Sentenza del 02/04/2015 n. 6688 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Gli eredi avevano chiesto il rimborso di 52.782,70 euro, corrispondenti alla prima e alla seconda rata dell’imposta sostitutiva versata dal defunto per rivalutare terreni ai sensi dell’art. 7 della legge n. 448/2001. Sostenevano che, dopo la morte del contribuente (17 aprile 2004), non avrebbero potuto utilizzare il valore di perizia per determinare le plusvalenze in caso di cessione dei terreni ereditati, e che fosse quindi venuta meno la causa del pagamento. Il silenzio-rifiuto dell’Ufficio era stato impugnato davanti alla Commissione tributaria provinciale di Rimini, che aveva respinto il ricorso; la Commissione tributaria regionale dell’Emilia aveva invece accolto l’appello e ordinato il rimborso. L’Agenzia ha impugnato la decisione in Cassazione con tre motivi: i primi due denunciavano la violazione dell’art. 7 della legge n. 448/2001 e dell’art. 38 del D.P.R. n. 602/1973, contestando che il pagamento fosse rimborsabile senza vizi della volontà o errori e che la morte successiva potesse far venir meno la causa del versamento; il terzo censurava la motivazione sulla possibilità per gli eredi di utilizzare il valore di perizia nelle successive cessioni.
La decisione
La Cassazione ha accolto i primi due motivi dell’Agenzia e ha dichiarato assorbito il terzo. Ha chiarito che la dichiarazione fiscale e il pagamento possono essere emendati e rimborsati quando vi siano errori o omissioni che abbiano comportato un pagamento indebito, ma nel caso concreto l’imposta era stata versata correttamente e volontariamente, senza vizi della volontà. La morte del contribuente, evento successivo al pagamento, non ha eliminato la causa giuridica del versamento né lo ha trasformato in un pagamento indebito. La Corte ha quindi cassato senza rinvio la sentenza della Commissione tributaria regionale e, decidendo nel merito, ha respinto il ricorso originario degli eredi. Le spese dei giudizi di merito e di legittimità sono state compensate.
Norme richiamate
Legge 28 dicembre 2001, n. 448, art. 7
Nel caso di specie, invece, il versamento dell'imposta era dovuto e corretto ed il decesso del contribuente non fa venir meno la causa del pagamento volontariamente eseguito.
Il pagamento dell’imposta sostitutiva per la rivalutazione dei terreni resta dovuto quando effettuato correttamente; la successiva morte del contribuente e la mancata fruizione futura del vantaggio fiscale non danno, da sole, diritto al rimborso.
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 38
Giova sottolineare che questa Corte ha avuto modo di affermare il principio secondo cui il contribuente ha sempre il potere di rimediare ad errori od omissioni della dichiarazione dei redditi che abbiano comportato un pregiudizio patrimoniale in suo danno mediante istanza di rimborso D.P.R. n. 602 del 1973, ex art. 38 avente peraltro portata generale in tema di rimborsi di pagamenti indebiti.
L’istanza di rimborso è lo strumento per recuperare somme indebitamente versate, anche quando l’indebito deriva da errori od omissioni dichiarative. Non consente invece di revocare un pagamento corretto per una vicenda successiva che ne impedisca la convenienza attesa.
Codice di procedura civile, art. 360, comma 1, nn. 3 e 5
La disposizione individua i motivi di ricorso per Cassazione invocati dall’Agenzia: violazione o falsa applicazione di legge per i primi due motivi e vizio di motivazione per il terzo. La Corte ha accolto i primi due e ha dichiarato assorbito il terzo.
Codice di procedura civile, art. 384
La causa può essere decisa nel merito ex art. 384 c.p.c. non richiedendo ulteriori accertamenti in punto di fatto, con rigetto del ricorso introduttivo.
Quando non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Cassazione può decidere direttamente nel merito dopo la cassazione della sentenza impugnata.
D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), art. 68
La norma è richiamata nella ricostruzione della tesi degli eredi circa il valore rilevante per determinare le plusvalenze dei terreni acquisiti per successione; non costituisce però la ragione decisiva della pronuncia, che riguarda la rimborsabilità dell’imposta sostitutiva già versata.
Massime di principio
- Il rimborso tributario presuppone un pagamento non dovuto, un errore od omissione rilevante o un vizio della volontà; non basta che, col senno di poi, l’operazione fiscale risulti meno vantaggiosa del previsto.
- Una vicenda sopravvenuta al pagamento, come la morte del contribuente, non rende automaticamente indebito un tributo che al momento del versamento era dovuto e correttamente calcolato.
- La possibilità di correggere dichiarazioni e chiedere rimborsi tutela chi ha sostenuto un onere fiscale maggiore di quello previsto dalla legge; non equivale a un diritto di ripensamento su una scelta fiscale validamente effettuata.
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