Sentenza del 13/02/2018 n. 23 - Comm. Trib. Prov. Lodi
IRAP - Accertamento con adesione - Imposta definita - Rimborso - Legittimità - Non sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa richiesta di rimborso è stata ritenuta illegittima e quindi respinta. L'accertamento con adesione costituisce uno strumento deflattivo del contenzioso fondato su reciproche rinunce tra Fisco e contribuente. Una volta raggiunto l'accordo e versata l'imposta definita, il contribuente non può successivamente chiederne la ripetizione sostenendo la carenza del presupposto impositivo.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente sosteneva di poter ottenere la restituzione dell'IRAP pagata nell'ambito dell'accertamento con adesione, ritenendo insussistente il presupposto impositivo. La questione riguardava gli effetti dell'adesione e, in particolare, se il contribuente potesse contestare successivamente l'imposta definita e chiederne il rimborso.
Norme richiamate
Disciplina dell'accertamento con adesione
L'accertamento con adesione è uno strumento deflattivo del contenzioso attraverso il quale il Fisco ed il contribuente rinunciano a reciproche pretese per evitare la prosecuzione, con esito incerto, della controversia in sede giudiziale.
L'adesione produce un effetto definitorio e preclude, dopo il pagamento dell'imposta concordata, la riapertura della contestazione sul presupposto impositivo, salvo eventuali specifiche cause di invalidità dell'accordo.
Disciplina del rimborso delle imposte
Il rimborso non è normalmente ammesso quando riguarda un'imposta previamente definita mediante accertamento con adesione e versata dal contribuente, poiché l'accordo rende stabile la definizione della pretesa tributaria.
Massime di principio
- L'accertamento con adesione non è una semplice ammissione provvisoria della pretesa fiscale, ma un accordo transattivo-definitorio volto a chiudere la controversia.
- Dopo la sottoscrizione dell'adesione e il pagamento dell'imposta concordata, il contribuente non può normalmente contestare nuovamente l'assenza del presupposto impositivo né chiedere il rimborso delle somme versate.
- Prima di aderire è necessario valutare con attenzione la fondatezza della pretesa, perché l'accordo comporta la rinuncia a successive contestazioni sul contenuto definito.
- Eventuali contestazioni successive possono essere ipotizzabili solo in presenza di vizi propri dell'accordo, come errori essenziali, coercizione, violazioni procedurali rilevanti o altre cause di invalidità riconosciute dalla legge.
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