Cassazione Civile, Ordinanza n. 19278/2025 del 13/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
L'Agenzia delle Entrate aveva emesso avvisi di accertamento per gli anni 2004 e 2005 nei confronti di una società in liquidazione, contestando maggiori redditi imponibili e chiedendo imposte IRES, IRAP e IVA, oltre sanzioni e interessi. La società aveva ottenuto accoglimento in primo grado e la CTR aveva confermato la decisione, rigettando l'appello dell'Ufficio. In cassazione l'Agenzia ha proposto due motivi: con il primo ha denunciato violazione degli artt. 41 e 39, comma 2, d.P.R. 600/1973 e dell'art. 2729 c.c., sostenendo che la CTR aveva erroneamente tratto dalla delega del giudice fallimentare alla Guardia di finanza la prova della completezza della documentazione esibita, confondendo scritture contabili e documenti contabili; con il secondo ha dedotto nullità della sentenza per violazione dell'art. 132 c.p.c. e dell'art. 36 d.lgs. 546/1992, lamentando motivazione mancante o incomprensibile in relazione agli avvisi IVA. L'Ufficio ha inoltre precisato che la società era stata cancellata dal Registro delle imprese e che intendeva proseguire il giudizio nei confronti dei soci, ma il ricorso non indicava in modo specifico gli atti e i documenti dai quali risultavano la qualità di soci e la cancellazione della società.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso nei confronti dei soggetti indicati come soci, per difetto di specifica indicazione ex art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c. degli atti e documenti posti a fondamento della dedotta qualità di soci e della cancellazione della società. Ha invece accolto il ricorso nei confronti della società contribuente, ritenendo fondati i due motivi in quanto la CTR aveva errato nell'attribuire rilievo decisivo alla delega del giudice fallimentare alla Guardia di finanza, senza verificare correttamente i presupposti dell'accertamento induttivo ex art. 39, comma 2, d.P.R. 600/1973, specie a fronte della mancata presentazione delle dichiarazioni annuali; inoltre la motivazione era sostanzialmente incomprensibile quanto al profilo IVA. La sentenza impugnata è stata quindi cassata in parte qua con rinvio alla Corte di Giustizia tributaria di secondo grado della Puglia, in diversa composizione, per nuovo esame e per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità. Nulla sulle spese nei confronti dei soci, rimasti intimati.
Norme richiamate
art. 39, comma 2, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
consente l'accertamento induttivo del reddito sulla base dei dati e delle notizie comunque raccolti, anche prescindendo in tutto o in parte dalle risultanze del bilancio e delle scritture contabili, e avvalendosi anche di presunzioni prive dei requisiti di gravità, precisione e concordanza nei casi previsti dalla norma.
art. 55 d.P.R. 26 ottobre 1973, n. 633
richiamato quale base normativa dell'accertamento in materia IVA.
art. 41 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
richiamato nel motivo di ricorso dell'Ufficio, in connessione con la disciplina dell'accertamento tributario.
richiamato per contestare l'uso delle presunzioni da parte del giudice di merito.
art. 132, comma 1, n. 4, c.p.c.
richiamato per denunciare nullità della sentenza per motivazione mancante o apparente.
art. 36 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
richiamato quale norma sulla motivazione delle sentenze tributarie.
art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.
impone, a pena di inammissibilità, la specifica indicazione degli atti e documenti su cui il ricorso si fonda, con indicazione della loro collocazione processuale.
art. 3, comma 27, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149
richiamato solo per precisare l'aggravamento dell'onere di specifica indicazione degli atti e documenti nei ricorsi proposti per giudizi introdotti dal 1° gennaio 2023.
art. 35, comma 5, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149
richiamato per delimitare l'applicabilità temporale della disciplina processuale sopravvenuta.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione è inammissibile il motivo che faccia riferimento a qualità soggettive delle parti o a documenti processuali senza indicare specificamente dove tali documenti siano stati prodotti o formati e senza consentirne l'immediata individuazione nel fascicolo.
- L'accertamento induttivo ex art. 39, comma 2, d.P.R. 600/1973 va valutato verificando anzitutto la sussistenza dei presupposti legali dell'azione accertativa; solo dopo tale verifica il giudice deve esaminare se il contribuente abbia fornito prova contraria idonea a superare, in tutto o in parte, la pretesa fiscale.
- La distinzione tra scritture contabili e altri documenti contabili non può essere elusa: la completezza o conferenza della documentazione va accertata sulla base del corretto oggetto della verifica tributaria e non tramite inferenze tratte da atti diversi e non decisivi.
- La motivazione della sentenza tributaria deve rendere intelligibile la ragione del decisum anche con riguardo ai rilievi IVA; una motivazione incomprensibile o priva di sviluppo logico integra vizio rilevante in cassazione.
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