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Cassazione Civile, Ordinanza n. 30807/2024 del 02/12/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ente previdenziale)

La controversia

La controversia nasce dall’opposizione di una società a una cartella esattoriale emessa per il recupero di contributi indebitamente fruiti ai sensi dell’art. 8, comma 4, L. n. 223/1991, relativi all’assunzione di lavoratori iscritti nelle liste di mobilità. I giudici di merito avevano rigettato l’opposizione ritenendo che i lavoratori fossero stati collocati in mobilità da una società sostanzialmente coincidente con quella che li aveva poi assunti, e che la cessazione della prima impresa fosse solo apparente, in quanto l’attività era proseguita negli stessi locali, con le stesse mansioni e gli stessi responsabili. In cassazione la società ricorrente ha articolato quattro motivi: 1) violazione degli artt. 112 e 115 c.p.c. per avere la sentenza qualificato la fattispecie come cessione d’azienda, mentre la domanda dell’ente sarebbe stata fondata sulla pretesa identità societaria; 2) nullità della sentenza per violazione dell’art. 2359 c.c. e della L. n. 223/1991 per omessa pronuncia sulla disciplina dei collegamenti societari; 3) violazione dell’art. 115 c.p.c. e della L. n. 192/1998 per avere tratto la cessione d’azienda da elementi sintomatici asseritamente contestati; 4) mancata valutazione della prova ammessa e assunta, con dedotta nullità della sentenza.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato tutti e quattro i motivi. Ha ritenuto infondato il primo, perché il giudice di merito aveva deciso sui fatti dedotti dalle parti limitandosi a darne l’inquadramento giuridico, attività rimessa al giudice. Ha dichiarato inammissibile il secondo, poiché non si confrontava con la reale ratio decidendi, fondata sulla cessione d’azienda desunta da una pluralità di elementi fattuali e non dalla sola esistenza di collegamenti societari. Ha respinto il terzo, osservando che era rimasto non contestato lo svolgimento dell’attività negli stessi locali, con le stesse maestranze e sotto gli stessi responsabili, mentre la contestazione della ricorrente riguardava soltanto la non coincidenza della proprietà e quindi l’asserita non identità delle società. Ha ritenuto infondato anche il quarto, sia perché la prova richiamata non incideva sulla questione decisiva della cessione d’azienda, sia perché il motivo celava in realtà un vizio motivazionale non deducibile nei termini prospettati, non ricorrendo comunque i presupposti dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. La società ricorrente è stata condannata alle spese e al pagamento dell’ulteriore contributo unificato se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 8, comma 4, L. n. 223/1991

    norma posta a fondamento della pretesa contributiva oggetto della cartella, in relazione ai benefici per l’assunzione di lavoratori iscritti nelle liste di mobilità.

  • art. 112 c.p.c.

    il giudice non ha pronunciato ultra o extra petita, ma si è limitato a qualificare giuridicamente i fatti allegati.

  • art. 115 c.p.c.

    la Corte ha escluso che vi fosse violazione del principio di non contestazione, ritenendo non contestati alcuni fatti storici decisivi valorizzati dal giudice di merito.

  • art. 2359 c.c.

    richiamato dal ricorrente in relazione ai collegamenti societari, ma la censura è stata ritenuta non pertinente alla ratio decidendi della sentenza impugnata.

  • L. n. 192/1998

    richiamata dal ricorrente in modo non decisivo rispetto alla qualificazione della fattispecie operata dai giudici di merito.

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    veicolo di censura invocato per dedurre nullità processuali; la Corte ha distinto tali censure dal vizio motivazionale.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    la doglianza sulla mancata valutazione della prova è stata ricondotta, in sostanza, a un vizio motivazionale, ma senza i necessari presupposti.

  • art. 13, comma 1 quater, DPR n. 115/2002

    base per l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, disposto in presenza del rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • In sede di legittimità il giudice può qualificare giuridicamente i fatti allegati dalle parti senza incorrere in violazione dell’art. 112 c.p.c., purché non modifichi il thema decidendum in fatto.
  • La censura per omessa pronuncia o violazione di norme sostanziali è inammissibile quando non si confronta con la ratio decidendi effettiva della sentenza impugnata.
  • Il principio di non contestazione rileva solo rispetto ai fatti storici specificamente allegati: se una parte contesta un diverso profilo, il giudice può valorizzare come non contestati gli altri elementi fattuali decisivi.
  • La dedotta mancata valutazione di una prova non integra automaticamente nullità della sentenza; se la doglianza mira in realtà a contestare l’apprezzamento del materiale probatorio, occorre confrontarsi con i limiti del vizio motivazionale deducibile ex art. 360, n. 5, c.p.c.
  • La qualificazione di una fattispecie come cessione d’azienda può fondarsi su un complesso di indici fattuali convergenti, tra cui continuità dell’attività, uso degli stessi locali, impiego delle stesse maestranze e presenza degli stessi responsabili.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContributi previdenziali
RamiProcesso civileBancario e finanziario
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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