DECRETO LEGISLATIVO 7 aprile 2000, n. 103
Disciplina del personale assunto localmente dalle rappresentanze diplomatiche, dagli uffici consolari e dagli istituti italiani di cultura all'estero, a norma dell'articolo 4 della legge 28 luglio 1999, n. 266.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeSostituisce il Titolo VI del DPR 5.1.1967 n.18 disciplinando l'assunzione e il rapporto di lavoro degli impiegati a contratto presso sedi diplomatiche, consolari e istituti di cultura: contingenti (1.827 per diplomatiche/consolari; 450 per istituti culturali), contratti di norma a tempo indeterminato con prova di 9 mesi, contratti temporanei (max 6 mesi), criteri retributivi adeguati al mercato locale, ferie, permessi, previdenza, assicurazioni, disciplina e risoluzione del rapporto. Contiene norme transitorie e opzioni per il personale già in servizio. Nota di aggiornamento con decorrenza 1/4/2018.
Impiegati a contratto presso rappresentanze diplomatiche, consolari e istituti di cultura all'estero
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