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Cassazione Civile, Ordinanza n. 13898/2024 del 20/05/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (cessionaria)

La controversia

La controversia riguarda un avviso di accertamento con cui l'Amministrazione finanziaria ha recuperato un credito IVA relativo all'anno 2001, ritenendo inesistenti o fittizie alcune operazioni di acquisto di beni ammortizzabili (uno stabilimento industriale e relative attrezzature). La cessionaria del credito d'imposta, intervenuta nel giudizio di merito e poi ricorrente per cassazione, aveva dedotto che la documentazione bancaria e fallimentare prodotta dimostrava l'effettività dell'operazione e, in ogni caso, che il diritto alla detrazione IVA sorgeva secondo le regole di esigibilità dell'imposta per le cessioni di beni, non essendo decisivo il solo profilo del pagamento del corrispettivo. Con il ricorso per cassazione ha denunciato, con due motivi sostanzialmente sovrapponibili, la nullità della sentenza per motivazione apparente e/o illogica e la violazione degli artt. 19 e 6 del d.P.R. n. 633 del 1972, oltre che delle norme sull'onere della prova e sulle presunzioni, sostenendo che la CTR non aveva valutato la documentazione rilevante né spiegato adeguatamente perché riteneva fittizie le operazioni.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso, ritenendo la motivazione della sentenza impugnata soltanto apparente: la CTR aveva richiamato vari documenti ma li aveva utilizzati in modo meramente assertivo, limitandosi ad affermare la fittizietà delle operazioni per la mancata prova documentale dei pagamenti, senza spiegare in modo comprensibile il percorso logico-giuridico seguito né confrontarsi davvero con la documentazione bancaria e fallimentare allegata. Il secondo motivo è stato assorbito. La sentenza della CTR è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di Giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

Massime di principio

  • La motivazione è solo apparente, e quindi la sentenza è nulla, quando il giudice si limiti a enunciare conclusioni assertive o a elencare documenti senza spiegare il ragionamento che collega gli elementi di fatto alla decisione.
  • In sede di legittimità il vizio motivazionale rilevante è solo quello che si traduce in una violazione costituzionalmente rilevante dell'obbligo di motivazione, cioè nei casi di mancanza assoluta, motivazione apparente, contrasto irriducibile o motivazione perplessa e incomprensibile.
  • Quando una sentenza fiscale afferma l'inesistenza o fittizietà di operazioni, deve confrontarsi con la documentazione specificamente prodotta dalla parte e indicare gli elementi fattuali che sorreggono la pretesa impositiva, non potendo demandare all'interprete integrazioni congetture del ragionamento decisorio.
  • Se il giudice di merito non rende percepibile la ratio decidendi, la decisione va cassata con rinvio per nuovo esame, restando assorbite le ulteriori censure dipendenti dalla stessa carenza motivazionale.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioProveImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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