Cassazione Civile, Ordinanza n. 05228/2025 del 27/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (società)
La controversia
La controversia riguarda la determinazione della rendita catastale di un impianto eolico accatastato in categoria speciale. La società proprietaria aveva presentato DOCFA proponendo una forte riduzione della rendita, escludendo dal computo la struttura dell’aerogeneratore ritenuta non rilevante ai fini catastali per effetto della legge di stabilità 2016. L’Agenzia delle Entrate aveva invece rettificato la rendita, includendo il valore del suolo, del basamento, della cabina e della sola torre dell’aerogeneratore. Dopo un primo giudizio favorevole al contribuente, la Cassazione aveva cassato con rinvio chiedendo di verificare se la torre fosse un macchinario/impianto funzionale al processo produttivo, e di rideterminare correttamente la rendita. In sede di rinvio la CTR ha ritenuto che torre, navicella e rotore costituissero un unicum impiantistico e che la torre fosse parte essenziale del macchinario eolico, quindi esclusa dalla rendita dal 1 gennaio 2016, rideterminando la rendita in euro 232,65. L’Agenzia ha proposto nuovo ricorso per cassazione con quattro motivi: motivazione apparente e mancato rispetto del dictum di rinvio; violazione dell’art. 1, comma 21, l. 208/2015 sostenendo che solo rotore e navicella, e non la torre, sarebbero esclusi; omessa pronuncia sulla corretta determinazione di ulteriori componenti del valore; erronea determinazione del valore fondiario residuo e della rendita, con contestazione del metodo di stima adottato dalla CTR.
La decisione
La Corte ha rigettato integralmente il ricorso dell’Agenzia delle Entrate. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché la sentenza di rinvio era adeguatamente motivata e non apparente, e perché non vi era violazione dei limiti del giudizio di rinvio: la censura dell’Ufficio mirava in realtà a contestare la valutazione di merito dei fatti e la quantificazione della rendita. Ha respinto il secondo motivo affermando che, secondo l’orientamento consolidato e la lettera dell’art. 1, comma 21, l. 208/2015, ai fini catastali vanno esclusi i macchinari e gli impianti funzionali allo specifico processo produttivo, e che la torre dell’aerogeneratore può rientrare in tale nozione quando sia componente essenziale e attiva dell’unicum impiantistico e non mero supporto statico. Ha disatteso il terzo motivo osservando che non c’era omessa pronuncia, perché la decisione sulla nuova rendita implicava il rigetto delle ulteriori voci dedotte dall’Ufficio, e comunque la censura era generica e diretta a una rivalutazione nel merito. Ha ritenuto il quarto motivo inammissibile o comunque infondato, perché richiedeva una nuova valutazione istruttoria del valore fondiario, attività riservata al giudice di merito, e perché la CTR aveva applicato correttamente il criterio di stima diretta previsto dalla normativa catastale e dalla legge 208/2015. Il ricorso è stato quindi respinto con condanna dell’Agenzia alle spese.
Norme richiamate
primo comma, nn. 3 e 4; e, per il vizio motivazionale, richiamo al n. 5
I motivi di ricorso sono stati scrutinati distinguendo tra violazione di legge, nullità per motivazione apparente e richieste di rivalutazione del merito non consentite in cassazione.
La motivazione è sufficiente quando consente di comprendere le ragioni della decisione; non è necessario vagliare ogni singolo argomento difensivo.
Richiamato in relazione al contenuto della motivazione della sentenza.
artt. 36 e 61 d.lgs. n. 546 del 1992
Richiamati in tema di motivazione e disciplina del processo tributario.
Il giudice di rinvio deve attenersi al principio di diritto fissato dalla Cassazione, ma può valutare i fatti secondo i limiti del rinvio e non si configura violazione quando la censura mira in realtà a contestare la valutazione di merito.
art. 1, comma 21, l. n. 208/2015
"A decorrere dal 1º gennaio 2016, la determinazione della rendita catastale degli immobili a destinazione speciale e particolare..."
La rendita si determina con stima diretta di suolo, costruzioni ed elementi strutturalmente connessi, ma escludendo macchinari, congegni, attrezzature e altri impianti funzionali allo specifico processo produttivo; la nozione di esclusione privilegia la funzionalità produttiva rispetto alla mera infissione al suolo.
art. 1, comma 244, l. n. 190/2014
Richiamato dal ricorrente nel confronto sistematico sulla disciplina catastale degli impianti.
art. 10 r.d.l. n. 652/1939
Richiamato dal ricorrente come parametro della disciplina catastale.
art. 28, comma 2, d.P.R. n. 1142/1949
Richiamato per il criterio del costo di ricostruzione nella stima catastale delle componenti residue.
Richiamato dal ricorrente in materia di stima catastale e accertamento del valore.
Richiamato dal ricorrente nel quadro dei procedimenti DOCFA e di accatastamento.
Massime di principio
- In materia di rendita catastale degli impianti eolici, la distinzione decisiva non è la mera stabile infissione al suolo del manufatto, ma la sua funzione: se la struttura è parte essenziale e attiva del processo produttivo, essa può essere esclusa dalla stima come macchinario o impianto funzionale.
- L’art. 1, comma 21, l. 208/2015 impone una stima diretta che tenga conto del suolo, delle costruzioni e degli elementi strutturalmente connessi solo nei limiti in cui non si tratti di componenti funzionali allo specifico processo produttivo.
- Nel giudizio di legittimità non è censurabile come violazione di legge una critica che, in sostanza, mira a ottenere una nuova valutazione dei fatti o della stima compiuta dal giudice di merito.
- La motivazione della sentenza è solo apparente quando non consente di percepire l’iter logico della decisione; non ricorre invece il vizio quando il giudice espone, sia pure sinteticamente, gli elementi di fatto e di diritto posti a base della decisione.
- Non integra omessa pronuncia il mancato esame espresso di singole argomentazioni o voci se la decisione adottata le esclude necessariamente in via implicita.
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