Cassazione Civile, Ordinanza n. 31957/2025 del 09/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (lavoratore)
La controversia
Una dirigente medica di azienda ospedaliera chiedeva il riconoscimento di differenze retributive per l’espletamento, in diversi periodi, delle funzioni di direttore di U.O.C. e di direttore sanitario aziendale. La Corte d’appello aveva riconosciuto solo una parte delle somme richieste, negando ogni compenso per il periodo 1.4.2012-31.5.2013 sia per l’incarico di direttore sanitario aziendale, ritenuto di natura autonoma e privo di contratto, sia per l’incarico di direttore U.O.C., sul rilievo che il presidio era stato inglobato nell’ospedale. In cassazione la ricorrente deduceva: (1) violazione degli artt. 36 Cost., 52 e 24 d.lgs. 165/2001, sostenendo che il rapporto fosse in realtà subordinato e che il compenso dovesse essere parametrato equitativamente a quello del direttore sanitario; (2) ultrapetizione, perché la Corte d’appello avrebbe deciso oltre i limiti della domanda di riforma proposta dall’azienda, riducendo indebitamente il periodo compensabile; (3) violazione degli artt. 115 e 329 c.p.c. per non contestazione e giudicato interno sullo svolgimento dell’incarico nel periodo residuo.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il primo motivo, ha accolto il secondo motivo per ultrapetizione e ha dichiarato assorbito il terzo. Ha quindi cassato la sentenza impugnata limitatamente al motivo accolto e rinviato alla Corte d’appello di Roma, in diversa composizione, per un nuovo esame e per la liquidazione del compenso dovuto in relazione all’incarico di direttore U.O.C. nel periodo controverso, oltre alla regolazione delle spese di legittimità. Ha inoltre escluso il raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 36 Cost.
Richiamato dalla ricorrente per sostenere la sufficienza della retribuzione; la Corte osserva però che tale parametro non è invocabile quando il rapporto sia qualificato come lavoro autonomo.
art. 52, commi 4 e 5, d.lgs. n. 165 del 2001
Invocato nel ricorso come base per le differenze retributive; il motivo è però dichiarato inammissibile per difetto di specificità e mancato confronto con la qualificazione del rapporto operata dalla sentenza impugnata.
art. 24 d.lgs. n. 165 del 2001
Richiamato nel primo motivo senza che ciò superi il rilievo della Corte sulla non confrontabilità con la ratio decidendi della sentenza di merito.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
Norma sul vizio di violazione di legge richiamata per il primo e il terzo motivo.
art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
Norma richiamata per il secondo motivo, dedotto come error in procedendo per ultrapetizione.
La Corte ribadisce il requisito di specificità/autosufficienza del ricorso per cassazione; il primo motivo è inammissibile perché non riporta in modo adeguato il contenuto della domanda originaria e non censura correttamente l’error in procedendo.
Mancata deduzione di violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato nel primo motivo; il secondo motivo, invece, denuncia correttamente l’ultrapetizione.
art. 369, comma 2, n. 4 c.p.c.
Richiamato in tema di onere di deposito degli atti su cui il ricorso si fonda, assolto mediante trascrizione delle conclusioni dell’atto di appello.
art. 6, par. 1, CEDU
Usato come parametro per leggere il requisito di autosufficienza in modo non eccessivamente formalistico.
Invocato nel terzo motivo per sostenere la non contestazione del fatto storico relativo allo svolgimento dell’incarico nel periodo residuo.
Invocato nel terzo motivo con riferimento al preteso giudicato interno sul fatto non contestato.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Applicato per escludere, nel caso concreto, il presupposto del raddoppio del contributo unificato a carico della ricorrente.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
Richiamato solo in collegamento con il meccanismo del contributo unificato aggiuntivo.
Massime di principio
- Il motivo di ricorso per cassazione è inammissibile se non si confronta con la ratio decidendi della sentenza impugnata e non individua in modo specifico l’error in procedendo o la violazione denunciata.
- Chi deduce ultrapetizione deve trascrivere o riassumere gli atti processuali rilevanti e indicare con precisione i limiti della domanda o dell’impugnazione che si assumono superati.
- Il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione va applicato in modo non meramente formalistico, ma resta necessario che il ricorso contenga gli elementi indispensabili per consentire il controllo della censura senza ricostruzioni estrinseche.
- L’accoglimento di un motivo che imponga la cassazione con rinvio assorbe le ulteriori censure incompatibili con il nuovo esame demandato al giudice di rinvio.
- Quando il giudice di merito pronuncia oltre i limiti della domanda di appello, la sentenza è cassabile per ultrapetizione e la causa va rinviata per un nuovo esame nei limiti corretti del devolutum.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza giuslavoristica
- ordinanza_civile_lavoro · 9 dic 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 31955/2025 del 09/12/2025
- ordinanza_civile_lavoro · 9 dic 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 32028/2025 del 09/12/2025
- ordinanza_civile_lavoro · 8 dic 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 31920/2025 del 08/12/2025
- ordinanza_civile_lavoro · 8 dic 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 31921/2025 del 08/12/2025
- ordinanza_civile_lavoro · 8 dic 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 31922/2025 del 08/12/2025
- ordinanza_civile_lavoro · 8 dic 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 31924/2025 del 08/12/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza giuslavoristica →