Cassazione Civile, Ordinanza n. 19388/2021 del 08/07/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La Guardia di finanza aveva svolto una verifica fiscale nei confronti di una società di fatto e dei suoi soci, in relazione a un presunto schema di interposizione tramite società estere e a operazioni di compravendita di autovetture usate. L'Ufficio aveva contestato ricavi non contabilizzati e non dichiarati ai fini IVA e imposte dirette, emettendo avvisi di accertamento sia verso la società sia verso i soci. I contribuenti avevano impugnato gli atti sostenendo che l'attività accertativa fosse preclusa per effetto dell'adesione al condono fiscale c.d. tombale. La CTP aveva accolto il ricorso e la CTR aveva rigettato l'appello dell'Agenzia. In cassazione l'Agenzia ha dedotto: 1) nullità della sentenza per motivazione apparente e violazione delle norme sul contenuto della decisione; 2) vizio di motivazione apparente; 3) vizio di motivazione sulla ritenuta mancata notifica del PVC, nonostante la documentazione prodotta indicasse la consegna/notifica del verbale; 4) violazione delle norme sul condono per avere la CTR ritenuto precluso anche l'accertamento relativo all'anno 2002, pur non rientrante originariamente nel perimetro del condono.
La decisione
La Corte ha accolto il primo e il terzo motivo di ricorso, dichiarando assorbiti gli altri. Ha ritenuto fondate le censure relative alla motivazione apparente della sentenza impugnata e alla erronea esclusione della consegna/notifica del processo verbale di constatazione, evidenziando che la consegna del PVC al contribuente è equipollente alla notificazione ai fini della preclusione del condono. Ha inoltre richiamato il principio per cui, ai fini del condono fiscale, la piena conoscenza dell'atto può risultare dalla sottoscrizione per ricevuta del verbale. La sentenza della CTR è stata quindi cassata con rinvio alla CTR del Lazio in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese.
Norme richiamate
art. 36 D.Lgs. n. 546 del 1992
Richiamato insieme agli artt. 53 e 61 e all'art. 132 c.p.c. per censurare la motivazione apparente della sentenza tributaria.
art. 53 D.Lgs. n. 546 del 1992
Richiamato nel motivo di nullità della sentenza per motivazione apparente.
art. 61 D.Lgs. n. 546 del 1992
Richiamato nel motivo di nullità della sentenza per motivazione apparente.
La Corte ne ribadisce il rilievo quanto al necessario contenuto motivazionale della sentenza; la carenza del percorso logico integra motivazione apparente.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
Parametro del motivo di ricorso per nullità della sentenza.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Parametro dei motivi di ricorso relativi al vizio di motivazione.
In tema di condono fiscale, la consegna del PVC rende inoperante la definizione automatica per l'anno cui si riferisce, analogamente alla notifica del verbale.
art. 2, comma 44, L. n. 350 del 2003
Richiamato nella censura sull'estensione del condono all'anno 2002; la questione viene tuttavia dichiarata nuova in cassazione.
art. 37 d.P.R. n. 600 del 1973
Richiamato nel motivo di violazione di legge relativo alla pretesa preclusione dell'accertamento.
art. 111 Cost.
La mancanza di un adeguato percorso argomentativo integra vizio della motivazione della sentenza.
Massime di principio
- In materia tributaria, la consegna al contribuente del processo verbale di constatazione, attestata dalla sottoscrizione per ricevuta, è equipollente alla notificazione quando la legge richiede la notifica del verbale ai fini degli effetti preclusivi del condono.
- La motivazione è apparente quando la sentenza non esplicita il quadro probatorio né il ragionamento logico-giuridico seguito, impedendo di comprendere l'iter decisorio.
- In sede di legittimità non possono essere esaminati per la prima volta questioni nuove che implichino accertamenti di fatto, se non è specificato dove e come esse siano state dedotte nel giudizio di merito.
- Le misure di condono che incidono sulla corretta applicazione o riscossione dell'IVA sono incompatibili con il diritto unionale, secondo un orientamento già consolidato richiamato dalla Corte.
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