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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 27243/2022 del 15/09/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione di avviso di accertamento ICI 2011 per insufficiente versamento relativo a due immobili a Roma (Lungomare Paolo Toscanelli n.30 p.T. e Lungomare Lutazio Catulo n.2 p.T.-S1). La contribuente censurava: a) mancata notifica dell'avviso previsto dall'art. 1, co. 336, L. 311/2004 e quindi illegittimità della rendita catastale applicata; b) nullità dell'avviso per difetto di motivazione e discrepanza tra la rendita applicata e quella risultante dalla visura catastale depositata dall'ente; c) difetto parziale di legittimazione passiva rispetto all'immobile di Via Toscanelli (dismissione/concessione demaniale); d) impugnazione della condanna alle spese/processo e della condanna a versare un ulteriore importo (contributo unificato) contestandone la legittimità.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto i primi due motivi: ha rilevato l'omessa pronuncia della Commissione regionale sulle eccezioni rilevanti (mancata notifica dell'atto di aggiornamento catastale ex art. 1, co. 336 L. 311/2004 e la nullità dell'avviso per difetto di motivazione collegata alla discrasia di rendita) e perciò ha cassato la sentenza impugnata e rinviato la causa alla Commissione tributaria per nuovo esame delle predette questioni, con ammissione delle memorie ex art. 32 d.lgs. 546/1992 a supporto. Il terzo motivo (difetto di legittimazione passiva) è stato dichiarato inammissibile per la cd. «doppia conforme» (conferma in appello delle ragioni del primo grado). Sul quarto motivo la Corte ha accolto parzialmente la censura relativa al contributo unificato: ha ritenuto errata la statuizione del giudice regionale che aveva condannato il ricorrente al versamento di un ulteriore importo pari a quello dovuto per l'impugnazione, richiamando la non applicabilità della previsione sanzionatoria del d.P.R. n.115/2002, art.13 c.1-quater al processo tributario di appello; la questione delle spese resta regolata in sede di merito dopo il rinvio.

Norme richiamate

  • art. 1, comma 336, Legge 311/2004

    Prevede la procedura di aggiornamento catastale e la relativa notifica della rendita attribuita; la Corte rileva che l'applicazione della nuova rendita senza dimostrazione della notifica può rendere inefficace la rendita stessa e giustifica l'eccezione di nullità dell'avviso per difetto di motivazione

  • art. 1, comma 161, Legge 296/2006

    Richiamata in connessione con le eccezioni procedurali; menzionata nel quadro delle doglianze sulla regolarità delle procedure di aggiornamento catastale

  • art. 32, d.lgs. 546/1992

    Consente il deposito di memorie illustrative nel corso del giudizio; la Corte afferma che le deduzioni difensive basate su atti prodotti dall'amministrazione durante il processo possono essere sollevate tramite tale memoria e non possono essere dichiarate tardive a priori

  • art. 360, co. 1, n. 4, c.p.c.

    Fondamento di doglianza per omessa pronuncia e falsa applicazione di norme rilevanti; la Corte ha effettivamente rilevato omessa pronuncia su questioni decisive

  • art. 360, co. 1, n. 5, c.p.c.

    Usato per censurare motivi di ricorso per violazione di norme processuali; la Corte ha dichiarato inammissibile il motivo fondato su fatti già omogenei tra primo e secondo grado per effetto della doppia conforme

  • art. 348-ter, co. 5, c.p.c.

    Richiamato per il principio della 'doppia conforme' che esclude la cassazione quando la sentenza di appello conferma il primo grado con medesimo iter logico-argomentativo; ha determinato l'inammissibilità del terzo motivo

  • art. 91 c.p.c.

    Norma generale sulle spese di giudizio: la sua censura è stata trattata insieme alle altre questioni sulle spese, poi in parte assorbita dal rinvio

  • art. 1, comma 17, Legge 228/2012

    Richiamata con riferimento alla doglianza sulle spese/contributo; la decisione sul contributo è stata comunque valutata secondo principi di diritto processuale tributario

  • d.P.R. n. 115/2002 art. 13, comma 1-quater

    Disposizione di natura sanzionatoria/pecuniaria richiamata dal giudice di merito per imporre un ulteriore versamento; la Corte chiarisce che tale disposizione non è applicabile al processo tributario di appello e la sua applicazione in quel contesto è errata

  • art. 111 Cost.

    Richiamato nella doglianza sulla tutela giurisdizionale e sul corretto esercizio del diritto di difesa; usato nella contestazione dell'omessa pronuncia

  • artt. 112 e 132 c.p.c.

    Richiamati in ordine ai doveri motivazionali del giudice e ai limiti della riassunzione delle doglianze in appello; la Corte ha ritenuto che l'omessa pronuncia su eccezioni rilevanti costituisce vizio

Massime di principio

  • Se l'amministrazione applica una rendita catastale aggiornata ai fini tributari, deve risultare dalla documentazione la notifica dell'atto preliminare previsto dalla legge (es. art.1 c.336 L.311/2004); la mancata dimostrazione della notifica può rendere inefficace la rendita e giustificare la nullità dell'avviso per difetto di motivazione
  • Le memorie introdotte ai sensi dell'art. 32 d.lgs. 546/1992 possono validamente veicolare deduzioni difensive anche in relazione ad atti depositati dall'amministrazione nel corso del giudizio; tali deduzioni non vanno considerati automaticamente tardive se servono a contestare atti sopravvenuti
  • L'omessa pronuncia del giudice su questioni decisive discusse dalle parti costituisce vizio rilevabile in cassazione e determina, di norma, la cassazione con rinvio per nuovo esame
  • La 'doppia conforme' (art. 348-ter c.p.c.) impedisce la cassazione quando la sentenza di appello conferma integralmente le ragioni del primo grado con lo stesso percorso logico: le questioni di fatto così confermate sono sottratte al sindacato della Cassazione
  • Le norme processuali e le misure sanzionatorie previste per il processo civile (es. talune previsioni del d.P.R. 115/2002) non si applicano automaticamente al processo tributario; va verificata la specifica applicabilità al rito tributario prima di imporre contributi o sanzioni
  • Le questioni sulle spese e sui contributi unificati possono essere riesaminate in sede di merito dopo la cassazione e il rinvio, con attenzione alla disciplina processuale tributaria

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