Cassazione Civile, Ordinanza n. 13898/2024 del 20/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (cessionaria)
La controversia
La controversia riguarda un avviso di accertamento con cui l'Amministrazione finanziaria ha recuperato un credito IVA relativo all'anno 2001, ritenendo inesistenti o fittizie alcune operazioni di acquisto di beni ammortizzabili (uno stabilimento industriale e relative attrezzature). La cessionaria del credito d'imposta, intervenuta nel giudizio di merito e poi ricorrente per cassazione, aveva dedotto che la documentazione bancaria e fallimentare prodotta dimostrava l'effettività dell'operazione e, in ogni caso, che il diritto alla detrazione IVA sorgeva secondo le regole di esigibilità dell'imposta per le cessioni di beni, non essendo decisivo il solo profilo del pagamento del corrispettivo. Con il ricorso per cassazione ha denunciato, con due motivi sostanzialmente sovrapponibili, la nullità della sentenza per motivazione apparente e/o illogica e la violazione degli artt. 19 e 6 del d.P.R. n. 633 del 1972, oltre che delle norme sull'onere della prova e sulle presunzioni, sostenendo che la CTR non aveva valutato la documentazione rilevante né spiegato adeguatamente perché riteneva fittizie le operazioni.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso, ritenendo la motivazione della sentenza impugnata soltanto apparente: la CTR aveva richiamato vari documenti ma li aveva utilizzati in modo meramente assertivo, limitandosi ad affermare la fittizietà delle operazioni per la mancata prova documentale dei pagamenti, senza spiegare in modo comprensibile il percorso logico-giuridico seguito né confrontarsi davvero con la documentazione bancaria e fallimentare allegata. Il secondo motivo è stato assorbito. La sentenza della CTR è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di Giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 111, comma 6, Cost.
Richiamato come parametro della necessità di una motivazione effettiva e non solo apparente.
Censurato insieme alle altre norme processuali per la motivazione della sentenza impugnata.
Richiamato in relazione alla valutazione delle prove e della documentazione prodotta.
Invocato per la nullità della sentenza in caso di motivazione mancante o apparente.
Richiamato per il contenuto richiesto della motivazione.
art. 36 d.lgs. n. 546 del 1992
Richiamato per il requisito motivazionale delle sentenze tributarie.
art. 19 d.P.R. n. 633 del 1972
Invocato dalla ricorrente come norma sul diritto alla detrazione IVA.
Richiamato in relazione al momento di esigibilità dell'IVA nelle cessioni di beni.
Richiamato sotto il profilo del riparto dell'onere della prova.
Richiamate le norme sulle presunzioni, in relazione alla prova dell'effettività delle operazioni.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
Usato per denunciare la nullità della sentenza per motivazione apparente.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Usato per denunciare violazione e falsa applicazione di legge in materia di IVA e prova.
Massime di principio
- La motivazione è solo apparente, e quindi la sentenza è nulla, quando il giudice si limiti a enunciare conclusioni assertive o a elencare documenti senza spiegare il ragionamento che collega gli elementi di fatto alla decisione.
- In sede di legittimità il vizio motivazionale rilevante è solo quello che si traduce in una violazione costituzionalmente rilevante dell'obbligo di motivazione, cioè nei casi di mancanza assoluta, motivazione apparente, contrasto irriducibile o motivazione perplessa e incomprensibile.
- Quando una sentenza fiscale afferma l'inesistenza o fittizietà di operazioni, deve confrontarsi con la documentazione specificamente prodotta dalla parte e indicare gli elementi fattuali che sorreggono la pretesa impositiva, non potendo demandare all'interprete integrazioni congetture del ragionamento decisorio.
- Se il giudice di merito non rende percepibile la ratio decidendi, la decisione va cassata con rinvio per nuovo esame, restando assorbite le ulteriori censure dipendenti dalla stessa carenza motivazionale.
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