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Sentenza

Sentenza del 28/09/2016 n. 19102 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società ha impugnato l’avviso di liquidazione e irrogazione di sanzioni con cui l’Agenzia aveva recuperato il credito d’imposta previsto dall’art. 8 della legge n. 388/2000, ritenendo non rispettati i termini e gli investimenti programmati. In Cassazione ha proposto tre motivi: ha sostenuto che l’avviso fosse invalido perché l’Ufficio non aveva esaminato né risposto alle osservazioni presentate dopo il processo verbale; con il secondo e il terzo motivo ha contestato l’interpretazione della disciplina agevolativa, affermando di avere avviato l’investimento entro sei mesi dall’accoglimento dell’istanza e invocando le difficoltà burocratiche legate al frazionamento catastale dell’immobile.

La decisione

La Corte di cassazione ha respinto tutti i motivi e rigettato il ricorso. Sul primo motivo ha rilevato che non risultava emesso l’atto impositivo prima della scadenza dei 60 giorni dalla redazione del processo verbale e che l’assenza di una risposta espressa alle osservazioni non dimostra che l’Ufficio non le abbia valutate. Ha respinto anche le censure sul credito: spettava alla società provare l’avvio degli investimenti nei termini; alla data dell’istanza essa non era ancora proprietaria dell’immobile e non aveva quindi potuto effettuare il nuovo investimento richiesto. Il ritardo nel rogito, anche se dovuto ai tempi del frazionamento catastale, non era imprevedibile e non giustificava il mancato rispetto del termine di sei mesi; la revoca dell’agevolazione è stata pertanto ritenuta legittima. La P. s.r.l. è stata condannata a pagare all’Agenzia delle Entrate 7.000 euro per le spese del giudizio di legittimità, oltre accessori di legge.

Norme richiamate

  • Legge 27 luglio 2000, n. 212, art. 12, comma 7

    «non risulta che l'atto impositivo sia stato emesso prima del decorso del termine di 60 giorni dalla redazione del processo verbale, nè la mancata esplicita risposta alle osservazioni presentate dal contribuente da parte dell'Ufficio implica che quest'ultimo non le abbia valutate, dovendosi al contrario ritenere che le abbia considerate ininfluenti ed irrilevanti ai fini dell'emissione dell'atto impositivo.»

    La garanzia del termine dilatorio è violata se l’atto impositivo è emesso prima che siano trascorsi 60 giorni dal processo verbale. La mancata risposta espressa alle osservazioni, da sola, non prova che l’Ufficio abbia omesso di valutarle.

  • Legge 23 dicembre 2000, n. 388, art. 8

    «il presupposto per la concessione del beneficio del credito di imposta previsto dalla L. n. 388 del 2000, art. 8, è costituito dall'esecuzione di investimenti su beni nuovi ammortizzabili ai sensi degli artt. 67 e 68 T.U.I.R. (vecchia numerazione) sin dal momento dell'investimento.»

    Il credito presuppone investimenti effettivamente eseguiti su beni nuovi ammortizzabili; il contribuente che contesta il recupero deve provare di aver avviato la realizzazione dell’opera entro i termini previsti. Nel caso deciso, la società non poteva imputare l’investimento a un immobile di cui non aveva ancora acquisito la proprietà.

  • Legge 27 dicembre 2002, n. 289, art. 62, comma 1, lettera a)

    «l'inosservanza del termine di cui alla L. 27 dicembre 2002, n. 289, art. 62, comma 1, lett. a), entro cui i soggetti che hanno conseguito il diritto al contributo devono comunicare all'Agenzia delle entrate i dati occorrenti per la ricognizione degli investimenti realizzati, comporta la decadenza dal beneficio»

    Il mancato rispetto del termine previsto per comunicare i dati necessari alla ricognizione degli investimenti comporta la decadenza dal beneficio. La Corte richiama questo principio nel quadro della disciplina degli investimenti agevolati.

  • Codice di procedura civile, art. 360, comma 1, n. 3

    È la disposizione processuale richiamata per proporre in Cassazione le censure di violazione o falsa applicazione di legge; la Corte le ha esaminate nel merito e le ha ritenute infondate.

Massime di principio

  • Per fruire di un credito d’imposta subordinato a nuovi investimenti, non basta aver programmato o avviato attività preparatorie: occorre dimostrare che l’investimento richiesto dalla legge sia stato realizzato nei termini applicabili.
  • Il contribuente che impugna il recupero di un’agevolazione ha l’onere di provare il rispetto dei presupposti e delle scadenze per beneficiarne.
  • Le difficoltà amministrative o burocratiche non giustificano automaticamente il ritardo: perché possano incidere sulla decadenza, devono avere caratteri tali da rendere non imputabile e giustificabile l’inadempimento; nel caso, le lungaggini del frazionamento catastale non sono state ritenute imprevedibili.
  • La mancata risposta espressa dell’Amministrazione alle osservazioni del contribuente non rende da sola invalido l’atto: occorre che ricorrano i presupposti della violazione procedimentale, tra cui l’emissione prima della scadenza del termine dilatorio di 60 giorni.

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