Cassazione Civile, Ordinanza n. 31955/2025 del 09/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (lavoratore)
La controversia
Un dirigente medico chiedeva la disapplicazione della delibera aziendale che gli aveva negato, dal giugno 2017, la maggiorazione della retribuzione di posizione prevista dall'art. 39, comma 9, del c.c.n.l. 8.6.2000 per il direttore di dipartimento o per incarichi equiparati. Sosteneva di essere stato incaricato quale direttore di distretto e che il distretto 9, secondo l'atto aziendale e il contratto individuale, comprendeva due UOC (casa della salute e cure primarie), quindi una struttura con rilevanza dipartimentale. Con i motivi di ricorso denunciava: violazione dell'art. 39 c.c.n.l. e della normativa organizzativa sanitaria; omesso esame delle risultanze documentali; illegittima riduzione del trattamento economico a fronte di identiche mansioni; erronea valutazione della prova e dell'articolazione interna del distretto; interpretazione del contratto individuale e collettivo nel senso di ricomprendere l'indennità; erronea regolazione delle spese.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il primo motivo, assorbendo tutti gli altri. Ha interpretato l'art. 39, comma 9, c.c.n.l. 8.6.2000 nel senso che la maggiorazione della retribuzione spetta quando il dirigente sia preposto a un dipartimento o a una struttura che, indipendentemente dalla denominazione, abbia rilevanza dipartimentale e comprenda più strutture complesse. Poiché la stessa sentenza impugnata e il controricorso davano atto che il distretto 9 comprendeva due UOC, i presupposti per l'indennità risultavano integrati. La sentenza d'appello è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d'appello di Roma in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 39, commi 9 e 10, c.c.n.l. 8.6.2000
"Nel conferimento dell'incarico di direttore di dipartimento ovvero di incarichi che, pur non configurandosi con tale denominazione, ricomprendano - secondo l'atto aziendale - più strutture complesse..."
La maggiorazione economica spetta non solo al direttore di dipartimento in senso formale, ma anche a incarichi equiparabili che, secondo l'atto aziendale, ricomprendano più strutture complesse.
Richiamato dal ricorrente in relazione all'organizzazione delle strutture sanitarie aziendali.
Richiamato a sostegno dell'interpretazione letterale della norma collettiva.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
Usato per denunciare violazione e falsa applicazione di legge.
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
Usato per denunciare omesso esame di fatti decisivi.
Richiamato dal ricorrente per il preteso peggioramento del trattamento e delle mansioni.
art. 52 d.lgs. n. 165 del 2001
Richiamato dal ricorrente in tema di svolgimento delle mansioni e trattamento economico del pubblico dipendente.
art. 36 Cost.
Richiamato dal ricorrente a tutela della proporzionalità e adeguatezza della retribuzione.
art. 2, comma 2, d.lgs. n. 165 del 2001
Richiamato dal ricorrente a sostegno dell'applicazione delle regole contrattuali nel pubblico impiego.
Richiamato per la ripartizione dell'onere della prova sull'autonomia funzionale delle UOC.
Richiamati per contestare la valutazione delle prove documentali.
artt. 33, 39, 40 e 45 d.lgs. n. 165 del 2001
Richiamati per sostenere l'obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi al trattamento economico previsto dal contratto collettivo e dal contratto individuale.
Richiamato nel motivo sulle spese di lite.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Richiamato per escludere l'ulteriore contributo unificato, ritenuti insussistenti i presupposti.
Massime di principio
- La maggiorazione retributiva prevista dal contratto collettivo per il direttore di dipartimento spetta anche a incarichi formalmente diversi, purché l'atto aziendale attribuisca alla struttura una rilevanza dipartimentale e la stessa comprenda più strutture complesse.
- Quando l'atto organizzativo dell'ente qualifica espressamente le articolazioni interne come strutture complesse e ne riconduce più di una alla struttura di vertice, non è necessario svolgere un'ulteriore indagine sulla loro autonomia organizzativa e funzionale per verificare il diritto all'emolumento.
- In presenza di un dato documentale univoco e pacifico sul contenuto dell'atto aziendale, il giudice di merito non può negare la spettanza dell'indennità sulla base di una diversa lettura che prescinda dalla previsione organizzativa formalizzata.
- La corretta interpretazione della clausola collettiva va effettuata in senso letterale e sistematico, valorizzando il riferimento alle strutture che, pur non denominate dipartimento, abbiano secondo l'atto aziendale una composizione plurima di strutture complesse.
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