Cassazione Civile, Ordinanza n. 03488/2024 del 07/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
L'Agenzia delle entrate aveva emesso un avviso di accertamento per l'anno d'imposta 2003, ai fini Irpef, Irap e Iva, nei confronti di un informatore scientifico del farmaco, recuperando a tassazione: (i) costi per acquisti di materiali pubblicitari e gadget, ritenuti relativi a operazioni oggettivamente inesistenti sulla base di indizi circa l'inoperatività delle società fornitrici; (ii) spese per pasti e soggiorni offerti a terzi, qualificate dall'Ufficio come spese di rappresentanza deducibili nei limiti di legge; (iii) costi per somministrazione di alimenti e bevande e prestazioni alberghiere, ritenuti non inerenti perché sostenuti in contesti feriali e turistici, lontani dalla sede di lavoro. La CTP aveva rigettato il ricorso del contribuente, mentre la CTR aveva accolto l'appello ritenendo non provata dall'Ufficio l'inesistenza delle operazioni e qualificando le ulteriori spese come inerenti all'attività di marketing. In Cassazione l'Agenzia ha proposto tre motivi: violazione delle norme su accertamento, deducibilità dei costi e onere della prova rispetto alle operazioni inesistenti; violazione delle norme TUIR sull'inerenza e sulle spese di rappresentanza; nullità della sentenza per motivazione apparente sulla ripresa relativa alle operazioni inesistenti.
La decisione
La Corte ha accolto il primo e il terzo motivo del ricorso, ritenendo che la CTR avesse svalutato in modo apodittico gli indizi offerti dall'Ufficio in tema di operazioni oggettivamente inesistenti e avesse reso sul punto una motivazione apparente; ha invece respinto il secondo motivo, reputando non censurabile, nei limiti del ricorso per cassazione, la qualificazione delle spese operata dal giudice di merito in relazione alla loro funzione promozionale. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese di legittimità.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
utilizzato per denunciare violazione e falsa applicazione di legge in relazione al riparto dell'onere probatorio e alla deducibilità/detraibilità dei costi
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
utilizzato per denunciare la nullità della sentenza per motivazione apparente
art. 39, comma 1, lett. d), d.P.R. n. 600 del 1973
richiamato come base normativa per l'accertamento induttivo e la prova presuntiva in materia tributaria
art. 54, comma 2, d.P.R. n. 633 del 1972
richiamato quale norma che consente di fondare l'accertamento anche su presunzioni semplici in tema IVA
richiamato per la disciplina delle spese di rappresentanza deducibili nei limiti previsti ratione temporis
richiamato in tema di inerenza e deducibilità dei costi
richiamato per la verifica dei requisiti di deducibilità dei costi
art. 19 d.P.R. n. 633 del 1972
richiamato in relazione al diritto alla detrazione dell'IVA sulle operazioni fatturate
richiamato per il riparto dell'onere della prova tra Ufficio e contribuente
art. 132, primo comma, n. 4, c.p.c.
evocato per delimitare le anomalie motivazionali rilevanti come nullità della sentenza
Massime di principio
- Quando l'amministrazione finanziaria contesta operazioni fatturate come oggettivamente inesistenti, può assolvere il proprio onere probatorio anche mediante presunzioni semplici, purché gravi, precise e concordanti, senza necessità di prova diretta dell'inesistenza.
- Una volta che l'Ufficio abbia fornito un quadro indiziario idoneo a fondare la fittizietà delle operazioni, spetta al contribuente dimostrare l'effettiva esistenza delle prestazioni o cessioni contestate e la fonte legittima della deduzione o detrazione.
- La regolarità formale delle fatture, delle scritture contabili o dei mezzi di pagamento non è di per sé sufficiente a provare la realtà dell'operazione, poiché tali elementi possono essere utilizzati anche per simulare operazioni inesistenti.
- Il giudice di merito, investito della contestazione di operazioni inesistenti, deve valutare gli indizi dell'Ufficio sia singolarmente sia nel loro complesso e deve dare conto in motivazione del percorso logico seguito; non è sufficiente una motivazione apodittica o meramente assertiva.
- La censura sulla qualificazione di una spesa come di rappresentanza, di pubblicità o come costo non inerente è in linea di principio devoluta al giudice di merito e non può essere trasformata in cassazione in una richiesta di rivalutazione del materiale probatorio, salvo vizi di motivazione nei limiti consentiti dal codice di rito.
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