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Cassazione Civile, Ordinanza n. 30783/2024 del 02/12/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce dal recupero, da parte di una regione, di somme già pagate a un proprio dipendente a seguito di una decisione amministrativa provvisoriamente favorevole, poi riformata in appello dal Consiglio di Stato. Il dipendente aveva chiesto, per un periodo anteriore al 1° luglio 1998, il riconoscimento di differenze retributive per mansioni superiori asseritamente svolte. Dopo una fase favorevole davanti al TAR e una successiva esecuzione, la regione aveva corrisposto l'importo e poi, ottenuta la riforma della decisione, aveva emesso ingiunzione di pagamento per la restituzione. Il dipendente aveva impugnato l'ingiunzione sostenendo, in cassazione, tre censure: 1) motivazione apparente o resa per relationem della sentenza d'appello; 2) erroneo rilievo del giudicato amministrativo e violazione delle norme su compensazione e arricchimento senza causa, assumendo che il giudicato non precludesse l'eccezione di compensazione; 3) omessa pronuncia sulla compensazione riconvenzionale fondata sull'ingiustificato arricchimento della P.A., e mancato esame dei fatti decisivi relativi alla liquidità del credito opposto. La Corte ha ritenuto tutte le censure inammissibili, osservando che la motivazione d'appello esisteva ed era ancorata alla mancanza dei presupposti della compensazione e dell'azione ex art. 2041 c.c.; che il giudicato del Consiglio di Stato aveva escluso definitivamente il diritto alle differenze retributive per il periodo considerato, impedendo di opporre un credito in compensazione; e che il ricorrente non aveva adeguatamente allegato né dimostrato gli elementi necessari a far valere un credito liquido ed esigibile da arricchimento senza causa.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso e ha condannato il ricorrente alla rifusione delle spese in favore della regione controricorrente. Ha inoltre dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato. La decisione conferma il recupero delle somme richieste dalla pubblica amministrazione, escludendo sia la compensazione invocata dal debitore sia la possibilità di fondare un controcredito sull'arricchimento senza causa, in presenza di un giudicato amministrativo sfavorevole che ha negato il diritto alle differenze retributive.

Norme richiamate

  • art. 132 c.p.c.

    La censura di motivazione apparente è stata ritenuta inammissibile perché la sentenza d'appello conteneva una motivazione effettiva, ancorata a specifiche ragioni di diritto e di fatto.

  • art. 156 c.p.c.

    Richiamato dal ricorrente a sostegno del vizio di motivazione, ma la doglianza è stata ritenuta inammissibile.

  • art. 1243 c.c.

    La compensazione è esclusa quando mancano le condizioni di applicabilità e, in particolare, quando il controcredito dedotto non è riconosciuto come liquido ed esigibile.

  • art. 2126 c.c.

    Richiamato dal ricorrente, ma non ritenuto decisivo; la Corte non ha ravvisato un credito compensabile per mansioni superiori in un periodo per il quale il giudicato ha escluso la retribuibilità.

  • art. 2909 c.c.

    Il giudicato del Consiglio di Stato è stato ritenuto ostativo alla riproposizione di un credito per differenze retributive avente il medesimo oggetto sostanziale.

  • art. 35 c.p.c.

    Richiamato dal ricorrente; non emerge una specifica interpretazione autonoma nella decisione.

  • art. 36 c.p.c.

    Richiamato dal ricorrente; non emerge una specifica interpretazione autonoma nella decisione.

  • art. 2041 c.c.

    L'azione di arricchimento senza causa non può essere utilizzata per ottenere un indennizzo per un'attività che l'ordinamento esclude come compensabile; inoltre, nel caso concreto mancava l'accertamento dei suoi presupposti e della liquidità del preteso credito.

  • art. 91 c.p.c.

    Le spese seguono la soccombenza e sono state poste a carico del ricorrente.

  • d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater

    È stato attestato il presupposto per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • La motivazione per relationem non è censurabile in sé se la sentenza d'appello contiene un effettivo percorso argomentativo che consenta di comprendere le ragioni della decisione e il rinvio non si risolva in un'adesione acritica ad altro provvedimento.
  • L'eccezione di compensazione presuppone l'esistenza di un credito certo, liquido ed esigibile: se il controcredito dedotto non supera tale soglia, la compensazione non può operare.
  • Un giudicato che escluda definitivamente il diritto al pagamento di differenze retributive impedisce di opporre lo stesso preteso credito in compensazione in un successivo giudizio di recupero somme.
  • L'azione di arricchimento senza causa non può essere impiegata per conseguire un corrispettivo o un indennizzo per attività che l'ordinamento, nel caso concreto, esclude come remunerabili; inoltre, chi la invoca deve allegare e provare arricchimento, depauperamento e correlazione causale.
  • Le censure di omessa pronuncia o di vizio motivazionale devono confrontarsi puntualmente con la ratio decidendi della sentenza impugnata e indicare specificamente i fatti decisivi trascurati, altrimenti sono inammissibili.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniRetribuzione e TFRCompensazione
RamiProcesso civileLavoroObbligazioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicatoCompensatio lucri cum damno

Testo integrale

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