Cassazione Civile, Ordinanza n. 11524/2026 del 28/04/2026
Sintesi
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Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
L’Agenzia delle entrate aveva emesso nei confronti della società un avviso di accertamento per l’anno d’imposta 2006, recuperando a tassazione maggiori ricavi per euro 73.150 e l’IVA indebitamente detratta per euro 12.565, in relazione a sei fatture emesse da una ditta ritenuta cartiera e relative a prestazioni considerate oggettivamente inesistenti. La CTP aveva annullato l’atto ritenendolo tardivo, non sufficientemente motivato e non assistito da prova della fittizietà delle operazioni; la CTR, invece, aveva accolto l’appello dell’Ufficio, ritenendo tempestivo l’accertamento per effetto del raddoppio dei termini e fondata la pretesa tributaria. In cassazione la società ha dedotto: 1) violazione dello Statuto del contribuente per mancata allegazione del PVC richiamato nell’avviso e lesione del diritto di difesa; 2) violazione della disciplina fiscale sulle operazioni soggettivamente inesistenti, sostenendo la rilevanza della buona fede e l’effettività dei lavori e dei pagamenti; 3) omesso esame/omessa pronuncia su fatti decisivi, allegando una perizia di parte e assegni che avrebbero dimostrato l’esecuzione delle prestazioni e contestando che l’Ufficio non avesse smentito tali elementi.
La decisione
La Corte ha rigettato integralmente il ricorso. Il primo motivo è stato dichiarato inammissibile perché la società non aveva trascritto nel ricorso per cassazione il contenuto rilevante dell’avviso impugnato, necessario per consentire il controllo della censura, e perché la doglianza mirava in realtà a una nuova valutazione del fatto già compiuta dalla CTR. Il secondo motivo è stato respinto perché la contestazione riguardava operazioni oggettivamente inesistenti: in tale ipotesi l’eventuale buona fede del contribuente è irrilevante e il contribuente deve provare l’effettiva esecuzione delle operazioni, prova che nel caso di specie era rimasta assertiva. Il terzo motivo è stato ritenuto infondato e comunque inammissibile: la CTR aveva esaminato perizia e assegni, valutandoli come non idonei a provare l’effettiva esecuzione dei lavori, sicché non sussisteva né omesso esame di un fatto decisivo né omessa pronuncia; anche qui, la censura era diretta in sostanza a ottenere una rivalutazione del materiale probatorio. È stato inoltre dato atto della sussistenza dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 7 L. 27 luglio 2000, n. 212
L’avviso di accertamento deve essere idoneamente motivato e, se fondato su atti richiamati, il contribuente deve essere posto in condizione di conoscere le ragioni della pretesa; tuttavia, nel caso concreto la CTR aveva ritenuto sufficiente la motivazione dell’atto.
È richiamato per il tema della tempestività dell’avviso di accertamento e del raddoppio dei termini.
art. 14, comma 4-bis, L. n. 537/1993
Viene richiamato dalla ricorrente per sostenere la deducibilità dei costi e la rilevanza della buona fede nelle operazioni contestate; la Corte lo reputa non decisivo nel caso di operazioni oggettivamente inesistenti.
art. 8, comma 2, d.l. n. 16/2012
Richiamato dalla ricorrente insieme alla disciplina sui costi e sull’IVA; la Corte ribadisce che la questione della buona fede non rileva per operazioni oggettivamente inesistenti.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
È il parametro invocato per le censure di violazione di legge, ma la Corte rileva che i motivi erano in realtà diretti a sollecitare una rivalutazione del fatto.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
Il vizio di omesso esame di un fatto decisivo non ricorre quando il fatto/documento sia stato comunque valutato dal giudice di merito.
Nel ricorso per cassazione è necessario riportare i passi rilevanti dell’atto o della motivazione su cui si fonda la censura, altrimenti il motivo è inammissibile.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
In caso di rigetto del ricorso, sussistono i presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002
Richiamato per determinare la misura del contributo unificato aggiuntivo dovuto in caso di rigetto.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione la censura contro l’avviso di accertamento o la sentenza di merito è inammissibile se il ricorrente non trascrive o riporta in modo sufficiente gli atti e i passaggi testuali necessari al controllo della doglianza.
- Non è consentito utilizzare formalmente un motivo di violazione di legge o di vizio motivazionale per ottenere una nuova valutazione del materiale probatorio o una diversa ricostruzione dei fatti già apprezzati dal giudice di merito.
- Quando l’Amministrazione contesta operazioni oggettivamente inesistenti, deve provare l’inesistenza dell’operazione anche per presunzioni; una volta accertata l’inesistenza, la buona fede del contribuente non è idonea a fondare il diritto alla detrazione.
- In presenza di operazioni oggettivamente inesistenti, l’onere di provare l’effettiva esecuzione dell’operazione grava sul contribuente che intenda dedurre i costi o detrarre l’IVA.
- Il vizio di omesso esame di un fatto decisivo non sussiste se il giudice di merito abbia comunque esaminato il documento o la circostanza dedotta, anche ritenendoli non convincenti o non decisivi.
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