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Cassazione Civile, Ordinanza n. 13711/2023 del 18/05/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce da un'istanza di rimborso presentata da un ex dipendente di un istituto di credito, che sosteneva di aver subìto una tassazione errata su somme erogate dopo la cessazione del rapporto di lavoro in esito a conciliazione giudiziale con riconoscimento di esodo incentivato. Il contribuente lamentava, in sintesi, che tali somme dovessero beneficiare dell'aliquota ridotta prevista per gli incentivi all'esodo, che dovesse essere considerata la sua anzianità di servizio effettiva, che sulla base imponibile andasse applicata la franchigia del 12,5% e che un importo già versato in precedenza non fosse stato scomputato. Dopo il silenzio-rifiuto sull'istanza, l'Ufficio emise anche un avviso di irregolarità per un ulteriore importo. Nei gradi di merito furono proposti ricorsi avverso il silenzio-rifiuto e l'avviso, poi respinti; in appello la CTR ritenne inammissibile la domanda di rimborso qualificandola come domanda riconvenzionale e confermò nel resto la decisione. Con il ricorso per cassazione il contribuente dedusse, tra l'altro, violazione dell'art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia e per errata qualificazione della domanda, violazione di varie disposizioni del TUIR e della disciplina previdenziale, errata determinazione dell'anzianità, nonché omesso esame e violazione della disciplina del processo tributario, insistendo sulla natura impugnatoria dell'azione proposta e sulla spettanza del rimborso.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo osservando che, nel processo tributario, la domanda riconvenzionale è incompatibile con la struttura impugnatoria del giudizio, il quale è limitato al controllo della legittimità degli atti elencati dall'art. 19 del d.lgs. n. 546 del 1992. Ha quindi considerato corretta la decisione della CTR che aveva escluso l'ammissibilità della pretesa di rimborso proposta nel giudizio di impugnazione. Di conseguenza, ha dichiarato assorbiti gli altri motivi, tutti riferiti a profili della medesima domanda di rimborso non scrutinabile in quel giudizio. Il ricorrente è stato condannato alle spese e, in dispositivo, è stato dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    richiamato come parametro della denunciata nullità per corrispondenza tra chiesto e pronunciato; la Corte non ravvisa violazione, perché la CTR si è conformata alla struttura del processo tributario e all'inammissibilità della domanda riconvenzionale.

  • art. 17 del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR)

    invocato dal ricorrente per sostenere l'applicazione dell'aliquota dimidiata sulle somme percepite a titolo di incentivo all'esodo; la Corte non esamina nel merito la censura perché assorbita.

  • artt. 16, 17, 19, 47, 48 e 50 TUIR

    richiamati dal ricorrente per sostenere l'applicazione della franchigia del 12,5% e la diversa qualificazione del reddito; censura assorbita.

  • l. 8 agosto 1995, n. 335

    richiamata dal ricorrente in relazione alla pretesa natura previdenziale della prestazione e all'applicazione della franchigia; questione assorbita.

  • art. 19 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    norma centrale della decisione: il processo tributario è strutturalmente impugnatorio e ha ad oggetto solo gli atti impositivi tipizzati; ciò esclude la proponibilità di domande riconvenzionali e rende inammissibile la domanda di rimborso proposta nel giudizio di impugnazione.

  • art. 36-bis del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    richiamato per descrivere la comunicazione di irregolarità relativa alla liquidazione automatizzata dell'IRPEF; non è oggetto di specifica interpretazione decisoria.

  • art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002

    richiamato nel dispositivo per dare atto dei presupposti del versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012

    richiamato quale norma di inserimento del comma 1-quater dell'art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002, ai fini del contributo unificato.

Massime di principio

  • Nel processo tributario la tutela è strutturalmente impugnatoria: il giudizio ha per oggetto il controllo di legittimità degli atti impositivi tipizzati dall'art. 19 del d.lgs. n. 546 del 1992 e non consente la proposizione di domande riconvenzionali.
  • La domanda di rimborso proposta dal contribuente nel giudizio di impugnazione di un atto fiscale non può essere esaminata come autonoma pretesa restitutoria, perché eccede l'ambito oggettivo del processo tributario.
  • Quando una censura investe una domanda inammissibile per struttura del rito, restano assorbiti gli ulteriori motivi che presuppongono comunque lo scrutinio nel merito di quella medesima pretesa.
  • Ai fini della qualificazione della domanda nel processo tributario, prevale la funzione impugnatoria del rito rispetto alla mera etichetta difensiva utilizzata dalla parte.
  • La regola di corrispondenza tra chiesto e pronunciato non è violata se il giudice esclude l'esame di una domanda che il rito non consente di proporre.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiGiudicatoOnere della prova

Testo integrale

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