Cassazione Civile, Ordinanza n. 30810/2024 del 02/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (lavoratore)
La controversia
La controversia nasce dal licenziamento intimato a un lavoratore assunto con patto di prova, licenziamento poi ritenuto illegittimo in sede di rinvio perché il lavoratore era stato adibito a mansioni diverse da quelle pattuite nel patto di prova. La Corte d'appello, però, aveva limitato le conseguenze dell'illegittimità alla sola tutela risarcitoria, rigettando la domanda di danni per difetto di prova, e aveva disposto la restituzione delle somme già percepite dal lavoratore in esecuzione di una precedente sentenza poi cassata. Il ricorrente deduceva, con tre motivi, che il giudice di rinvio avesse erroneamente ritenuto precluse le questioni dell'appello originario che erano rimaste assorbite nella precedente decisione di merito, violando le norme sul giudizio di rinvio e sul giudicato; sosteneva inoltre che la Cassazione del 2018 avesse distinto tra mansioni radicalmente diverse e mansioni solo non coincidenti, con conseguente errore della Corte territoriale nel non svolgere ulteriori accertamenti; infine censurava la condanna alle spese, assumendo di essere la parte vittoriosa almeno in parte.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso, ritenendo che nel giudizio di rinvio le questioni originariamente devolute in appello ma rimaste assorbite potevano essere riproposte dal lavoratore, senza necessità di ricorso incidentale in cassazione e senza formazione di giudicato su di esse. Ha rigettato il secondo motivo, chiarendo che la precedente sentenza di legittimità non aveva operato la distinzione tra mansioni radicalmente diverse e mansioni semplicemente non coincidenti invocata dal ricorrente. Ha dichiarato assorbito il terzo motivo sulle spese. La sentenza impugnata è stata quindi cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio alla Corte d'appello di Cagliari in diversa composizione, che dovrà riesaminare la causa applicando i principi indicati e provvedere anche sulle spese del giudizio di cassazione.
Norme richiamate
Indicato come parametro dei motivi di ricorso per violazione di legge, nullità della sentenza e omesso esame di un fatto decisivo.
Nel giudizio di rinvio le questioni non decise perché assorbite nel precedente grado di merito possono essere riproposte, non essendo precluse dal carattere chiuso del rinvio nei limiti affermati dalla Corte.
Richiamato tra le norme asseritamente violate dal ricorrente in tema di giudizio di rinvio.
Richiamato tra le norme asseritamente violate dal ricorrente in tema di vincolo del giudice di rinvio.
Richiamato tra le norme asseritamente violate dal ricorrente.
Richiamato tra le norme asseritamente violate dal ricorrente.
Richiamato tra le norme asseritamente violate dal ricorrente in relazione al giudicato.
Invocato nel secondo motivo come norma sulla valutazione della prova.
Invocato nel secondo motivo come norma sulla valutazione della prova e sull'apprezzamento degli elementi istruttori.
Invocato nel terzo motivo in relazione alla condanna alle spese secondo soccombenza.
Invocato nel terzo motivo per contestare la regolazione delle spese.
Richiamato in relazione all'onere probatorio sul superamento della prova e, più in generale, sul danno allegato.
Richiamato nel primo motivo con riferimento alla prova testimoniale.
Richiamato nel primo motivo dal ricorrente.
nel testo vigente prima della riforma della legge n. 92/2012
Richiamato per affermare che, nel caso di licenziamento illegittimo ante riforma, la tutela riconosciuta era quella reintegratoria.
Richiamata come Statuto dei lavoratori in relazione alla tutela del licenziamento illegittimo.
Massime di principio
- Nel giudizio di rinvio, le questioni devolute con l'appello originario ma rimaste assorbite nella precedente decisione di merito possono essere nuovamente riproposte dalle parti, senza che occorra un ricorso incidentale in cassazione se la parte era rimasta vittoriosa sul punto deciso.
- Il giudice di rinvio deve attenersi al perimetro segnato dalla sentenza di cassazione, ma non può dichiarare inammissibili le questioni rimaste assorbite e non oggetto di decisione nel precedente grado, se queste non sono coperte da giudicato.
- La proposizione di un ricorso incidentale condizionato presuppone soccombenza sul punto; non è richiesto, né ammissibile, per la parte integralmente vittoriosa che voglia solo conservare la possibilità di riproporre questioni assorbite in sede di rinvio.
- In materia di patto di prova, l'illegittimità del recesso per adibizione a mansioni diverse da quelle pattuite va distinta dal diverso tema della specificità genetica del patto, se quest'ultimo non costituisce la ratio decidendi della decisione impugnata.
- La regolazione delle spese nel giudizio di rinvio segue l'esito complessivo della lite, ma la statuizione sulle spese resta suscettibile di revisione all'esito del nuovo esame disposto in cassazione.
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