Sentenza del 02/04/2015 n. 6696 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La cooperativa aveva chiesto il rimborso dell’ICI versata per il 2001 su un immobile utilizzato per manipolare, trasformare e vendere i prodotti conferiti dai soci, sostenendone la ruralità e la strumentalità all’attività agricola. Dopo il rigetto del ricorso contro il silenzio-rifiuto comunale da parte della CTP di Cagliari e la riforma della decisione da parte della CTR della Sardegna, il Comune ha proposto un unico motivo di ricorso per cassazione: violazione e falsa applicazione dell’art. 9, comma 3-bis, del D.L. n. 557/1993 e degli artt. 1 e 2 del D.P.R. n. 139/1998. Ha contestato il riconoscimento dell’esenzione perché il fabbricato era accatastato in categoria D/7, relativa a fabbricati industriali, anziché in D/10, categoria propria dei fabbricati strumentali all’attività agricola.
La decisione
La Cassazione ha accolto il ricorso del Comune, cassato senza rinvio la sentenza della CTR e deciso la causa nel merito, rigettando il ricorso introduttivo della cooperativa contro il silenzio-rifiuto. Ha ritenuto che la classificazione catastale rurale in categoria A/6 o D/10 sia presupposto necessario per l’esenzione ICI: poiché l’immobile risultava censito in D/7 e non in D/10, mancava il requisito catastale indispensabile per escluderlo dall’imposta. Le spese dell’intero giudizio sono state compensate tra le parti per l’evoluzione della vicenda processuale.
Norme richiamate
D.L. n. 557/1993, art. 9, convertito dalla L. n. 133/1994
Nella fattispecie l'immobile risulta accatastato in D7 categoria relativa ad attività industriali e non in D10 categoria che riguarda specificamente le costruzioni strumentali all'esercizio di attività agricola e pertanto manca il presupposto necessario ed indefettibile per l'esclusione del fabbricato dall'assoggettamento all'imposta.
Per beneficiare dell’esenzione ICI invocando la ruralità e la strumentalità agricola, non è sufficiente l’uso dichiarato dell’immobile: occorre la classificazione catastale pertinente, in particolare D/10 per i fabbricati strumentali all’attività agricola.
D.Lgs. n. 504/1992, art. 2, comma 1, lett. a), come interpretato dal D.L. n. 207/2008, art. 23, comma 1-bis, convertito dalla L. n. 14/2009
In tema di ICI, l'immobile che sia stato iscritto nel catasto dei fabbricati come "rurale", con l'attribuzione della relativa categoria (A/6 o D/10), in conseguenza della riconosciuta ricorrenza dei requisiti previsti dal D.L. n. 557 del 1993, art. 9, conv. in L. n. 133 del 1994, non è soggetto all'imposta, ai sensi del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 2, comma 1, lett. a), come interpretato dal D.L. n. 207 del 2008, art. 23, comma 1-bis, aggiunto dalla Legge di Conversione n. 14 del 2009.
L’immobile classificato catastalmente come rurale in A/6 o D/10, in presenza dei requisiti di ruralità, non è soggetto a ICI. Se è iscritto in una categoria diversa, il contribuente che invoca l’esenzione deve impugnare il classamento; altrimenti il fabbricato resta assoggettato all’imposta.
D.P.R. n. 139/1998, artt. 1 e 2
La disposizione è richiamata dal Comune nel motivo di ricorso, ma la sentenza non ne fornisce un’interpretazione autonoma: la decisione si fonda sul requisito della classificazione catastale rurale A/6 o D/10.
Codice di procedura civile, art. 384
Per quanto sopra deve essere accolto il ricorso. La sentenza deve essere cassata senza rinvio e la causa può essere decisa nel merito ex art. 384 c.p.c., non richiedendo ulteriori accertamenti in punto di fatto, con rigetto del ricorso introduttivo.
La Cassazione può decidere direttamente il merito dopo la cassazione quando non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto; in questo caso ha rigettato il ricorso originario della contribuente.
Massime di principio
- Per l’esenzione ICI basata sulla ruralità, la destinazione o l’utilizzo agricolo del fabbricato non bastano: è determinante la classificazione catastale in A/6 o D/10.
- Se il contribuente ritiene che un immobile censito in una categoria diversa sia rurale, deve impugnare il classamento catastale; in mancanza, l’immobile resta assoggettato all’imposta.
- Il Comune che intenda contestare un’attribuzione catastale A/6 o D/10 deve impugnare autonomamente il classamento, anziché disconoscerlo soltanto nel giudizio tributario.
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