Sentenza del 02/04/2015 n. 6706 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia nasce dall'avviso di accertamento IRPEF 1999, che imputava a M.A. il 20% del reddito accertato alla società. La CTR della Liguria aveva confermato la rideterminazione del reddito da partecipazione sulla base di quanto stabilito in primo grado nel giudizio relativo alla società, benché quella decisione non fosse definitiva. L'Agenzia aveva impugnato tale sentenza sostenendo che il giudice dovesse accertare autonomamente il reddito del socio e che l'accertamento societario potesse vincolare il giudizio del socio solo dopo il passaggio in giudicato. In seguito, la Cassazione aveva dichiarato inammissibile il ricorso per mancata prova del perfezionamento della notifica effettuata ai sensi dell'art. 140 c.p.c.; l'Agenzia ha quindi proposto revocazione, affermando che l'avviso di ricevimento era stato tempestivamente depositato e che la sua presenza in atti non era oggetto di controversia.
La decisione
La Cassazione ha accolto il ricorso per revocazione: l'avviso di ricevimento risultava effettivamente depositato in tempo e la sua mancata produzione era stata affermata per errore percettivo su un fatto non controverso. Revocata l'ordinanza che aveva dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione, la Corte ha esaminato la controversia e ha rilevato d'ufficio la nullità della sentenza della CTR per mancata partecipazione necessaria della società e dei soci nel giudizio sui redditi di partecipazione. Ha quindi cassato la sentenza impugnata e rimesso la causa alla Commissione Tributaria Provinciale di Genova perché integri il contraddittorio e decida nuovamente. Non è stata pronunciata una decisione definitiva sulla correttezza dell'importo del reddito imputato al socio; il motivo dell'Agenzia sulla vincolatività della sentenza societaria non è stato deciso nel merito, essendo rilevante la nullità processuale. Nessuna statuizione sulle spese è riportata nel dispositivo.
Norme richiamate
Art. 395, n. 4, c.p.c.
Il ricorso è fondato poichè l'avviso di che trattasi risulta effettivamente in atti - ed è stato tempestivamente depositato, giusta attestazione del Cancelliere - e la questione non costituiva res controversa oggetto di decisione.
È revocabile la decisione fondata sulla percezione erronea di un fatto risultante dagli atti, quando quel fatto non sia stato controverso tra le parti. In questo caso, l'errore riguardava la presenza in fascicolo dell'avviso di ricevimento.
D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 5
Cass. sez. un. n. 14815 del 2008 ha stabilito il principio per cui tra socio e società di persone esiste litisconsorzio necessario quando trattasi di redditi di partecipazione, poichè questi ultimi conseguono ad una "imputazione automatica".
I redditi prodotti dalla società di persone sono imputati automaticamente ai soci in proporzione alla partecipazione; perciò, nella controversia relativa al reddito societario che incide sui redditi di partecipazione, società e soci devono partecipare congiuntamente al giudizio.
D.P.R. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 59, comma 1, lett. b)
da ciò consegue la nullità della sentenza della CTR, che non ha provveduto a rimettere al primo giudice ai sensi del D.P.R. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 59, comma 1, lett. b);
Quando il giudice d'appello rileva che nel giudizio di primo grado è mancata l'integrazione del contraddittorio necessario, deve rimettere la causa al primo giudice affinché il contraddittorio sia integrato e la controversia sia decisa nuovamente.
Massime di principio
- Nelle controversie sul reddito di partecipazione di una società di persone, l'automatica imputazione del reddito comporta il litisconsorzio necessario tra società e soci: non è sufficiente decidere la posizione del socio senza la partecipazione della società e degli altri soggetti necessari.
- La mancata integrazione del contraddittorio necessario determina la nullità rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado; se rilevata in appello, comporta la rimessione della causa al giudice di primo grado per rinnovare il giudizio con tutte le parti necessarie.
- La revocazione per errore di fatto può essere accolta quando il giudice abbia supposto inesistente un documento che risulta invece depositato agli atti e tale circostanza non fosse controversa.
- La decisione non stabilisce se l'accertamento del reddito della società vincoli il socio soltanto dopo il giudicato: la questione non è stata risolta nel merito, perché la Corte ha cassato la sentenza per un vizio di contraddittorio.
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