art. 9 (convertito, con modificazioni, dalla L. 26 febbraio 1994, n. 133), non è soggetto all'imposta

    La ruralità rilevante ai fini dell’esonero ICI deve risultare dalla classificazione catastale nelle categorie A/6 o D/10. La strumentalità agricola o l’uso dell’immobile, da soli, non sostituiscono tale classificazione.

  • D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 2, comma 1, lett. a)

    In tema di ICI, l'immobile che sia stato iscritto nel catasto dei fabbricati come "rurale", con l'attribuzione della relativa categoria (A/6 o D/10), in conseguenza della riconosciuta ricorrenza dei requisiti previsti dal D.L. n. 557 del 1993, art. 9, conv. in L. n. 133 del 1994, non è soggetto all'imposta, ai sensi del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 2, comma 1, lett. a)

    L’esclusione dall’ICI opera per il fabbricato riconosciuto rurale e censito nella pertinente categoria catastale; se l’immobile è iscritto in una categoria diversa, resta assoggettato all’imposta finché il contribuente non impugni il classamento.

  • D.L. 30 dicembre 2008, n. 207, art. 23, comma 1-bis, convertito dalla L. 27 febbraio 2009, n. 14

    Qualora l'immobile sia iscritto in una diversa categoria catastale, è onere del contribuente, che pretenda l'esenzione dall'imposta, impugnare l'atto di classamento per la ritenuta ruralità del fabbricato, restandovi, altrimenti, quest'ultimo assoggettato; allo stesso modo, il Comune deve impugnare autonomamente l'attribuzione della categoria catastale A/6 o D/10, al fine di poter legittimamente pretendere l'assoggettamento del fabbricato all'imposta

    Il classamento catastale determina il trattamento ai fini ICI finché non sia contestato con l’impugnazione dell’atto pertinente. Il contribuente deve contestare la classificazione diversa da A/6 o D/10 se invoca l’esenzione; il Comune deve contestare autonomamente l’attribuzione di A/6 o D/10 se vuole assoggettare a imposta il fabbricato.

  • D.P.R. 23 marzo 1998, n. 139, artt. 1 e 2

    La disposizione è indicata dal Comune come norma asseritamente violata con riferimento al classamento catastale, ma la sentenza non ne espone un’interpretazione autonoma: decide applicando il principio secondo cui l’esenzione ICI richiede la classificazione catastale rurale pertinente.

  • Codice di procedura civile, art. 384

    La sentenza deve essere cassata senza rinvio e la causa può essere decisa nel merito ex art. 384 c.p.c., non richiedendo ulteriori accertamenti in punto di fatto, con rigetto del ricorso introduttivo.

    Quando non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte di cassazione può cassare senza rinvio e decidere direttamente la causa nel merito.

Massime di principio

  • Per ottenere l’esclusione dall’ICI invocando la ruralità, non è sufficiente dimostrare che l’immobile sia utilizzato per attività agricola o sia a essa strumentale: assume rilievo decisivo il classamento catastale nella categoria rurale pertinente, in particolare D/10 per i fabbricati strumentali.
  • Se il fabbricato è censito in una categoria diversa da A/6 o D/10, il contribuente che pretende l’esenzione deve impugnare l’atto di classamento; in mancanza, il fabbricato resta assoggettato all’imposta.
  • Anche il Comune deve contestare autonomamente il classamento catastale in A/6 o D/10 se intende sostenere che il fabbricato sia imponibile: non può disattendere tale attribuzione senza impugnare l’atto catastale.
  • Quando la classificazione catastale decisiva è accertata e non occorrono ulteriori verifiche di fatto, la Cassazione può decidere direttamente la controversia nel merito, senza rinvio.

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