Sentenza del 13/02/2018 n. 881 - Comm. Trib. Prov. Siracusa
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Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Commissione Tributaria Provinciale di Siracusa, sezione II, ha accolto il ricorso e annullato l'intimazione di pagamento per violazione di legge. Gli ulteriori motivi sono stati dichiarati assorbiti. Riscossione Sicilia S.p.A. è stata condannata al pagamento delle spese processuali, liquidate in Euro 1.500,00, di cui Euro 1.300,00 per onorari, oltre IVA e contributo previdenziale.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato un'intimazione di pagamento di Euro 7.262,41, deducendo: omessa notifica delle cartelle presupposte, nullità della notifica dell'intimazione tramite PEC, violazione dell'art. 50, comma 3, del D.P.R. n. 602/1973, decadenza dell'azione di riscossione, omessa indicazione dei criteri di calcolo delle somme e applicazione di un aggio eccessivo. La Commissione ha ritenuto fondate, in particolare, le contestazioni relative alla mancata prova della regolare notifica degli atti presupposti e all'invalidità della notifica PEC, non essendo stato dimostrato l'invio di un documento informatico firmato digitalmente, anziché di una semplice scansione o copia informatica del documento cartaceo.
Norme richiamate
Art. 26, comma 2, del D.P.R. n. 602/1973
La notifica della cartella di pagamento può essere eseguita, con le modalità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005 n. 68, a mezzo posta elettronica certificata, all'indirizzo risultante dagli elenchi a tal fine previsti dalla legge.
La notifica tramite PEC è ammessa, ma secondo la sentenza deve avere a oggetto un documento informatico idoneo, non una mera copia informatica o scansione di un documento cartaceo.
Disciplina le modalità di trasmissione tramite posta elettronica certificata. La sentenza ne ricava la necessità che l'atto trasmesso sia un documento informatico autentico e integro.
Art. 20 del D.Lgs. n. 82/2005, Codice dell'Amministrazione Digitale
Il documento informatico deve garantire autenticità, integrità e immodificabilità; secondo la decisione, tali requisiti risultano normalmente assicurati dalla firma digitale e dal formato .p7m.
Art. 149-bis del codice di procedura civile
L'art. 26, comma 2, del D.P.R. n. 602/1973 ne esclude l'applicazione alle notifiche PEC delle cartelle, impedendo, secondo la sentenza, di equiparare automaticamente una copia informatica a un documento informatico originale.
Art. 7-quater del D.L. n. 193/2016
La disposizione ha modificato la disciplina delle notifiche via PEC, prevedendo dal 1° luglio 2017 la possibilità per l'Agenzia delle Entrate di notificare direttamente determinati atti tramite PEC, nel rispetto delle modalità tecniche previste.
Art. 60 del D.P.R. n. 600/1973
La disciplina delle notifiche degli atti tributari, come modificata dal D.L. n. 193/2016 e richiamata dall'art. 26 del D.P.R. n. 602/1973, viene utilizzata dalla sentenza per confermare i requisiti della notifica diretta via PEC.
Massime di principio
- In una controversia contro un'intimazione di pagamento, l'agente della riscossione deve dimostrare la regolare notifica delle cartelle o degli altri atti presupposti; in mancanza, l'intimazione può essere annullata.
- La notifica via PEC di un atto della riscossione deve rispettare le modalità normative e tecniche applicabili e deve consentire di verificare autenticità, paternità, integrità e immodificabilità del documento.
- Secondo l'orientamento seguito da questa sentenza, un semplice file PDF o una scansione di un documento cartaceo non sono sufficienti, se non risulta provata la firma digitale o comunque l'idoneità del documento informatico; il formato .p7m è indicato come quello tipicamente idoneo a garantire tali requisiti.
- La contestazione della validità della notifica PEC deve essere valutata sulla base del contenuto della ricevuta di consegna, del file allegato, della firma digitale, del formato del documento e della normativa vigente al momento della notifica.
- L'accoglimento di una censura preliminare o assorbente, come l'omessa notifica degli atti presupposti o l'invalidità della notifica dell'intimazione, può rendere non necessario l'esame degli ulteriori motivi di ricorso.
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