Cassazione Civile, Ordinanza n. 30813/2024 del 02/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (ufficio giudiziario)
La controversia
La controversia nasce da un'opposizione a ordinanze-ingiunzione emesse per omesso versamento di ritenute/contributi previdenziali. Il Tribunale di Catania aveva ritenuto competente il tribunale del luogo in cui ha sede l'impresa destinataria dell'ingiunzione, mentre il Tribunale di Caltagirone, investito della causa, ha sollevato conflitto ritenendo applicabile l'art. 6 d.lgs. 150/2011 e sostenendo che il luogo della commissione della violazione coincida con il luogo in cui avrebbe dovuto essere effettuato il pagamento, cioè la sede dell'ente previdenziale creditore. La questione devoluta alla Cassazione riguarda quindi la competenza territoriale nell'opposizione a ordinanza-ingiunzione per omesso pagamento di contributi previdenziali, con specifico riferimento alla individuazione del luogo della violazione e del tribunale competente.
La decisione
La Corte ha dichiarato la competenza del Tribunale di Catania. Ha ritenuto che, nelle opposizioni a ordinanza-ingiunzione relative all'omesso pagamento di contributi previdenziali, la competenza territoriale ex art. 6 d.lgs. 150/2011 si radichi nel luogo della commessa violazione; poiché il debito contributivo è un'obbligazione pecuniaria da adempiere al domicilio del creditore ai sensi dell'art. 1182, comma 3, c.c., la violazione si consuma presso la sede dell'ente previdenziale legittimato a ricevere il pagamento. Nel caso concreto, essendo stata la sede INPS di Catania a contestare l'illecito e a emettere le ordinanze-ingiunzione, senza coinvolgimento dell'ufficio di Caltagirone, il luogo della violazione è stato individuato in Catania, con conseguente rimessione delle parti dinanzi a quel tribunale.
Norme richiamate
Nelle opposizioni a ordinanza-ingiunzione la competenza territoriale si determina con riferimento al luogo della commessa violazione.
Il debito pecuniario, compresi i crediti contributivi, deve essere adempiuto al domicilio del creditore; pertanto la violazione per omesso pagamento si consuma nel luogo in cui il pagamento doveva essere eseguito, cioè presso la sede dell'ente creditore.
Le controversie sugli obblighi contributivi dei datori di lavoro e sulle relative sanzioni civili rientrano nella competenza del tribunale in funzione di giudice del lavoro nel cui ambito ha sede l'ufficio dell'ente previdenziale legittimato a ricevere il pagamento.
Massime di principio
- Nelle opposizioni a ordinanza-ingiunzione, il criterio del "luogo della commessa violazione" va riferito, per gli omessi versamenti di contributi previdenziali, al luogo in cui il pagamento era esigibile e dove l'obbligazione doveva essere adempiuta.
- Per i crediti contributivi, trattandosi di obbligazioni pecuniarie portable, il luogo di adempimento coincide con il domicilio del creditore; di conseguenza anche il luogo di consumazione dell'illecito coincide con la sede dell'ente previdenziale creditore che riceve o contesta il pagamento.
- Ai fini della competenza territoriale nelle controversie contributive e nelle correlate sanzioni, rileva l'ufficio dell'ente previdenziale concretamente investito della gestione esterna del rapporto e della contestazione, non un diverso ufficio territorialmente estraneo alla procedura.
- In materia di competenza per opposizione a sanzioni amministrative relative a contributi previdenziali, la sede dell'ente che ha emesso l'atto sanzionatorio costituisce indice decisivo per individuare il tribunale territorialmente competente.
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