Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 14803/2024 del 27/05/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia riguarda un provvedimento di irrogazione di sanzioni IRES per l'anno d'imposta 2009, emesso nei confronti di una società per dichiarazione infedele e indebita deduzione di componenti negativi ritenuti non effettivamente sostenuti, nell'ambito di operazioni contestate come oggettivamente inesistenti. Secondo l'Ufficio, la società aveva posto in essere acquisti da un fornitore qualificato come mera 'cartiera' e cessioni di beni inserite in uno schema di frode fiscale sugli scambi intracomunitari. La CTR aveva respinto l'appello dell'Agenzia ritenendo non provata la consapevolezza della contribuente di partecipare alla frode carosello. In cassazione l'Agenzia ha dedotto: (1) nullità della sentenza per motivazione apparente, perché il giudice d'appello avrebbe motivato sull'avviso di accertamento IVA e non sull'atto di irrogazione sanzioni IRES; (2) violazione dell'art. 8, comma 2, d.l. 16/2012, dell'art. 109 TUIR e dell'art. 2697 c.c., sostenendo che, essendo incontestata la natura di cartiere delle società coinvolte, i componenti negativi erano indeducibili a prescindere dalla buona fede; (3)-(5) censure riproposte in via subordinata contro il separato avviso di accertamento, relative al regime di non imponibilità intracomunitaria, alla buona fede e all'omesso esame di fatti decisivi, che però la Corte ha poi ritenuto assorbite.

La decisione

La Corte ha ritenuto infondato il primo motivo, perché la sentenza impugnata conteneva una motivazione comprensibile e riferibile all'oggetto della lite; ha invece accolto il secondo motivo, rilevando che il giudice regionale aveva deciso la controversia come se riguardasse il recupero IVA e operazioni soggettivamente inesistenti, mentre l'atto impugnato in questa sede riguardava solo sanzioni IRES per indebita deduzione di costi relativi a operazioni oggettivamente inesistenti. Per tale errore di qualificazione giuridica e di pertinenza della motivazione, la sentenza è stata cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado, in diversa composizione, anche per il riesame delle questioni assorbite e per le spese. Il ricorso è stato quindi accolto nei limiti del secondo motivo.

Norme richiamate

  • art. 132 n. 4 c.p.c.

    La motivazione è solo apparente, e quindi la sentenza è nulla, quando le argomentazioni siano graficamente esistenti ma inidonee a rendere percepibile il fondamento della decisione.

  • art. 360 primo comma n. 4 c.p.c.

    È il vizio processuale invocato per la nullità della sentenza per motivazione apparente.

  • art. 8, comma 2, d.l. n. 16/2012 conv. in l. n. 44/2012

    È la norma sanzionatoria richiamata dall'Ufficio per sostenere la punibilità della dichiarazione infedele e dell'indebita deduzione di costi non effettivamente sostenuti.

  • art. 109 TUIR

    È richiamato per affermare la non deducibilità dei componenti negativi privi del requisito dell'effettività o della concreta determinabilità.

  • art. 2697 c.c.

    È richiamato in tema di riparto dell'onere della prova; la Corte però osserva che, nel caso deciso, il punto decisivo non era la prova della buona fede, ma la diversa natura dell'atto e delle operazioni contestate.

  • art. 41 d.l. n. 331/1993

    È richiamato nei motivi subordinati per il regime di non imponibilità delle cessioni intracomunitarie, ma tali censure restano assorbite.

  • art. 21, comma 7, d.P.R. n. 633/1972

    È richiamato nei motivi subordinati con riferimento alla fatturazione delle operazioni e al regime IVA, ma la questione resta assorbita.

  • art. 19, comma 1, d.P.R. n. 633/1972

    È richiamato nei motivi subordinati sulla detrazione IVA, ma non viene esaminato per l'assorbimento.

  • art. 54, comma 2, d.P.R. n. 633/1972

    È richiamato nei motivi subordinati sul potere di rettifica dell'Ufficio in materia IVA, ma la censura resta assorbita.

  • art. 360 primo comma n. 3 c.p.c.

    È il parametro utilizzato per le doglianze di violazione e falsa applicazione di legge.

  • art. 360 primo comma n. 5 c.p.c.

    È il parametro utilizzato per denunciare l'omesso esame di un fatto decisivo.

Massime di principio

  • La nullità per motivazione apparente sussiste solo quando la sentenza, pur formalmente esistente, non consenta di comprendere il percorso logico-giuridico seguito dal giudice; non basta che la motivazione sia sintetica o non condivisa.
  • Nel giudizio tributario il giudice deve confrontarsi con l'atto effettivamente impugnato e con la specifica pretesa in esso contenuta: è errore di diritto decidere la controversia richiamando un diverso atto o un diverso tipo di ripresa fiscale.
  • Quando l'atto impugnato riguarda sanzioni per indebita deduzione di costi in relazione a operazioni oggettivamente inesistenti, non è pertinente fondare la decisione sulla sola questione della consapevolezza del contribuente di partecipare a una frode carosello propria delle operazioni soggettivamente inesistenti.
  • Le censure subordinate che investono un diverso avviso di accertamento o temi assorbiti dalla soluzione della questione principale restano prive di esame quando la sentenza viene cassata per il vizio principale accolto.

Come è indicizzato

MaterieSanzioniContenzioso tributarioAccertamento
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.