Sentenza del 28/09/2016 n. 19110 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L’Agenzia delle Entrate aveva recuperato l’imposta di registro dovuta in relazione alla sentenza civile n. 11838/2003 del Tribunale di Napoli, ritenendo F.D. obbligato al pagamento in qualità di erede della madre. Il contribuente contestava di essere erede e, quindi, soggetto passivo dell’imposta. Dopo il rigetto del ricorso da parte della CTP di Napoli e dell’appello da parte della CTR della Campania, F.D. ricorreva per cassazione con due motivi: violazione e falsa applicazione delle norme e dei principi in materia successoria e vizio di motivazione sulla sua qualità di erede. Il testo non riporta l’importo dell’imposta né la data dell’avviso di liquidazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso: entrambi i motivi erano privi, come richiesto a pena d’inammissibilità dall’art. 366-bis c.p.c. applicabile ratione temporis, del quesito di diritto e della sintesi del fatto controverso e decisivo. La Corte non ha quindi esaminato nel merito se F.D. fosse erede o soggetto passivo dell’imposta. Ha condannato il contribuente a rimborsare all’Ufficio le spese processuali, liquidate in 1.500 euro per compensi, oltre alle spese prenotate a debito. La decisione impugnata era la sentenza n. 57/39/09 della CTR della Campania, depositata il 25 marzo 2009, che aveva respinto l’appello contro la pronuncia della CTP di Napoli n. 273/14/08.
Norme richiamate
Art. 366-bis c.p.c.
Il ricorso è inammissibile perchè - in violazione dell'art. 366 bis c.p.c., applicabile ratione temporis, che appunto li prescrive a pena di Inammissibilità - non sono stati formulati il quesito di diritto e la sintesi del fatto decisivo e controverso.
Per i ricorsi soggetti ratione temporis all’art. 366-bis c.p.c., i motivi dovevano contenere il quesito di diritto e, quando si deduceva un vizio di motivazione, la sintesi del fatto controverso e decisivo; la loro omissione comportava l’inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- Quando una controversia è definita per un difetto formale del ricorso, l’esito non equivale a una decisione nel merito delle questioni sostanziali: qui la Corte non ha stabilito se il contribuente fosse effettivamente erede o debitore dell’imposta.
- Per i ricorsi assoggettati ratione temporis all’art. 366-bis c.p.c., occorreva rispettare i requisiti formali allora previsti per ciascun motivo: la loro mancanza poteva determinare l’inammissibilità senza esame delle contestazioni sostanziali.
- La parte il cui ricorso è dichiarato inammissibile può essere condannata alle spese processuali in favore della controparte.
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