Cassazione Civile, Ordinanza n. 01245/2025 del 18/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
A seguito di ispezione presso la sala mortuaria di un cimitero comunale, veniva contestato al titolare di un'impresa funebre che il verbale di chiusura del feretro non attestasse correttamente le procedure eseguite in relazione al tipo di trasporto e alla destinazione del cadavere, oltre a profili relativi al sigillo comparativo. La Commissione per le sanzioni amministrative riteneva infondata solo la contestazione sul doppio sigillo, ma l'azienda sanitaria irrogava comunque sanzione per la violazione dell'art. 17, comma 5, della legge regionale richiamata e degli artt. 30 e 77 del regolamento di polizia mortuaria. L'opposizione al giudice di pace e l'appello al tribunale venivano respinti. In cassazione il ricorrente deduceva: 1) violazione dell'art. 3 L. 241/1990 e dell'art. 112 c.p.c., sostenendo che il tribunale avesse ricondotto la violazione a una fattispecie diversa da quella originaria; 2) violazione dell'art. 22 L. 689/1981 e degli artt. 115 e 116 c.p.c., per avere qualificato come ius novorum la deduzione relativa all'archiviazione, da parte della stessa ASL, di un verbale analogo riguardante altra impresa; 3) violazione degli artt. 3 e 97 Cost. e degli artt. 1 e 3 L. 241/1990, nonché omesso esame di fatto decisivo, per disparità di trattamento rispetto al caso analogo archiviato; 4) violazione degli artt. 30 e 77 del regolamento di polizia mortuaria e dell'art. 3 L. 241/1990, oltre a omesso esame, contestando che la ASL avesse rinunciato solo alla contestazione sul doppio sigillo e non alla motivazione della sanzione; 5) violazione dell'art. 1 L. 689/1981, sostenendo che la rideterminazione della sanzione dovesse derivare automaticamente dalla rinuncia alla contestazione sul sigillo.
La decisione
La Corte ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo, chiarendo che la contestazione riguardava non il mero uso di determinate espressioni verbali, ma il contenuto insufficiente del verbale di chiusura del feretro, che doveva indicare le procedure eseguite per consentire il controllo amministrativo del rispetto della normativa funeraria. Ha dichiarato inammissibili il secondo e il terzo motivo: il vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c. non era deducibile in presenza di doppia conforme senza indicare le diverse rationes delle due decisioni, e comunque la censura sulla precedente archiviazione non era idonea a scalfire le plurime rationes poste dal tribunale a base del rigetto. Ha ritenuto inammissibile il quarto motivo perché non colpiva la ratio decidendi, poiché l'ordinanza-ingiunzione non contestava più la mancata apposizione del doppio sigillo, ma solo l'omessa indicazione delle procedure di chiusura e confezionamento del feretro e della relativa operazione di trasporto. Ha infine respinto il quinto motivo, osservando che la sanzione era correlata alla sola trasgressione residua e che il ricorso non riportava in modo specifico il contenuto dell'ordinanza da cui risultasse una diversa contestazione; pertanto il tribunale aveva correttamente escluso la possibilità di ridurre la sanzione in difetto di specifico motivo di impugnazione. La Corte ha condannato il ricorrente alle spese e ha dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 3 L. 7 agosto 1990, n. 241
richiamato dal ricorrente a sostegno del difetto di motivazione e della disparità di trattamento; la Corte non ravvisa violazione perché la contestazione era sufficientemente individuata nel contenuto del verbale e dell'ordinanza.
invocato per lamentare una pronuncia su una violazione diversa da quella contestata; la Corte esclude la violazione perché la decisione di merito ha mantenuto la medesima fattispecie sanzionata.
art. 22 L. 24 novembre 1981, n. 689
richiamato in relazione al procedimento di opposizione a sanzione amministrativa; la Corte considera inammissibile la censura sul punto dell'archiviazione di altro verbale in mancanza dei presupposti processuali per il vizio dedotto.
richiamati per contestare la valutazione delle prove e dei documenti; la Corte non accoglie la censura.
