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Cassazione Civile, Ordinanza n. 31931/2021 del 05/11/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce da tre avvisi di accertamento con cui l’Amministrazione finanziaria ha rettificato IVA, IRES e IRAP per gli anni 2004, 2005 e 2006, contestando alla società l’utilizzo di fatture relative a operazioni ritenute parzialmente o oggettivamente inesistenti, emesse da una società sportiva che curava sponsorizzazioni. I giudici di merito avevano annullato gli atti ritenendo decisivi la regolarità formale delle scritture, il mancato svolgimento di indagini presso la contribuente e l’assenza di prova della consapevolezza della frode o del rientro delle somme. L’Agenzia ha proposto ricorso per cassazione deducendo: 1) violazione di norme civilistiche e tributarie sul riparto dell’onere della prova, sulla detrazione IVA e sulla deduzione dei costi, sostenendo che la CTR avesse erroneamente trattato la fattispecie come operazioni soggettivamente inesistenti, invece che oggettivamente inesistenti, e avesse dato rilievo alla sola regolarità contabile; 2) vizio di motivazione, per avere la CTR trascurato gli esiti della verifica e gli elementi indiziari posti a base dell’accertamento. In memoria l’Agenzia ha inoltre chiesto dichiararsi la cessazione della materia del contendere per l’anno 2005, per intervenuta definizione agevolata della lite.

La decisione

La Corte ha dichiarato cessata la materia del contendere limitatamente all’anno 2005. Per il resto ha accolto il ricorso dell’Agenzia, ha cassato la sentenza della CTR e ha rinviato alla Commissione tributaria regionale del Veneto in diversa composizione, anche per le spese. La Corte ha ritenuto che la CTR avesse attribuito rilievo a circostanze irrilevanti o non decisive e avesse errato nel pretendere la prova della consapevolezza della frode, requisito invece proprio delle operazioni soggettivamente inesistenti e non di quelle oggettivamente inesistenti. Ha ribadito che, in presenza di fatture per operazioni inesistenti, la regolarità formale della contabilità non basta a vincere la pretesa erariale e che l’onere probatorio si ripartisce nel senso che l’Ufficio deve allegare elementi anche presuntivi di supporto alla contestazione, mentre il contribuente deve provare la legittimità della detrazione e la deducibilità dei costi.

Norme richiamate

  • art. 1189 c.c.

    richiamato nel quadro dei motivi, ma non centrale nella ratio decidendi espressa; la Corte concentra la decisione sul riparto dell’onere della prova in tema di operazioni inesistenti

  • art. 2697 c.c.

    la Corte lo richiama per affermare che, in tema di operazioni oggettivamente inesistenti, l’Ufficio deve allegare elementi indiziari della frode, mentre incombe al contribuente dimostrare la legittimità della detrazione e dei costi

  • art. 2729 c.c.

    richiamato quale base della prova presuntiva utilizzabile dall’Amministrazione finanziaria

  • art. 19 d.P.R. n. 633 del 1972

    richiamato per la disciplina della detrazione IVA, che non è ammessa in presenza di operazioni oggettivamente inesistenti

  • art. 21 d.P.R. n. 633 del 1972

    richiamato nel quadro della disciplina IVA applicabile alla fattispecie

  • art. 51 d.P.R. n. 633 del 1972

    richiamato in relazione ai poteri di controllo dell’Amministrazione

  • art. 54 d.P.R. n. 633 del 1972

    richiamato in relazione alla rettifica delle dichiarazioni IVA

  • art. 2 d.lgs. n. 74 del 2000

    richiamato nel ricorso, senza autonoma elaborazione decisiva nel corpo della motivazione

  • art. 8 d.lgs. n. 74 del 2000

    richiamato nel ricorso, senza autonoma elaborazione decisiva nel corpo della motivazione

  • art. 39 d.P.R. n. 600 del 1973

    richiamato nel ricorso come norma sulla rettifica in materia di imposte dirette

  • art. 75 d.P.R. n. 917 del 1986

    richiamato nel ricorso in tema di deducibilità dei costi d’impresa

  • art. 28 quater lett. a) direttiva 77/388/CEE

    richiamata in relazione alla disciplina unionale della detrazione IVA

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    richiamato per il vizio di motivazione dedotto contro la sentenza di merito

  • art. 8 d.l. n. 142/2011 conv. in l. n. 44/2012

    indicato come ius superveniens da considerare in sede di rinvio

Massime di principio

  • In materia di IVA, quando l’Amministrazione contesta operazioni oggettivamente inesistenti, la regolarità formale della contabilità e dei pagamenti non è sufficiente a dimostrare l’effettività delle operazioni fatturate.
  • L’Ufficio può fondare la pretesa su presunzioni semplici e su elementi acquisiti anche presso terzi; una volta allegati elementi indiziari seri, il contribuente deve provare la fonte legittima della detrazione o la reale esistenza dei costi dedotti.
  • La consapevolezza del contribuente della frode rileva nelle ipotesi di operazioni soggettivamente inesistenti, ma non costituisce requisito decisivo quando l’operazione è oggettivamente inesistente.
  • In presenza di operazioni oggettivamente inesistenti, la buona fede del contribuente non consente il mantenimento della detrazione IVA, poiché l’ordinamento esclude la detrazione dell’imposta riferita a operazioni fittizie.
  • Ai fini della deducibilità dei costi d’impresa, se manca il rapporto sottostante e l’operazione è fittizia, viene meno il requisito dell’inerenza; la prova non può essere fornita mediante la sola fattura o la regolarità delle scritture contabili.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributario
RamiTributi
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

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