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Cassazione Civile, Ordinanza n. 30843/2024 del 02/12/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pensionato)

La controversia

La controversia riguarda l’applicazione, da parte della cassa professionale, di un contributo di solidarietà sul trattamento pensionistico di un ex professionista. Il pensionato aveva agito per ottenere l’accertamento dell’illegittimità del prelievo e la restituzione delle somme trattenute dal luglio 2009, nei limiti della prescrizione quinquennale. Il tribunale aveva accolto la domanda e la corte d’appello aveva confermato la decisione, ritenendo illegittima la trattenuta; la cassa ha quindi proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando violazione e falsa applicazione di varie norme del sistema previdenziale privatizzato e dell’art. 23 Cost., sostenendo che il contributo fosse legittimo perché introdotto quando il trattamento pensionistico non era ancora sorto, che la disciplina sopravvenuta consentisse agli enti di incidere anche sulle pensioni in corso e che la giurisprudenza richiamata dalla corte territoriale si riferisse a fattispecie diverse. In sostanza, la ricorrente ha cercato di dimostrare la legittimità regolamentare e costituzionale del prelievo, invocandone la natura solidaristica, temporanea e proporzionata.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che le doglianze fossero manifestamente infondate perché in contrasto con un orientamento giurisprudenziale consolidato: il contributo di solidarietà imposto dalla cassa, quando si traduce in una trattenuta su trattamenti pensionistici già determinati e attribuiti, costituisce una prestazione patrimoniale imposta che richiede copertura di legge ex art. 23 Cost. e non può essere introdotta unilateralmente da atti regolamentari dell’ente. La Corte ha inoltre richiamato il principio per cui le delibere degli enti previdenziali privatizzati, pur non essendo più rigidamente vincolate al precedente numerus clausus e al pro rata in senso assoluto, non possono comunque derogare a norme primarie né introdurre un contributo autonomo su pensioni già maturate. Ha rilevato, infine, che la decisione di merito sulla prescrizione quinquennale non era stata impugnata incidentalmente e quindi era coperta da giudicato. Conseguentemente, la Corte ha condannato la ricorrente alle spese, a un’ulteriore somma in favore della controparte e alla sanzione pecuniaria prevista per la definizione conforme alla proposta accelerata, oltre agli effetti di cui all’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    è stato invocato come parametro del motivo di ricorso per dedurre violazione o falsa applicazione di legge.

  • art. 380-bis c.p.c.

    la Corte richiama il procedimento accelerato e afferma che, in caso di definizione conforme alla proposta, possono operare le conseguenze sanzionatorie previste dal terzo e quarto comma.

  • art. 96, commi 3 e 4, c.p.c.

    sono richiamati per l’applicazione della sanzione conseguente alla definizione del giudizio conforme alla proposta accelerata, quale reazione all’abuso del processo e agli atti defatigatori.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    la Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo del contributo unificato.

  • art. 1, commi 488 e 763, L. 147/2013 e L. 296/2006

    sono richiamati per ribadire che la norma di interpretazione autentica ha contenuto chiarificatore e che gli atti degli enti previdenziali devono comunque rispettare la legge; il nuovo regime attenua il pro rata per i trattamenti maturati dal 1 gennaio 2007 in poi, ma non legittima prelievi in deroga alla base legale.

  • artt. 1 e 2 D.Lgs. 509/1994

    sono citati come norme sulla privatizzazione e sull’autonomia degli enti previdenziali, autonomia che però non consente di derogare a norme primarie.

  • art. 3, comma 12, L. 335/1995

    è richiamato quale disciplina del potere regolamentare degli enti previdenziali e del principio del pro rata, poi modificato dalla L. 296/2006.

  • art. 24, comma 24, D.L. 201/2011 conv. in L. 214/2011

    è evocato dalla ricorrente, ma la Corte ne esclude la pertinenza rispetto al contributo in discussione, perché si tratta di istituto diverso e di fonte legislativa.

  • art. 23 Cost.

    la Corte ribadisce che la prestazione patrimoniale imposta richiede riserva di legge e non può essere introdotta da fonte regolamentare dell’ente.

  • artt. 2 e 3 Cost.

    sono richiamati dalla ricorrente in relazione ai criteri di ragionevolezza, proporzionalità ed equità, ma la Corte li ritiene non idonei a superare il difetto di base legale.

  • art. 115 c.p.c.

    citato dalla ricorrente tra le norme asseritamente violate, senza che la Corte ne ricavi un profilo decisivo autonomo.

  • art. 2948, n. 4, c.c.

    richiamato nel precedente giurisprudenziale menzionato dalla Corte per escludere la prescrizione quinquennale in fattispecie analoghe, quando il credito non è ancora esigibile/pagabile.

Massime di principio

  • Gli enti previdenziali privatizzati possono adottare delibere volte all’equilibrio finanziario di lungo termine, ma il loro potere regolamentare non consente di introdurre o mantenere prestazioni patrimoniali imposte prive di una base legale primaria.
  • Il contributo di solidarietà applicato su un trattamento pensionistico già determinato e attribuito, se non previsto dalla legge, non è un mero criterio di calcolo della pensione ma una autonoma prestazione patrimoniale soggetta alla riserva di legge dell’art. 23 Cost.
  • Il principio del pro rata, dopo la modifica dell’art. 3, comma 12, L. 335/1995 operata dalla L. 296/2006, non impedisce in assoluto ogni intervento regolamentare, ma resta fermo che gli atti dell’ente devono rispettare la legge e non possono incidere su diritti già maturati con un prelievo non sorretto da fonte primaria.
  • La norma di interpretazione autentica che consente la salvezza di atti già adottati opera solo se tali atti risultano conformi alla legge; non può essere letta come sanatoria generale di provvedimenti illegittimi.
  • Nel giudizio di cassazione definito in conformità alla proposta accelerata, la Corte può applicare le conseguenze sanzionatorie previste dall’art. 96 c.p.c. quando il ricorso sia manifestamente infondato o defatigatorio, in coerenza con la funzione deterrente dell’istituto.

Come è indicizzato

RamiBancario e finanziarioProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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