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Cassazione Civile, Ordinanza n. 32028/2025 del 09/12/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (datore di lavoro)

La controversia

La controversia nasce dalla domanda di un dipendente volta a ottenere il riconoscimento di un inquadramento superiore, come addetto alla funzione di Capo UTE, con conseguente riconduzione delle mansioni al 2° gruppo professionale ex 6ª categoria. Il tribunale aveva rigettato la domanda e la corte d'appello aveva confermato il rigetto, ritenendo che dalle prove raccolte non emergessero le caratteristiche richieste per il livello rivendicato, poiché il lavoratore si era limitato a coordinare il personale. In cassazione il ricorrente ha articolato quattro motivi: (1) violazione del principio di non contestazione, degli artt. 115 e 116 c.p.c. e dell'art. 2702 c.c., per omessa o errata valutazione di documenti aziendali che lo indicavano come Responsabile-UTE e inserito nell'organigramma con tale funzione, oltre a omesso esame di fatti decisivi; (2) violazione del CCNL metalmeccanici e del CCSL Fiat, dell'art. 2103 c.c. e degli artt. 1362 ss. c.c., sostenendo che la figura di Capo-UTE fosse riconducibile al 2° gruppo professionale; (3) analoga violazione dei contratti collettivi e dell'art. 2103 c.c., ma per affermare la non riconducibilità della figura di Responsabile-UTE al 3° gruppo professionale, ex 5° livello, riconosciutogli; (4) vizio motivazionale ex art. 360 n. 5 c.p.c. per avere la corte territoriale attribuito al ricorrente un inquadramento nel 3° gruppo, nonostante per il reparto UTE fosse prevista soltanto la figura di Allievo Responsabile-UTE e non quella, superiore, di Responsabile-UTE. La Corte di cassazione ha ritenuto inammissibili il primo, il terzo e il quarto motivo: i primi due per commistione inestricabile di censure ex art. 360 n. 3 e n. 5 c.p.c.; il quarto perché colpito dalla preclusione derivante dalla cd. doppia conforme ex art. 348-ter c.p.c. Ha poi ritenuto infondato, pur con profili di inammissibilità, il secondo motivo: ha interpretato le declaratorie collettive nel senso che il 3° gruppo professionale ricomprende ruoli organizzativi come l'Allievo Responsabile UTE, mentre il 2° gruppo richiede funzioni direttive con discrezionalità e autonomia, in cui rientra esemplificativamente il Responsabile UTE; ha però valorizzato il fatto che il giudice di merito avesse accertato che il lavoratore svolgesse solo attività di coordinamento del personale, non equivalenti a funzioni direttive. Il ricorso è stato quindi integralmente rigettato, con condanna del lavoratore alle spese e al versamento dell'ulteriore contributo unificato.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso per cassazione. Ha affermato che i motivi congiunti ex art. 360 n. 3 e n. 5 c.p.c., quando mescolano doglianze eterogenee senza consentire di distinguere la censura di violazione di legge da quella motivazionale, sono inammissibili. Ha inoltre dichiarato inammissibile il motivo fondato sul vizio di motivazione per la preclusione della doppia conforme ex art. 348-ter c.p.c. Infine ha ritenuto non censurabile la lettura delle declaratorie collettive operata dal giudice di merito, osservando che la figura di Capo UTE non è espressamente prevista nei testi collettivi e che, comunque, il mero coordinamento del personale non integra le funzioni direttive richieste per il superiore inquadramento. Il ricorrente è stato condannato alle spese e all'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 115 c.p.c.

    Richiamato come parametro del principio di non contestazione, dedotto dal ricorrente per criticare la valutazione delle prove documentali.

  • art. 116 c.p.c.

    Richiamato per contestare la valutazione del materiale probatorio da parte del giudice di merito.

  • art. 2702 c.c.

    Invocato per attribuire efficacia di prova legale ai documenti aziendali prodotti dal lavoratore.

  • art. 2103 c.c.

    Richiamato come norma sull'inquadramento e sulle mansioni, in relazione alla pretesa riconducibilità delle attività svolte a un livello superiore.

  • art. 1362 c.c. e ss.

    Richiamati per sostenere una diversa interpretazione delle declaratorie dei contratti collettivi applicabili.

  • art. 360 c.p.c.

    Utilizzato per dedurre sia violazioni di legge sia vizi motivazionali; la Corte evidenzia l'inammissibilità della loro mescolanza nello stesso motivo quando non siano scindibili.

  • art. 348-ter c.p.c.

    Richiamato per applicare la preclusione del vizio motivazionale in caso di doppia conforme, ratione temporis applicabile.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002

    Richiamato per l'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di soccombenza.

Massime di principio

  • È inammissibile il motivo di ricorso per cassazione che cumuli in modo indistinto censure di violazione di legge e di vizio motivazionale, quando la sovrapposizione delle doglianze renda impossibile individuare con chiarezza la specifica censura proposta.
  • Il vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c. non è deducibile contro una sentenza di appello confermativa della decisione di primo grado quando ricorra la doppia conforme, nei limiti della preclusione processuale applicabile ratione temporis.
  • Nella controversia sull'inquadramento professionale, il mero coordinamento del personale non è di per sé sufficiente a integrare funzioni direttive se la declaratoria collettiva richiede autonomia decisionale, discrezionalità di poteri e facoltà di iniziativa.
  • Ai fini dell'inquadramento prevale la riconduzione delle mansioni alle declaratorie contrattuali effettivamente previste; la pretesa non può fondarsi solo su documenti aziendali o denominazioni interne se non trovano coerente riscontro nel testo collettivo applicabile.
  • Quando la figura professionale rivendicata non è espressamente nominata nella disciplina collettiva, il giudice può valorizzare il contenuto sostanziale delle mansioni svolte per verificare la corrispondenza con la declaratoria superiore o inferiore.

Come è indicizzato

MaterieInquadramento superioreImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullitàGiudicato

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