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Cassazione Civile, Ordinanza n. 30788/2024 del 02/12/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (ente previdenziale)

La controversia

La controversia riguarda un avviso di addebito emesso dall'INPS per il recupero di contributi ritenuti evasi nel periodo dicembre 2014-marzo 2015, connessi alla perdita dei benefici contributivi. In primo grado l'opposizione della cooperativa era stata respinta, ritenendosi che la società fosse decaduta dai benefici ex art. 1, comma 1175, L. 296/2006 per violazioni contributive accertate in un precedente verbale ispettivo, già oggetto di giudicato. La Corte d'appello ha invece annullato l'avviso valorizzando il fatto che l'INPS aveva rilasciato un DURC in data 8 aprile 2015, ritenendolo sufficiente a dimostrare la regolarità contributiva e quindi il diritto agli sgravi. Con l'unico motivo di ricorso l'INPS ha denunciato violazione e falsa applicazione dell'art. 1, comma 1175, L. 296/2006, del D.M. 24 ottobre 2007 n. 28578 e degli artt. 1175 e 1375 c.c., sostenendo che il mero possesso del DURC non prova di per sé la regolarità sostanziale né impedisce il recupero di sgravi indebitamente fruiti, specie se permane l'inadempimento contributivo già accertato con giudicato.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il ricorso dell'INPS. Ha affermato che il DURC costituisce condizione necessaria ma non sufficiente per fruire dei benefici contributivi previsti dall'art. 1, comma 1175, L. 296/2006, perché la norma richiede anche l'assenza di violazioni nelle materie indicate e il rispetto degli ulteriori obblighi di legge e contrattuali. Ha inoltre ribadito che il mancato rilievo dell'irregolarità da parte dell'INPS al momento del rilascio del DURC non rende inesigibili le differenze contributive dovute e non impedisce il recupero dei benefici indebitamente goduti, trattandosi di obbligazione contributiva legale e indisponibile, non vincolata dalle precedenti determinazioni dell'ente. La sentenza d'appello è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d'appello di Milano in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    base del motivo di ricorso per violazione di legge

  • art. 1, comma 1175, L. 296/2006

    "a decorrere dal 1° luglio 2007, i benefici normativi e contributivi... sono subordinati al possesso... del documento unico di regolarità contributiva, all'assenza di violazioni..."

    il DURC è solo una condizione necessaria, non sufficiente, per il godimento dei benefici contributivi; occorre anche l'assenza di violazioni e il rispetto degli altri obblighi di legge e contrattuali

  • D.M. 24 ottobre 2007 n. 28578

    richiamato in tema di disciplina e finalità del DURC e delle ipotesi di rilascio

  • art. 1175 c.c.

    richiamato in connessione con il motivo di ricorso, senza autonoma ratio decisiva nel testo

  • art. 1375 c.c.

    richiamato in connessione con il motivo di ricorso, senza autonoma ratio decisiva nel testo

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    norma richiamata per il rito camerale

  • art. 23 Cost.

    evocato per ribadire che l'obbligazione contributiva è indisponibile e non può essere alterata da determinazioni dell'ente

  • L. 212/2000, art. 10

    richiamato dalla giurisprudenza citata per escludere che l'affidamento del contribuente precluda il recupero di contributi non dovuti

Massime di principio

  • Il DURC attesta una regolarità contributiva utile ai fini dei benefici di legge, ma non prova in modo definitivo la mancanza di debiti contributivi né preclude all'ente previdenziale il recupero di somme o sgravi indebitamente fruiti.
  • L'art. 1, comma 1175, L. 296/2006 richiede, per l'accesso ai benefici contributivi, non solo il possesso del DURC ma anche l'assenza di violazioni nelle materie rilevanti e il rispetto degli ulteriori obblighi di legge e di contratto collettivo.
  • Le determinazioni amministrative dell'ente previdenziale in materia di contribuzione hanno natura ricognitiva e non vincolano il giudice ordinario quanto all'esistenza e alla misura dell'obbligazione contributiva.
  • La mancata segnalazione dell'irregolarità in sede di rilascio del DURC non trasferisce sull'ente previdenziale le conseguenze dell'inadempimento contributivo, che resta imputabile in primo luogo al datore di lavoro.

Come è indicizzato

RamiBancario e finanziarioProcesso civilePrevidenza
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezzaTutela del legittimo affidamento

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