Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza del 13/02/2018 n. 120 - Comm. Trib. Reg. per la Sardegna

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale il privato

La controversia

L’Agenzia delle Entrate ha impugnato la sentenza della CTP di Oristano nella parte in cui aveva riconosciuto la deducibilità di due componenti di costo: euro 60.000 relativi a fatture emesse dalla ditta zzzzz per lavori eseguiti presso un cantiere e euro 650.000 relativi a compensi corrisposti all’amministratrice kkkkk. Quanto ai primi, l’Ufficio sosteneva che le fatture fossero fittizie, poiché la società non avrebbe ricevuto l’incarico per quei lavori e non risultavano pagamenti bancari esplicitamente riferiti alle fatture. Quanto ai compensi dell’amministratrice, l’Agenzia sosteneva che fossero indeducibili per mancanza di una deliberazione assembleare e di adeguata documentazione finanziaria, richiamando inoltre il divieto di deduzione dei compensi assimilabili al lavoro dell’imprenditore.

La decisione

L’appello dell’Agenzia delle Entrate è stato respinto e la sentenza di primo grado è stata integralmente confermata. La deducibilità dei costi di euro 60.000 è stata ritenuta provata da due pagamenti bancari, rispettivamente di euro 40.000 ed euro 20.000, coincidenti con l’importo delle fatture e temporalmente compatibili con il loro pagamento. Inoltre, l’Agenzia non aveva contestato specificamente tali argomentazioni, rendendo generico l’appello. Quanto agli euro 650.000 corrisposti all’amministratrice, è stato riconosciuto il giudicato esterno derivante dalla precedente sentenza relativa alla tassazione personale della stessa, nella quale la somma era stata qualificata come compenso da amministratrice. Pertanto, il costo è stato ritenuto deducibile dalla società anche per evitare una doppia imposizione sul medesimo presupposto. La Commissione ha inoltre escluso che il compenso fosse automaticamente indeducibile per l’assenza di una delibera assembleare. Nulla è stato disposto sulle spese, poiché la società appellata non si è costituita in appello.

Norme richiamate

  • Art. 21, comma 7, DPR n. 633/1972

    Norma richiamata dall’Agenzia in tema di fatturazione e contestazione delle operazioni.

    La disposizione è stata invocata per sostenere la natura fittizia delle fatture, ma la contestazione è stata ritenuta infondata e comunque genericamente riproposta in appello, poiché i pagamenti bancari e le risultanze della verifica fiscale deponevano per la realtà delle operazioni.

  • Art. 2697 c.c.

    La parte che intende far valere un diritto deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento.

    La decisione valorizza la prova documentale dei pagamenti e ritiene non sufficientemente specifica la prova contraria prospettata dall’Agenzia.

  • Artt. 163 e 109, comma 5, TUIR

    Richiamati dall’Agenzia in relazione alla deducibilità dei compensi e all’inerenza dei costi.

    Il compenso corrisposto all’amministratrice è stato riconosciuto come costo inerente e deducibile, anche in ragione dell’accertamento definitivo della sua qualificazione fiscale come reddito dell’amministratrice.

  • Art. 62 TUIR

    Richiamato dall’Agenzia per sostenere l’indeducibilità del compenso assimilabile al lavoro dell’imprenditore.

    La Commissione ha escluso l’applicazione automatica del divieto, ritenendo che il compenso all’amministratore di una società di capitali possa costituire un costo deducibile. Ha inoltre precisato che l’eventuale controllo di congruità non equivale a una verifica della necessità o opportunità delle scelte imprenditoriali.

  • Art. 2909 c.c.

    Il giudicato fa stato ad ogni effetto tra le parti, i loro eredi o aventi causa.

    Il principio del giudicato esterno è applicabile anche nel processo tributario quando, pur trattandosi di atti impositivi diversi, vi sia identità del rapporto tributario sottostante e della questione sostanziale già definitivamente accertata.

  • Art. 163 TUIR

    La stessa imposta non può essere applicata più volte in dipendenza dello stesso presupposto, neppure nei confronti di soggetti diversi.

    La norma è stata applicata per evitare che la medesima somma fosse tassata come reddito dell’amministratrice senza riconoscerne, al contempo, la deduzione come costo per la società che l’aveva erogata.

Massime di principio

  • Quando un costo è stato già riconosciuto, con sentenza definitiva, come reddito imponibile del percettore, tale accertamento può produrre effetti anche nel giudizio riguardante la società erogante, impedendo qualificazioni fiscali incompatibili e duplicazioni d’imposta.
  • La deducibilità di un costo può essere dimostrata anche attraverso elementi presuntivi e documentali convergenti, come pagamenti bancari coincidenti per importo e periodo con le fatture, anche se la causale bancaria non identifica espressamente ogni singola fattura.
  • In appello non è sufficiente riproporre genericamente le argomentazioni già svolte in primo grado: occorre confrontarsi specificamente con le ragioni poste dal giudice a fondamento della decisione.
  • I compensi corrisposti agli amministratori di società di capitali non sono automaticamente indeducibili per la sola assenza di una delibera assembleare, purché siano effettivi, documentati e riferibili all’attività amministrativa.
  • L’Amministrazione finanziaria può contestare la congruità dei costi in determinate circostanze, ma non può sostituirsi all’imprenditore nelle valutazioni di opportunità o strategia commerciale; inoltre, una contestazione basata sull’assenza di una delibera è diversa da una contestazione sulla congruità del compenso.
  • La decisione non stabilisce che ogni pagamento privo di causale dettagliata sia automaticamente deducibile: la prova deve essere valutata nel complesso, considerando fatture, movimenti bancari, tempistica, documentazione contabile e altri elementi disponibili.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.