Sentenza del 28/09/2016 n. 19111 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'Agenzia aveva emesso un avviso di liquidazione dell'imposta di registro, riqualificando come unitaria compravendita immobiliare una serie di operazioni: costituzione, il 13 luglio 2004, di Immobiliare B. S.r.l. con capitale di 10.600 euro; mutuo ipotecario di 720.000 euro contratto da B.F.; conferimento degli immobili del contribuente nella società per 70.000 euro, al netto del costo del mutuo, con aumento del capitale a 80.600 euro; cessione della quota di 70.000 euro a Ba.El. e successiva cessione al contribuente del 95% della partecipazione di Ba.El. La CTR Toscana, riformando la decisione della CTP di Prato n. 29/03/08, aveva respinto il ricorso contro l'avviso, ritenendo decisivo l'effetto giuridico oggettivo degli atti collegati. In cassazione i ricorrenti sostenevano, da un lato, che gli atti societari fossero reali e non manifestassero la volontà di vendere gli immobili e, dall'altro, che l'Ufficio non avesse provato l'intento elusivo, invocando l'onere della prova ex art. 2697 c.c.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso contro il MEF, perché dal 1° gennaio 2001, con l'istituzione dell'Agenzia delle Entrate, il Ministero aveva perduto la capacità di stare in giudizio. Ha rigettato entrambi i motivi contro l'Agenzia: ai fini dell'imposta di registro gli atti, anche se collegati, si tassano in base all'effetto giuridico oggettivo cui conducono, indipendentemente dalla volontà negoziale delle parti e dall'eventuale intento elusivo; non era quindi necessario provare tale intento. La riqualificazione operata dall'Ufficio e confermata dalla CTR resta ferma. I contribuenti sono stati condannati in solido a rimborsare all'Agenzia 7.000 euro di spese processuali, oltre alle spese prenotate a debito.
Norme richiamate
D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, art. 20
ai fini dell'imposta di registro l'atto - o come nel nostro caso gli atti tra di loro collegati - debbono essere tassati secondo l'effetto a cui oggettivamente essi danno luogo e quindi prescindendosi dalla volontà negoziale delle parti e quindi anche dalla loro eventuale intenzione elusiva
La tassazione di registro va determinata considerando l'effetto giuridico oggettivo dell'atto o della sequenza di atti collegati, senza che siano decisivi né la forma negoziale scelta né la volontà dichiarata o l'eventuale intento elusivo.
D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300, art. 57, comma 1
il Ministero dell'Economia Finanze che come noto con decorrenza dal 1 gennaio 2001 ha perduto la capacità di stare in giudizio ai sensi del D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300, art. 57, comma 1, istitutivo dell'Agenzia delle Entrate
Dal 1° gennaio 2001, in conseguenza dell'istituzione dell'Agenzia delle Entrate, il MEF non ha più capacità di stare in giudizio in controversie attribuite all'Agenzia; il ricorso proposto nei suoi confronti è pertanto inammissibile.
Massime di principio
- Per l'imposta di registro, una pluralità di atti collegati può essere valutata unitariamente in base all'effetto giuridico oggettivamente prodotto; il fatto che ciascun atto sia formalmente reale o abbia una specifica veste societaria non impedisce la riqualificazione fiscale dell'operazione complessiva.
- La riqualificazione ai fini dell'imposta di registro secondo l'effetto oggettivo degli atti non dipende dalla prova di un intento elusivo: l'assenza di tale prova non è, da sola, sufficiente a invalidare la tassazione.
- Nelle controversie attribuite all'Agenzia delle Entrate, un ricorso notificato al MEF per una controversia successiva al trasferimento della capacità processuale all'Agenzia può essere dichiarato inammissibile nei confronti del Ministero, pur restando esaminabile nei confronti dell'Agenzia.
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