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Cassazione Civile, Ordinanza n. 06272/2025 del 09/03/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento catastale con cui l'Ufficio, a seguito di dichiarazione di variazione DOCFA presentata da una società proprietaria di un immobile classificato in categoria D/7, ha rettificato la rendita proposta dal contribuente. L'immobile, sito in Legnano, era stato interessato da una parziale demolizione e da una diversa distribuzione interna; la società aveva chiesto di mantenere la categoria D/7 ma di ridurre la rendita. La contribuente ha impugnato l'avviso deducendo carenza di motivazione e, nel merito, errata determinazione della rendita. I giudici di merito hanno accolto il ricorso e respinto l'appello dell'Agenzia, ritenendo che la motivazione dell'atto fosse insufficiente e che non potesse essere integrata in giudizio. L'Agenzia ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: (1) violazione dell'art. 7 L. 212/2000, del d.l. 16/1993 conv. in L. 75/1993 e del d.m. 701/1994, sostenendo che nella procedura DOCFA la motivazione dell'avviso è sufficiente se indica dati oggettivi e classe attribuita quando la diversa rendita deriva da una mera valutazione tecnica dei medesimi elementi di fatto; (2) falsa applicazione delle norme sul classamento degli immobili speciali e dell'art. 7 del d.P.R. 604/1973, sostenendo che per i fabbricati del gruppo D la stima diretta non richiede necessariamente un sopralluogo, potendo l'Ufficio basarsi sulle risultanze documentali. La società ha resistito con controricorso, ma oltre il termine di cui all'art. 370 c.p.c.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell'Agenzia. In via preliminare ha rilevato la tardività del controricorso della società, con la conseguenza che esso non ha inciso sulla validità del rapporto processuale. Nel merito, la Corte ha affermato che, in caso di classamento originato da procedura DOCFA e riguardante un immobile a destinazione speciale classificato in categoria D, la motivazione dell'avviso è sufficiente quando la rettifica derivi da una diversa valutazione tecnica ed economica dei medesimi elementi di fatto già dichiarati dal contribuente. Ha inoltre precisato che la stima diretta non presuppone necessariamente un sopralluogo, potendo l'Ufficio utilizzare la documentazione disponibile se idonea a descrivere le caratteristiche dell'unità immobiliare. Poiché nel caso concreto l'Ufficio aveva dato conto delle modifiche edilizie dichiarate e dei criteri di valutazione, la motivazione non era carente; la sentenza di merito è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia in diversa composizione.

Norme richiamate

  • art. 370 c.p.c.

    deposito entro quaranta giorni dalla notificazione del ricorso

    nel rito di cassazione novellato, il controricorso deve essere depositato entro il termine di quaranta giorni; in difetto, la parte può partecipare alla discussione orale ma non depositare utilmente memorie, e un atto privo dei requisiti di cui all'art. 366 c.p.c. non può essere riqualificato come controricorso.

  • art. 35, comma 5, d.lgs. n. 149 del 2022

    si applica al procedimento il novellato art. 370 c.p.c. introdotto dalla riforma.

  • L. n. 212 del 2000, art. 7

    la motivazione dell'avviso catastale va valutata in base alla natura della procedura DOCFA e al tipo di rettifica operata; nel caso concreto la motivazione è stata ritenuta sufficiente.

  • d.l. n. 16 del 1993, art. 2, conv. in L. n. 75 del 1993

    disciplina la procedura DOCFA, nell'ambito della quale la rendita può essere rideterminata sulla base della documentazione prodotta dal contribuente.

  • d.m. 19 aprile 1994, n. 701

    regolamenta la procedura DOCFA e la presentazione delle dichiarazioni di variazione catastale.

  • art. 61 d.P.R. 1 dicembre 1949, n. 1142

    richiamato in relazione alla stima diretta per il classamento degli immobili a destinazione speciale.

  • d.l. 14 marzo 1988, n. 70, conv. in L. 13 maggio 1988, n. 154

    richiamato nel sistema normativo del classamento catastale e della stima diretta.

  • art. 10 r.d.l. n. 652 del 1939, conv. in L. n. 1249 del 1939

    per gli immobili a destinazione speciale la rendita è determinata con stima diretta per singola unità; tale metodo può basarsi su dati documentali idonei, senza necessità di sopralluogo.

  • art. 20 r.d.l. 13 aprile 1939, n. 652, conv. in L. 11 agosto 1939, n. 1249

    richiamato come base normativa della dichiarazione di variazione catastale.

  • art. 56 d.P.R. 1 dicembre 1949, n. 1142

    richiamato come disposizione del sistema catastale applicabile alla variazione e alla stima.

  • art. 7 d.P.R. n. 604 del 1973

    richiamato dalla ricorrente a sostegno del criterio della stima diretta per i fabbricati speciali.

  • art. 1, comma 21, L. n. 208 del 2015

    richiamato quale norma che conferma, per gli immobili di categoria D ed E, la determinazione della rendita tramite stima diretta tenendo conto di suolo, costruzioni ed elementi strutturalmente connessi.

  • art. 37 d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917

    richiamato per il canone determinativo del classamento degli immobili di categoria D fondato sulla stima diretta.

Massime di principio

  • Nella procedura DOCFA l'obbligo di motivazione dell'avviso di classamento è assolto con l'indicazione dei dati oggettivi e della classe attribuita quando l'Ufficio non disattenda i fatti dichiarati dal contribuente e si limiti a una diversa valutazione tecnica ed economica dei medesimi elementi.
  • Se la rettifica catastale deriva da una rivalutazione tecnica degli stessi dati dichiarati nella denuncia di variazione, non è necessaria una motivazione analiticamente più ampia rispetto a quella che consente al contribuente di comprendere la pretesa e di difendersi.
  • Per gli immobili a destinazione speciale o particolare classificati nel gruppo D, la rendita è determinata mediante stima diretta; tale stima può essere effettuata anche sulla base della documentazione agli atti, senza che il sopralluogo costituisca condizione di legittimità dell'atto.
  • Il sopralluogo dell'immobile è uno strumento istruttorio eventuale e non un diritto del contribuente né un requisito indefettibile della validità dell'avviso catastale, quando l'Amministrazione disponga già di elementi documentali idonei a individuare le caratteristiche del bene.
  • Quando la variazione dichiarata dal contribuente contiene tutti i dati necessari alla valutazione del bene, la discordanza con la rendita attribuita può fondare una rettifica senza ulteriori specificazioni, purché l'atto dia conto dei criteri tecnici seguiti.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioNotificazioniProve
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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