artt. 3 e 97 Cost.
invocati per lamentare disparità di trattamento e violazione di imparzialità e buon andamento; la Corte ritiene la doglianza inammissibile e comunque non decisiva.
artt. 1 e 3 L. 7 agosto 1990, n. 241
richiamati a sostegno del vizio di motivazione e dell'asserita disparità; non risultano violati secondo la Corte.
art. 30 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285
norma sostanziale posta a base della contestazione sulla corretta chiusura e documentazione del feretro; la Corte ritiene rilevante l'omessa indicazione delle procedure eseguite.
art. 77 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285
richiamato unitamente all'art. 30 del regolamento di polizia mortuaria per fondare la sanzione; la Corte conferma che la violazione concerne il contenuto del verbale di accompagnamento del feretro.
art. 17, comma 5, L.R. Abruzzo 10 agosto 2012, n. 41
norma regionale richiamata nell'ordinanza-ingiunzione e nella sentenza di merito come fonte dell'obbligo documentale relativo alle procedure di chiusura e trasporto del feretro.
art. 97, comma 2, Circolare Ministero della Sanità n. 24 del 24 giugno 1993
richiamata per la contestazione sul doppio sigillo, ma la Corte precisa che tale profilo era stato già escluso dalla Commissione e non era più oggetto dell'ordinanza-ingiunzione.
richiamato per la disciplina della doppia conforme e l'inammissibilità del vizio motivazionale ex art. 360, n. 5, c.p.c. se non sono indicate le diverse ragioni delle due decisioni di merito.
art. 54, comma 2, d.l. n. 83 del 2012, conv. in L. n. 134 del 2012
richiamato per l'applicabilità della disciplina della doppia conforme ai giudizi di appello introdotti dopo l'11 settembre 2012.
art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c.
richiamato per l'inammissibilità del motivo non riferibile alla ratio decidendi della sentenza impugnata.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
norma sul vizio di violazione di legge invocata nei diversi motivi; la Corte respinge o dichiara inammissibili le doglianze.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
richiamato per il vizio di omesso esame di fatto decisivo; la Corte lo reputa inammissibile per doppia conforme e comunque non decisivo.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
richiamato per l'obbligo di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
art. 13, comma 1-bis, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
richiamato in combinazione con il comma 1-quater per il contributo unificato aggiuntivo.
Massime di principio
- Nelle sanzioni amministrative relative alla polizia mortuaria, ciò che rileva è il contenuto sostanziale del verbale di chiusura e accompagnamento del feretro, che deve consentire all'amministrazione di verificare l'osservanza delle prescrizioni sul trattamento del cadavere e sul trasporto; non basta una formulazione meramente parafrastica o generica delle norme.
- La deduzione del vizio motivazionale ex art. 360, n. 5, c.p.c. è inammissibile nel regime della doppia conforme se il ricorrente non indica specificamente le diverse ragioni di fatto poste a base delle due decisioni di merito.
- Quando la decisione di merito si fonda su più rationes decidendi autonome e ciascuna idonea da sola a sorreggerla, l'attacco a una sola di esse non è sufficiente a ottenere la cassazione se le altre restano integre.
- Nel giudizio di cassazione il motivo deve essere specificamente riferibile alla ratio decidendi impugnata; se la censura colpisce un profilo non più controverso o già escluso dal provvedimento sanzionatorio, il motivo è inammissibile.
- In materia di sanzioni amministrative, la riduzione o l'annullamento della sanzione non possono essere dedotti in via automatica da una contestazione parzialmente abbandonata o superata, ma richiedono uno specifico motivo di impugnazione calibrato sulla violazione effettivamente residua.
- La disparità di trattamento rispetto a un precedente provvedimento di archiviazione adottato in altro caso identico non è di per sé idonea a fondare l'accoglimento dell'opposizione, ove non sia tempestivamente e specificamente dedotta nel giudizio e ove il giudice ritenga comunque sussistente la violazione contestata.
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