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Cassazione Civile, Ordinanza n. 31957/2025 del 09/12/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (lavoratore)

La controversia

Una dirigente medica di azienda ospedaliera chiedeva il riconoscimento di differenze retributive per l’espletamento, in diversi periodi, delle funzioni di direttore di U.O.C. e di direttore sanitario aziendale. La Corte d’appello aveva riconosciuto solo una parte delle somme richieste, negando ogni compenso per il periodo 1.4.2012-31.5.2013 sia per l’incarico di direttore sanitario aziendale, ritenuto di natura autonoma e privo di contratto, sia per l’incarico di direttore U.O.C., sul rilievo che il presidio era stato inglobato nell’ospedale. In cassazione la ricorrente deduceva: (1) violazione degli artt. 36 Cost., 52 e 24 d.lgs. 165/2001, sostenendo che il rapporto fosse in realtà subordinato e che il compenso dovesse essere parametrato equitativamente a quello del direttore sanitario; (2) ultrapetizione, perché la Corte d’appello avrebbe deciso oltre i limiti della domanda di riforma proposta dall’azienda, riducendo indebitamente il periodo compensabile; (3) violazione degli artt. 115 e 329 c.p.c. per non contestazione e giudicato interno sullo svolgimento dell’incarico nel periodo residuo.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il primo motivo, ha accolto il secondo motivo per ultrapetizione e ha dichiarato assorbito il terzo. Ha quindi cassato la sentenza impugnata limitatamente al motivo accolto e rinviato alla Corte d’appello di Roma, in diversa composizione, per un nuovo esame e per la liquidazione del compenso dovuto in relazione all’incarico di direttore U.O.C. nel periodo controverso, oltre alla regolazione delle spese di legittimità. Ha inoltre escluso il raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 36 Cost.

    Richiamato dalla ricorrente per sostenere la sufficienza della retribuzione; la Corte osserva però che tale parametro non è invocabile quando il rapporto sia qualificato come lavoro autonomo.

  • art. 52, commi 4 e 5, d.lgs. n. 165 del 2001

    Invocato nel ricorso come base per le differenze retributive; il motivo è però dichiarato inammissibile per difetto di specificità e mancato confronto con la qualificazione del rapporto operata dalla sentenza impugnata.

  • art. 24 d.lgs. n. 165 del 2001

    Richiamato nel primo motivo senza che ciò superi il rilievo della Corte sulla non confrontabilità con la ratio decidendi della sentenza di merito.

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    Norma sul vizio di violazione di legge richiamata per il primo e il terzo motivo.

  • art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.

    Norma richiamata per il secondo motivo, dedotto come error in procedendo per ultrapetizione.

  • art. 366 c.p.c.

    La Corte ribadisce il requisito di specificità/autosufficienza del ricorso per cassazione; il primo motivo è inammissibile perché non riporta in modo adeguato il contenuto della domanda originaria e non censura correttamente l’error in procedendo.

  • art. 112 c.p.c.

    Mancata deduzione di violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato nel primo motivo; il secondo motivo, invece, denuncia correttamente l’ultrapetizione.

  • art. 369, comma 2, n. 4 c.p.c.

    Richiamato in tema di onere di deposito degli atti su cui il ricorso si fonda, assolto mediante trascrizione delle conclusioni dell’atto di appello.

  • art. 6, par. 1, CEDU

    Usato come parametro per leggere il requisito di autosufficienza in modo non eccessivamente formalistico.

  • art. 115 c.p.c.

    Invocato nel terzo motivo per sostenere la non contestazione del fatto storico relativo allo svolgimento dell’incarico nel periodo residuo.

  • art. 329, comma 2, c.p.c.

    Invocato nel terzo motivo con riferimento al preteso giudicato interno sul fatto non contestato.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Applicato per escludere, nel caso concreto, il presupposto del raddoppio del contributo unificato a carico della ricorrente.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002

    Richiamato solo in collegamento con il meccanismo del contributo unificato aggiuntivo.

Massime di principio

  • Il motivo di ricorso per cassazione è inammissibile se non si confronta con la ratio decidendi della sentenza impugnata e non individua in modo specifico l’error in procedendo o la violazione denunciata.
  • Chi deduce ultrapetizione deve trascrivere o riassumere gli atti processuali rilevanti e indicare con precisione i limiti della domanda o dell’impugnazione che si assumono superati.
  • Il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione va applicato in modo non meramente formalistico, ma resta necessario che il ricorso contenga gli elementi indispensabili per consentire il controllo della censura senza ricostruzioni estrinseche.
  • L’accoglimento di un motivo che imponga la cassazione con rinvio assorbe le ulteriori censure incompatibili con il nuovo esame demandato al giudice di rinvio.
  • Quando il giudice di merito pronuncia oltre i limiti della domanda di appello, la sentenza è cassabile per ultrapetizione e la causa va rinviata per un nuovo esame nei limiti corretti del devolutum.

Come è indicizzato

MaterieRetribuzione e TFRImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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