Cassazione Civile, Ordinanza n. 31931/2021 del 05/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da tre avvisi di accertamento con cui l’Amministrazione finanziaria ha rettificato IVA, IRES e IRAP per gli anni 2004, 2005 e 2006, contestando alla società l’utilizzo di fatture relative a operazioni ritenute parzialmente o oggettivamente inesistenti, emesse da una società sportiva che curava sponsorizzazioni. I giudici di merito avevano annullato gli atti ritenendo decisivi la regolarità formale delle scritture, il mancato svolgimento di indagini presso la contribuente e l’assenza di prova della consapevolezza della frode o del rientro delle somme. L’Agenzia ha proposto ricorso per cassazione deducendo: 1) violazione di norme civilistiche e tributarie sul riparto dell’onere della prova, sulla detrazione IVA e sulla deduzione dei costi, sostenendo che la CTR avesse erroneamente trattato la fattispecie come operazioni soggettivamente inesistenti, invece che oggettivamente inesistenti, e avesse dato rilievo alla sola regolarità contabile; 2) vizio di motivazione, per avere la CTR trascurato gli esiti della verifica e gli elementi indiziari posti a base dell’accertamento. In memoria l’Agenzia ha inoltre chiesto dichiararsi la cessazione della materia del contendere per l’anno 2005, per intervenuta definizione agevolata della lite.
La decisione
La Corte ha dichiarato cessata la materia del contendere limitatamente all’anno 2005. Per il resto ha accolto il ricorso dell’Agenzia, ha cassato la sentenza della CTR e ha rinviato alla Commissione tributaria regionale del Veneto in diversa composizione, anche per le spese. La Corte ha ritenuto che la CTR avesse attribuito rilievo a circostanze irrilevanti o non decisive e avesse errato nel pretendere la prova della consapevolezza della frode, requisito invece proprio delle operazioni soggettivamente inesistenti e non di quelle oggettivamente inesistenti. Ha ribadito che, in presenza di fatture per operazioni inesistenti, la regolarità formale della contabilità non basta a vincere la pretesa erariale e che l’onere probatorio si ripartisce nel senso che l’Ufficio deve allegare elementi anche presuntivi di supporto alla contestazione, mentre il contribuente deve provare la legittimità della detrazione e la deducibilità dei costi.
Norme richiamate
richiamato nel quadro dei motivi, ma non centrale nella ratio decidendi espressa; la Corte concentra la decisione sul riparto dell’onere della prova in tema di operazioni inesistenti
la Corte lo richiama per affermare che, in tema di operazioni oggettivamente inesistenti, l’Ufficio deve allegare elementi indiziari della frode, mentre incombe al contribuente dimostrare la legittimità della detrazione e dei costi
richiamato quale base della prova presuntiva utilizzabile dall’Amministrazione finanziaria
art. 19 d.P.R. n. 633 del 1972
richiamato per la disciplina della detrazione IVA, che non è ammessa in presenza di operazioni oggettivamente inesistenti
art. 21 d.P.R. n. 633 del 1972
richiamato nel quadro della disciplina IVA applicabile alla fattispecie
art. 51 d.P.R. n. 633 del 1972
richiamato in relazione ai poteri di controllo dell’Amministrazione
art. 54 d.P.R. n. 633 del 1972
richiamato in relazione alla rettifica delle dichiarazioni IVA
richiamato nel ricorso, senza autonoma elaborazione decisiva nel corpo della motivazione
richiamato nel ricorso, senza autonoma elaborazione decisiva nel corpo della motivazione
art. 39 d.P.R. n. 600 del 1973
richiamato nel ricorso come norma sulla rettifica in materia di imposte dirette
art. 75 d.P.R. n. 917 del 1986
richiamato nel ricorso in tema di deducibilità dei costi d’impresa
art. 28 quater lett. a) direttiva 77/388/CEE
richiamata in relazione alla disciplina unionale della detrazione IVA
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
richiamato per il vizio di motivazione dedotto contro la sentenza di merito
art. 8 d.l. n. 142/2011 conv. in l. n. 44/2012
indicato come ius superveniens da considerare in sede di rinvio
Massime di principio
- In materia di IVA, quando l’Amministrazione contesta operazioni oggettivamente inesistenti, la regolarità formale della contabilità e dei pagamenti non è sufficiente a dimostrare l’effettività delle operazioni fatturate.
- L’Ufficio può fondare la pretesa su presunzioni semplici e su elementi acquisiti anche presso terzi; una volta allegati elementi indiziari seri, il contribuente deve provare la fonte legittima della detrazione o la reale esistenza dei costi dedotti.
- La consapevolezza del contribuente della frode rileva nelle ipotesi di operazioni soggettivamente inesistenti, ma non costituisce requisito decisivo quando l’operazione è oggettivamente inesistente.
- In presenza di operazioni oggettivamente inesistenti, la buona fede del contribuente non consente il mantenimento della detrazione IVA, poiché l’ordinamento esclude la detrazione dell’imposta riferita a operazioni fittizie.
- Ai fini della deducibilità dei costi d’impresa, se manca il rapporto sottostante e l’operazione è fittizia, viene meno il requisito dell’inerenza; la prova non può essere fornita mediante la sola fattura o la regolarità delle scritture contabili.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 5 nov 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 31848/2021 del 05/11/2021
- ordinanza_civile · 5 nov 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 31850/2021 del 05/11/2021
- ordinanza_civile · 5 nov 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 31851/2021 del 05/11/2021
- ordinanza_civile · 5 nov 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 31852/2021 del 05/11/2021
- ordinanza_civile · 5 nov 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 31853/2021 del 05/11/2021
- ordinanza_civile · 5 nov 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 31854/2021 del 05/11/2021
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →