Cassazione Civile, Ordinanza n. 13242/2024 del 14/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (lavoratore)
La controversia
La lavoratrice aveva prestato servizio presso il Consolato Generale d’Italia in Casablanca in forza di tre successivi contratti: il primo regolato dalla legge italiana e dal d.P.R. n. 18/1967, il secondo stipulato nel 2001 e assoggettato alla legge locale, il terzo stipulato nel 2002 e nuovamente regolato dalla legge italiana per effetto dell’opzione prevista dalla l. n. 442/2001. Chiedeva il riconoscimento del trattamento di fine rapporto ai sensi della disciplina transitoria di cui all’art. 2, comma 7, d.lgs. n. 103/2000, nonché una retribuzione superiore, invocando la parità di trattamento economico con altra contrattista e, in subordine, l’inadeguatezza della paga ai sensi dell’art. 36 Cost. La Corte d’appello aveva negato sia il TFR sia il diritto a una retribuzione maggiore. Nel ricorso per cassazione la lavoratrice ha dedotto, in sintesi, la violazione dell’art. 2, comma 7, d.lgs. n. 103/2000; dell’art. 2113 c.c.; degli artt. 1230, 2730 e 2735 c.c.; degli artt. 1230 e 2120 c.c.; del CCNL applicato; dell’art. 157 d.P.R. n. 18/1967; dell’art. 2697 c.c. e degli artt. 101, 421 e 437 c.p.c., oltre all’art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia sulle spese. Ha sostenuto che il giudice di merito avesse erroneamente qualificato come novativo il nuovo contratto, avesse negato la conservazione del TFR prevista dalla disciplina transitoria, avesse escluso a torto il principio di parità di trattamento e avesse invertito l’onere probatorio sull’inadeguatezza della retribuzione, oltre a non ammettere l’attività istruttoria richiesta e a non pronunciarsi sulle spese di lite.
La decisione
La Cassazione ha accolto il ricorso nei limiti della motivazione e ha cassato la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d’Appello di Roma in diversa composizione. La Corte ha ritenuto che la decisione di merito non consentisse di verificare compiutamente la sequenza dei contratti, la loro natura, il regime applicato e le somme eventualmente dovute e già versate. Ha quindi ricostruito il quadro normativo speciale del rapporto del personale a contratto del Ministero degli affari esteri, affermando che, per i nuovi assunti dopo il d.lgs. n. 103/2000, il TFR è dovuto solo se previsto dalla legge locale e non in base all’art. 2120 c.c.; che per i dipendenti già in servizio alla data di entrata in vigore del decreto e rientranti nelle ipotesi transitorie il diritto all’indennità di fine rapporto è conservato; e che tale conservazione opera anche per i titolari di contratto di prima assunzione regolato dalla legge italiana, in ragione della disciplina eurounitaria di non discriminazione tra tempo determinato e indeterminato. Il giudice di rinvio dovrà effettuare gli accertamenti di fatto necessari alla luce di tali principi.
Norme richiamate
art. 2, comma 7, d.lgs. n. 103/2000
"è fatto salvo il diritto all’indennità di fine rapporto, nella misura prevista dai contratti di impiego, per gli impiegati in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto"
La disposizione transitoria tutela in via autonoma il diritto all’indennità di fine rapporto per gli impiegati in servizio alla data di entrata in vigore del decreto, senza limitarsi alla sola anzianità maturata sino a quel momento e senza subordinare tale salvaguardia all’esercizio delle opzioni previste dai commi successivi.
Nel testo originario prevedeva un’indennità di anzianità alla cessazione del rapporto; la riforma del d.lgs. n. 103/2000 ha abrogato il comma che disciplinava tale indennità, sicché per i nuovi assunti il TFR non è dovuto salvo previsione della legge locale.
Nel testo riformulato dal d.lgs. n. 103/2000 attribuisce prevalenza alla legge locale, con applicazione delle tutele minime del decreto e delle norme locali più favorevoli al lavoratore.
Attribuisce alle rappresentanze diplomatiche e consolari il potere di procedere direttamente all’assunzione del personale localmente reclutato, previa autorizzazione dell’amministrazione centrale e nel rispetto della disciplina speciale.
