Cassazione Civile, Sentenza n. 27243/2022 del 15/09/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione di avviso di accertamento ICI 2011 per insufficiente versamento relativo a due immobili a Roma (Lungomare Paolo Toscanelli n.30 p.T. e Lungomare Lutazio Catulo n.2 p.T.-S1). La contribuente censurava: a) mancata notifica dell'avviso previsto dall'art. 1, co. 336, L. 311/2004 e quindi illegittimità della rendita catastale applicata; b) nullità dell'avviso per difetto di motivazione e discrepanza tra la rendita applicata e quella risultante dalla visura catastale depositata dall'ente; c) difetto parziale di legittimazione passiva rispetto all'immobile di Via Toscanelli (dismissione/concessione demaniale); d) impugnazione della condanna alle spese/processo e della condanna a versare un ulteriore importo (contributo unificato) contestandone la legittimità.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto i primi due motivi: ha rilevato l'omessa pronuncia della Commissione regionale sulle eccezioni rilevanti (mancata notifica dell'atto di aggiornamento catastale ex art. 1, co. 336 L. 311/2004 e la nullità dell'avviso per difetto di motivazione collegata alla discrasia di rendita) e perciò ha cassato la sentenza impugnata e rinviato la causa alla Commissione tributaria per nuovo esame delle predette questioni, con ammissione delle memorie ex art. 32 d.lgs. 546/1992 a supporto. Il terzo motivo (difetto di legittimazione passiva) è stato dichiarato inammissibile per la cd. «doppia conforme» (conferma in appello delle ragioni del primo grado). Sul quarto motivo la Corte ha accolto parzialmente la censura relativa al contributo unificato: ha ritenuto errata la statuizione del giudice regionale che aveva condannato il ricorrente al versamento di un ulteriore importo pari a quello dovuto per l'impugnazione, richiamando la non applicabilità della previsione sanzionatoria del d.P.R. n.115/2002, art.13 c.1-quater al processo tributario di appello; la questione delle spese resta regolata in sede di merito dopo il rinvio.
Norme richiamate
art. 1, comma 336, Legge 311/2004
Prevede la procedura di aggiornamento catastale e la relativa notifica della rendita attribuita; la Corte rileva che l'applicazione della nuova rendita senza dimostrazione della notifica può rendere inefficace la rendita stessa e giustifica l'eccezione di nullità dell'avviso per difetto di motivazione
art. 1, comma 161, Legge 296/2006
Richiamata in connessione con le eccezioni procedurali; menzionata nel quadro delle doglianze sulla regolarità delle procedure di aggiornamento catastale
Consente il deposito di memorie illustrative nel corso del giudizio; la Corte afferma che le deduzioni difensive basate su atti prodotti dall'amministrazione durante il processo possono essere sollevate tramite tale memoria e non possono essere dichiarate tardive a priori
Fondamento di doglianza per omessa pronuncia e falsa applicazione di norme rilevanti; la Corte ha effettivamente rilevato omessa pronuncia su questioni decisive
Usato per censurare motivi di ricorso per violazione di norme processuali; la Corte ha dichiarato inammissibile il motivo fondato su fatti già omogenei tra primo e secondo grado per effetto della doppia conforme
Richiamato per il principio della 'doppia conforme' che esclude la cassazione quando la sentenza di appello conferma il primo grado con medesimo iter logico-argomentativo; ha determinato l'inammissibilità del terzo motivo
Norma generale sulle spese di giudizio: la sua censura è stata trattata insieme alle altre questioni sulle spese, poi in parte assorbita dal rinvio
art. 1, comma 17, Legge 228/2012
Richiamata con riferimento alla doglianza sulle spese/contributo; la decisione sul contributo è stata comunque valutata secondo principi di diritto processuale tributario
d.P.R. n. 115/2002 art. 13, comma 1-quater
Disposizione di natura sanzionatoria/pecuniaria richiamata dal giudice di merito per imporre un ulteriore versamento; la Corte chiarisce che tale disposizione non è applicabile al processo tributario di appello e la sua applicazione in quel contesto è errata
art. 111 Cost.
Richiamato nella doglianza sulla tutela giurisdizionale e sul corretto esercizio del diritto di difesa; usato nella contestazione dell'omessa pronuncia
Richiamati in ordine ai doveri motivazionali del giudice e ai limiti della riassunzione delle doglianze in appello; la Corte ha ritenuto che l'omessa pronuncia su eccezioni rilevanti costituisce vizio
Massime di principio
- Se l'amministrazione applica una rendita catastale aggiornata ai fini tributari, deve risultare dalla documentazione la notifica dell'atto preliminare previsto dalla legge (es. art.1 c.336 L.311/2004); la mancata dimostrazione della notifica può rendere inefficace la rendita e giustificare la nullità dell'avviso per difetto di motivazione
- Le memorie introdotte ai sensi dell'art. 32 d.lgs. 546/1992 possono validamente veicolare deduzioni difensive anche in relazione ad atti depositati dall'amministrazione nel corso del giudizio; tali deduzioni non vanno considerati automaticamente tardive se servono a contestare atti sopravvenuti
- L'omessa pronuncia del giudice su questioni decisive discusse dalle parti costituisce vizio rilevabile in cassazione e determina, di norma, la cassazione con rinvio per nuovo esame
- La 'doppia conforme' (art. 348-ter c.p.c.) impedisce la cassazione quando la sentenza di appello conferma integralmente le ragioni del primo grado con lo stesso percorso logico: le questioni di fatto così confermate sono sottratte al sindacato della Cassazione
- Le norme processuali e le misure sanzionatorie previste per il processo civile (es. talune previsioni del d.P.R. 115/2002) non si applicano automaticamente al processo tributario; va verificata la specifica applicabilità al rito tributario prima di imporre contributi o sanzioni
- Le questioni sulle spese e sui contributi unificati possono essere riesaminate in sede di merito dopo la cassazione e il rinvio, con attenzione alla disciplina processuale tributaria
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