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Sentenza

Sentenza del 28/09/2016 n. 19074 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguardava il recupero a tassazione di 20.000.000,00 euro di IVA relativa a una fattura emessa per un'operazione ritenuta inesistente. La fattura concerneva un acconto di 100.000.000,00 euro previsto da un contratto preliminare avente a oggetto la ricerca e la compravendita di immobili, mai effettivamente versato. L'Amministrazione ha contestato la simulazione dell'operazione sulla base, tra l'altro, della mancata registrazione della fattura da parte della ricorrente, dell'assenza dell'originale, dell'incertezza sulla data del documento e del contratto, dell'assenza di movimenti finanziari, del mancato versamento dell'IVA e della sostanziale coincidenza dei soggetti che controllavano le due società. La ricorrente ha dedotto undici motivi, contestando la valutazione delle prove, la data di emissione della fattura, l'utilizzo di copie documentali, i poteri istruttori del giudice tributario, la presunta novità della contestazione di falsità, la violazione delle regole sulle presunzioni, la mancata astensione di un giudice e l'asserita genericità dell'appello.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto inammissibili o infondati tutti gli undici motivi, rilevando che la ricorrente mirava principalmente a ottenere una nuova valutazione dei fatti e delle prove, operazione non consentita in sede di legittimità. È stata confermata la validità dell'accertamento IVA e del recupero dell'imposta. La Corte ha inoltre affermato che il condono tombale non è applicabile all'IVA, poiché incompatibile con il diritto dell'Unione europea, con conseguente riespansione del potere accertativo dell'Amministrazione finanziaria. La società è stata condannata a rifondere le spese del giudizio di legittimità, liquidate in 38.000,00 euro, oltre spese prenotate a debito.

Norme richiamate

  • D.P.R. n. 633 del 1972, art. 21, comma 1

    la fattura si ha per emessa all'atto della sua consegna o spedizione all'altra parte ovvero all'atto della sua trasmissione per via elettronica

    Quando la data di emissione della fattura è incerta, assume rilievo la data oggettivamente dimostrabile della consegna o spedizione. Nel caso concreto, la Corte ha ritenuto utilizzabile la data di registrazione della fattura nella contabilità della cessionaria quale elemento probatorio oggettivo.

  • D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54

    Disciplina i poteri di rettifica della dichiarazione IVA. La contestazione della società è stata ritenuta inammissibile perché diretta, in sostanza, a ottenere una nuova valutazione del materiale probatorio.

  • D.P.R. n. 633 del 1972, art. 6

    Rileva ai fini dell'individuazione del momento di effettuazione dell'operazione IVA. La censura della ricorrente non è stata accolta perché non dimostrava in modo autosufficiente la data effettiva di consegna della fattura.

  • D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 57

    Vieta la proposizione in appello di domande ed eccezioni nuove. La Corte ha escluso che l'Amministrazione avesse introdotto una nuova domanda o un nuovo fatto, ravvisando una questione relativa alla valutazione di documenti già acquisiti.

  • D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 7 e 32

    Riconoscono al giudice tributario poteri istruttori e disciplinano la produzione documentale. L'esercizio di tali poteri è discrezionale e non può essere censurato in cassazione salvo specifiche violazioni di legge.

  • Codice civile, art. 2220

    Impone la conservazione delle fatture e della documentazione contabile. Nel caso concreto, la norma non escludeva la richiesta dell'originale, disposta dal giudice a causa delle rilevanti discrepanze sulla data e sull'annotazione della fattura.

  • Codice civile, artt. 2697 e 2729

    Riguardano l'onere della prova e le presunzioni semplici. La Corte ha confermato che la valutazione di precisione, gravità e concordanza degli indizi spetta al giudice di merito e non è normalmente riesaminabile in cassazione.

  • Codice di procedura civile, artt. 51 e 52

    ha interesse nella causa o in altra vertente su identica questione di diritto

    L'obbligo di astensione e il potere di ricusazione presuppongono un interesse diretto del giudice nella causa. L'incompatibilità deve essere fatta valere tempestivamente mediante ricusazione; la conoscenza successiva della situazione, di regola, non determina la nullità della decisione.

  • D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53

    Richiede che l'atto di appello contenga motivi specifici. La Corte ha ritenuto sufficiente l'appello dell'Agenzia, poiché fondato su motivi chiari e dettagliati.

  • Direttiva 2006/112/CE, art. 2, par. 1, lett. a), c) e d), e artt. 193-273

    Impone agli Stati membri di garantire l'accertamento e la riscossione effettiva dell'IVA. Una disciplina nazionale di condono generale e indiscriminato dell'IVA è incompatibile con tali obblighi europei.

  • Direttiva 77/388/CEE, artt. 2 e 22

    Le precedenti disposizioni europee in materia di IVA, sostituite dalla direttiva 2006/112/CE, confermano l'obbligo di assicurare l'effettiva imposizione e riscossione del tributo.

  • Codice penale, artt. 319, 319-ter, 321, 323, 326 e 640, comma 2, n. 1, e D.L. n. 152 del 1991, art. 7

    Le ipotesi di procedimenti penali richiamate dalla ricorrente non hanno inciso sull'esito del giudizio tributario e non hanno dimostrato, di per sé, l'esistenza di un obbligo di astensione del giudice.

Massime di principio

  • In presenza di una fattura sospettata di riferirsi a un'operazione inesistente, la convergenza di indizi quali mancato pagamento, assenza di prestazione effettiva, rapporti societari coincidenti, documentazione incerta e mancato versamento dell'IVA può essere sufficiente a sostenere l'accertamento.
  • In sede di cassazione non è normalmente possibile chiedere una nuova valutazione dei fatti, dei documenti o delle presunzioni: occorre dimostrare una specifica violazione di legge o un vizio motivazionale radicale.
  • Quando la data di emissione della fattura è controversa e manca l'originale o altra prova certa, il giudice può valorizzare la prima data oggettivamente documentata, come la registrazione presso il destinatario.
  • La produzione tardiva dei documenti richiesta dal giudice può indebolire la posizione processuale della parte; se il ritardo dipende da cause esterne, è opportuno chiedere tempestivamente la rimessione in termini.
  • Un condono generale non può essere invocato per impedire l'accertamento dell'IVA quando risulti incompatibile con il diritto dell'Unione europea; l'Amministrazione conserva quindi il potere di recuperare l'imposta.
  • La mera esistenza formale di un contratto o di una fattura non dimostra automaticamente la realtà dell'operazione: occorre documentare concretamente prestazione, pagamento, esecuzione e coerenza economica dell'affare.
  • Le situazioni di possibile incompatibilità del giudice devono essere fatte valere con la ricusazione nei termini previsti; la scoperta successiva, di regola, non comporta automaticamente la nullità della sentenza.

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