Sentenza del 28/09/2016 n. 19113 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L’Agenzia aveva emesso un avviso di accertamento per l’anno d’imposta 2004, rideterminando maggiori imposte IRPEF, IVA e IRAP sulla base degli studi di settore, dopo avere sottoposto il contribuente a questionario e invito al contraddittorio per l’adesione. La Commissione tributaria provinciale di Bari aveva accolto il ricorso; la Commissione tributaria regionale della Puglia aveva riformato la decisione, confermando la legittimità dell’accertamento, pur riducendo i ricavi accertati. In cassazione A.G. ha contestato, da un lato, l’uso degli studi di settore in assenza di grave incongruenza e, più in generale, le violazioni di norme tributarie e costituzionali; dall’altro, ha denunciato insufficienza e contraddittorietà della motivazione della sentenza regionale. Ha inoltre sostenuto, tra l’altro, che l’Ufficio non avesse dimostrato l’applicabilità dello studio e che lo scostamento fosse giustificato dalle caratteristiche della zona in cui operava.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso, dichiarando inammissibili entrambi i motivi. Il primo era formulato senza individuare specificamente quali affermazioni in diritto della sentenza impugnata contrastassero con le norme invocate, come richiesto dall’art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c.; la pluralità di norme richiamate non poteva trasferire alla Corte il compito di ricostruire le censure. Il secondo indicava i passaggi contestati, ma non spiegava in modo specifico né quale carenza logica rendesse insufficiente la motivazione né quale contrasto insanabile rendesse contraddittoria la decisione. Le doglianze risultavano inoltre dirette, in sostanza, a ottenere una nuova valutazione dei fatti e delle prove, non consentita in sede di legittimità. È quindi rimasta ferma la decisione della Commissione tributaria regionale. A.G. è stato condannato a rifondere all’Agenzia delle Entrate le spese del giudizio di cassazione, liquidate in 1.750 euro per compensi, oltre alle spese eventualmente prenotate a debito.
Norme richiamate
Art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c.
In base a detta norma il motivo di ricorso deve essere a pena d'inammissibilità, dedotto mediante la specifica indicazione delle affermazioni in diritto contenute nella sentenza gravata che motivatamente si assumano in contrasto con le norme regolatrici della fattispecie o con l'interpretazione delle stesse fornita dalla giurisprudenza di legittimità o dalla prevalente dottrina, non risultando altrimenti consentito a questa corte di adempiere al proprio compito istituzionale di verificare il fondamento della denunziata violazione.
La censura di violazione di legge in cassazione deve identificare puntualmente le affermazioni giuridiche della sentenza contestate e spiegare il contrasto con le norme o con la loro interpretazione. Non è sufficiente elencare più disposizioni e chiedere alla Corte di individuare autonomamente gli errori.
Art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Nel caso di specie, invece, il motivo di ricorse) - peraltro tale da conglobare al suo interno asserite violazioni di più parametri normativi, perfino costituzionali - non fa intendere quali affermazioni della sentenza impugnata siano specificamente affette dai denunciati vizi, ciò che - specie a fronte della predetta pluralità di denunciate violazioni di legge - implicherebbe l'inesigibile carico alla corte stessa di verificare, per ciascun passaggio dell'impugnata sentenza, se una o più delle denunciate erronee applicazioni di legge sia ipotizzabile.
Il motivo per violazione o falsa applicazione di legge è inammissibile quando non collega in modo preciso le norme invocate alle specifiche statuizioni della decisione impugnata. La Corte di cassazione non deve ricostruire d’ufficio la censura.
Art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Quanto al vizio di contraddittoria motivazione, che le presuppone, non sono indicate le ragioni per le quali si possa ritenere che l'argomentazione posta a fondamento della decisione risulti sostanzialmente contrastante con altra, in guisa da elidersi a vicenda e da non consentire l'individuazione della "ratio decidendi", e cioè l'identificazione del procedimento logico - giuridico posto a base della decisione adottata.
La doglianza motivazionale deve spiegare concretamente perché la motivazione sia logicamente carente o perché contenga argomentazioni inconciliabili che impediscono di individuare la ragione della decisione. La mera preferenza per una diversa ricostruzione dei fatti e delle prove non consente di ottenere un nuovo giudizio di merito in cassazione.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione, ogni motivo di violazione di legge deve indicare le specifiche affermazioni della sentenza contestate e chiarire come contrastino con la norma: il richiamo cumulativo a più disposizioni, anche costituzionali, non basta.
- Chi denuncia una motivazione insufficiente o contraddittoria deve individuare la concreta lacuna logica o il contrasto tra argomentazioni tale da rendere irriconoscibile la ratio decidendi; non basta dissentire dalla valutazione di fatti e prove compiuta dal giudice di merito.
- La cassazione non è un ulteriore grado di merito: le censure non possono demandare alla Corte una nuova ponderazione delle prove o la ricostruzione autonoma di motivi formulati in modo generico.
- L’inammissibilità dei motivi comporta il rigetto del ricorso senza che la Corte debba pronunciarsi nel merito delle contestazioni tributarie; in caso di soccombenza, il ricorrente può essere condannato alle spese del giudizio.
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