Sentenza del 28/09/2016 n. 19084 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il contribuente aveva chiesto il 6 giugno 2006 il rimborso della metà delle ritenute applicate sull’incentivo all’esodo per la risoluzione anticipata del rapporto di lavoro. Sosteneva che, avendo almeno 50 anni ma meno di 55 al momento della cessazione, gli spettasse il trattamento previsto per le donne dall’art. 17, comma 4-bis, del D.P.R. n. 917/1986, disposizione la cui discriminazione era stata dichiarata incompatibile con il diritto comunitario dalla Corte di giustizia UE il 21 luglio 2005, causa C-207/04. L’Agenzia aveva contestato in appello il rimborso delle ritenute versate oltre 48 mesi prima della domanda, eccezione che la Commissione tributaria regionale aveva ritenuto tardiva perché non sollevata in primo grado. In Cassazione l’Agenzia ha censurato tale decisione, sostenendo che la decadenza dal diritto al rimborso è rilevabile d’ufficio e deducibile anche per la prima volta in appello.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso dell’Agenzia, cassato la sentenza della Commissione tributaria regionale della Liguria e deciso la causa nel merito, senza ulteriori accertamenti. Ha stabilito che il termine di 48 mesi decorre dalla data del versamento delle ritenute, non dalla successiva sentenza della Corte di giustizia UE. Poiché la domanda fu presentata il 6 giugno 2006, il contribuente è decaduto dal rimborso per le ritenute operate sino al 5 giugno 2002; per tali somme il ricorso introduttivo è stato rigettato. Le spese dell’intero giudizio sono state compensate.
Norme richiamate
Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, la decadenza del contribuente per il mancato rispetto dei termini fissati per richiedere il rimborso di un tributo indebitamente versato, in quanto materia sottratta alla disponibilità delle parti, è rilevabile di ufficio, ex art. 2969 c.c., in ogni stato e grado del giudizio, sicchè è deducibile per la prima volta anche in appello.
La decadenza dal termine per chiedere il rimborso tributario è rilevabile d’ufficio, perché riguarda una materia sottratta alla disponibilità delle parti; può quindi essere fatta valere anche per la prima volta in appello.
Art. 38, comma 1, D.P.R. n. 602/1973
Difatti con la sentenza delle Sezioni Unite di questa Corte n. 13676/14 è stato affermato il principio che, nel caso in cui un'imposta venga dichiarata incompatibile con il diritto comunitario da una sentenza della Corte di giustizia dell'Unione Europea, il termine di decadenza previsto dalla normativa tributaria (per le imposte sui redditi, D.P.R. n. 602 del 1973, art. 38) per l'esercizio del diritto al rimborso, attraverso la presentazione di apposita istanza, decorre dalla data del versamento dell'imposta e non da quella, successiva, in cui è intervenuta la pronuncia che ha sancito la contrarietà della stessa all'ordinamento comunitario.
Il termine di 48 mesi per chiedere il rimborso delle imposte sui redditi decorre dal versamento, anche quando l’incompatibilità dell’imposta con il diritto comunitario viene riconosciuta successivamente dalla Corte di giustizia.
Massime di principio
- La decadenza tributaria dal diritto al rimborso può essere rilevata d’ufficio e sollevata per la prima volta anche in appello: non è preclusa dal fatto che l’Amministrazione non l’abbia dedotta nel primo grado.
- Quando una successiva pronuncia della Corte di giustizia dichiara incompatibile un’imposta con il diritto UE, ciò non fa decorrere nuovamente il termine per il rimborso: il termine decorre, di regola, dalla data del versamento.
- Nel caso deciso, con domanda presentata il 6 giugno 2006, le ritenute operate sino al 5 giugno 2002 erano oltre il termine di 48 mesi e non erano rimborsabili; la conclusione riguarda la sola parte della richiesta colpita dalla decadenza.
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