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Sentenza

Sentenza del 13/02/2018 n. 272 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana

Riscossione - Intimazione di pagamento - Mancato pagamento della cartella per Irpef - Prescrizione ordinaria di cui all'art. 2953 cod. civ. per i tributi erariali - Sussiste.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

È stata contestata un'intimazione di pagamento relativa a una cartella Irpef non pagata. Il contribuente ha invocato la prescrizione quinquennale prevista dall'art. 2948, comma 4, cod. civ., sostenendo che il credito tributario avesse natura periodica. La questione riguarda invece il termine prescrizionale applicabile ai crediti erariali definitivamente accertati, anche per mancata impugnazione dell'atto impositivo.

La decisione

La sentenza ha ritenuto applicabile ai crediti erariali definitivamente accertati la prescrizione ordinaria decennale prevista dall'art. 2953 cod. civ., e non quella quinquennale dell'art. 2948, comma 4, cod. civ. I tributi erariali non sono qualificabili come prestazioni periodiche, poiché ogni annualità deriva da una nuova e autonoma valutazione dei presupposti impositivi. Pertanto, l'intimazione può essere contestata con successo per prescrizione solo se è decorso il termine decennale dall'accertamento definitivo, salvo eventuali atti interruttivi validamente notificati.

Norme richiamate

  • Art. 2953 cod. civ.

    Prescrizione decennale del diritto risultante da sentenza di condanna.

    La norma è applicata, secondo l'orientamento richiamato, ai crediti erariali definitivamente accertati, anche quando la definitività deriva dalla mancata impugnazione dell'atto, con conseguente applicazione del termine ordinario decennale.

  • Art. 2948, comma 4, cod. civ.

    Prescrizione quinquennale per tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi.

    La prescrizione quinquennale non si applica ai crediti erariali, poiché il tributo non costituisce una prestazione periodica in senso civilistico: ogni periodo d'imposta comporta una nuova e autonoma verifica dei presupposti dell'imposizione.

Massime di principio

  • Per un credito erariale definitivamente accertato, il termine di prescrizione ordinariamente applicabile è decennale, non quinquennale.
  • La natura annuale del tributo non comporta automaticamente la qualificazione del credito come prestazione periodica ai fini dell'art. 2948, comma 4, cod. civ.
  • La mancata impugnazione dell'atto impositivo può rendere definitivo il credito e consentire l'applicazione del termine decennale previsto dall'art. 2953 cod. civ.
  • Per verificare se una riscossione è prescritta occorre calcolare il termine dalla definitività del credito e verificare l'eventuale esistenza di atti interruttivi validamente notificati.
  • L'intimazione di pagamento non è necessariamente illegittima perché sono trascorsi cinque anni: per i tributi erariali occorre normalmente verificare il decorso di dieci anni.

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