Conferma la specialità della disciplina del personale non diplomatico del Ministero degli affari esteri impiegato all’estero, rinviando al d.P.R. n. 18/1967 e alle normative di settore.
art. 2, comma 2, d.lgs. n. 103/2000
Rileva nel quadro transitorio e nel coordinamento con la contrattazione collettiva richiamata per i rapporti precedentemente disciplinati dalla legge italiana.
art. 2, comma 4, d.lgs. n. 103/2000
Consente al dipendente già in servizio di chiedere l’immediata applicazione del nuovo regime, con assoggettamento alla legge locale e alle tutele minime del decreto.
art. 2, comma 5, d.lgs. n. 103/2000
Riconosce una facoltà di opzione al personale di cittadinanza italiana in servizio con contratto a tempo indeterminato presso gli istituti italiani di cultura.
art. 2, comma 6, d.lgs. n. 103/2000
Riconosce al personale con doppia cittadinanza in servizio con contratto regolato dalla legge locale la facoltà di optare per un nuovo contratto o per il regime transitorio ad esaurimento.
art. 3 l. n. 442/2001
Estende la facoltà di opzione anche al personale in servizio alla data del 13 maggio 2000 con contratto regolato dalla legge italiana, imponendo un’interpretazione coerente con il principio di non discriminazione tra lavoratori a termine e a tempo indeterminato.
art. 36 Cost.
Richiamato come parametro di adeguatezza della retribuzione, ma la Corte di merito aveva escluso la prova dell’insufficienza della paga; la Cassazione non si pronuncia nel merito di tale profilo perché accoglie il ricorso per le questioni sul TFR e rinvia.
art. 97 Cost.
Richiamato dalla ricorrente nelle censure sulle retribuzioni e sulla disciplina del rapporto, ma non costituisce il fulcro della decisione di cassazione.
Evocato per contestare la validità della rinuncia al TFR in sede di stipula del successivo contratto, nel contesto di un rapporto sostanzialmente unitario e subordinato.
Richiamato per contestare la tesi della novazione del rapporto attraverso il nuovo contratto.
La Corte precisa che questa norma non si applica ai contratti speciali del personale a contratto MAE se non nei casi espressamente previsti dalla disciplina locale; non può essere invocata in via generalizzata per i nuovi assunti.
Invocato per sostenere che la retribuzione base del personale all’estero deve essere uniforme per Paese e mansioni omogenee; la questione resta assorbita nella decisione di rinvio.
Richiamato per censurare la ripartizione dell’onere della prova sull’adeguatezza della retribuzione.
Richiamato insieme agli artt. 421 e 437 c.p.c. per lamentare la mancata ammissione di documenti e l’uso dei poteri istruttori d’ufficio.
Richiamato per sostenere il dovere del giudice del lavoro di esercitare i poteri istruttori officiosi.
Richiamato in tema di poteri istruttori in appello nel rito del lavoro.
Richiamato per l’omessa pronuncia sul motivo di gravame relativo alle spese di lite.
Clausola 4 dell'Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato allegato alla direttiva 1999/70/CE
Impone il principio di non discriminazione tra lavoratori a tempo determinato e a tempo indeterminato quanto alle condizioni di impiego; la Corte vi si conforma per estendere la conservazione del TFR ai titolari di contratto di prima assunzione regolato dalla legge italiana.
Richiamato per il rinvio ai precedenti giurisprudenziali sulla medesima materia.
Massime di principio
- Nei rapporti di lavoro del personale a contratto del Ministero degli affari esteri prestato all’estero, la disciplina è speciale rispetto all’impiego pubblico contrattualizzato e va ricostruita primariamente attraverso il d.P.R. n. 18/1967, come modificato, e le correlate norme di settore.
- Dopo la riforma del d.lgs. n. 103/2000, per i nuovi assunti il trattamento di fine rapporto non deriva dall’art. 2120 c.c., ma soltanto da una espressa previsione della legge locale dello Stato di accreditamento.
- La disposizione transitoria dell’art. 2, comma 7, d.lgs. n. 103/2000 salva il diritto all’indennità di fine rapporto per gli impiegati già in servizio alla data di entrata in vigore del decreto e tutela la posizione che sarebbe sopravvissuta sotto il regime previgente, senza limitarsi all’anzianità già maturata.
- L’interpretazione delle norme transitorie sul personale a contratto del MAE deve essere coerente con il principio di non discriminazione tra lavoratori a termine e a tempo indeterminato, di derivazione eurounitaria, quando la disciplina interna altrimenti determinerebbe un trattamento deteriore non giustificato da ragioni oggettive.
- Quando la sentenza di merito non consente di verificare la sequenza dei contratti, la loro natura, il regime applicato e le somme corrisposte o dovute, la Cassazione può cassare con rinvio affinché il giudice di merito proceda ai necessari accertamenti fattuali.
- La conservazione dell’indennità di fine rapporto opera nei limiti e alle condizioni del contratto individuale e del regime previgente realmente applicabile al dipendente, non potendosi estendere automaticamente istituti estranei alla disciplina speciale come l’art. 2120 c.c.
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