Sentenza del 20/05/2024 n. 14014 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Gli accertamenti riguardavano il 2003 (Irpeg, Irap e Iva) e gli anni 2001, 2002 e 2004 (Iva), oltre a interessi, sanzioni e cartelle iscritte a ruolo straordinario dopo il fallimento. L’Ufficio contestava un sistema che, mediante società di trasporto controllate, avrebbe separato formalmente le prestazioni imponibili dei vettori dalle prestazioni di intermediazione per trasporti internazionali, fatturate come non imponibili, generando indebiti crediti Iva; contestava inoltre costi non documentati, maggiori ricavi e la deduzione dei canoni di leasing. In Cassazione Trusendi ha articolato cinque motivi: i primi tre contestavano la qualificazione dei rapporti, la nullità dei contratti e l’indetraibilità Iva; il quarto censurava il calcolo presuntivo dell’Iva indetraibile; il quinto chiedeva la disapplicazione delle sanzioni per incertezza normativa. L’Agenzia, con due motivi incidentali, denunciava l’omessa pronuncia sui rilievi 2003 relativi a Iva per euro 4.761,42, riferita a un costo non documentato di euro 23.807,08, e a maggiori ricavi da movimentazioni e compensazioni con società controllate, e contestava la deducibilità dei canoni di leasing.
La decisione
La Cassazione ha rigettato il ricorso principale e accolto quello incidentale. Ha ritenuto inammissibili i primi tre motivi della società, perché diretti a rimettere in discussione accertamenti di fatto della CTR: Trusendi Fin svolgeva intermediazione e il meccanismo contestato aveva prodotto un indebito credito Iva. Ha rigettato il quarto motivo: data la genericità delle fatture, spettava alla contribuente documentare la quota di operazioni effettivamente imponibili e la CTR poteva recepire il calcolo dell’Ufficio. Ha rigettato anche il quinto: non erano stati dimostrati elementi oggettivi di incertezza normativa idonei a escludere le sanzioni. Ha invece accolto entrambi i motivi incidentali: la CTR aveva omesso di pronunciarsi sui rilievi 2003 relativi all’Iva di euro 4.761,42 e ai maggiori ricavi, e aveva riconosciuto i canoni di leasing senza verificare la loro inerenza all’attività concretamente svolta. La sentenza è stata cassata limitatamente ai punti accolti e la causa rinviata alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell’Emilia-Romagna, in diversa composizione, anche per le spese. È stato inoltre dato atto dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato a carico della ricorrente principale, se dovuto.
Norme richiamate
Art. 9, comma 1, nn. 2 e 7, d.P.R. n. 633/1972
Alla luce di tali considerazioni, la CTR ha, dunque, confermato lo svolgimento effettivo da parte della contribuente di un'attività di intermediazione relativamente, per quanto di interesse, ai trasporti internazionali, che, in quanto operazione, complessivamente considerata, non imponibile comportava l'illegittimità della detrazione Iva effettuata dalla contribuente attraverso il sistema fraudatorio sopra descritto posto in essere con aggiramento della disciplina di cui all'art. 9, comma 1, lett. 7 cit. al solo fine di conseguire l'indebito vantaggio fiscale del maturato credito d'imposta.
Nel caso concreto, la qualificazione sostanziale delle operazioni e la loro considerazione complessiva prevalgono sulla separazione formale delle fatture: l’intermediazione relativa a trasporti internazionali non imponibili non giustificava il credito Iva ottenuto detraendo l’imposta addebitata dai vettori in un sistema ritenuto fraudolento.
Art. 10-bis della legge n. 212/2000 (Statuto dei diritti del contribuente)
Questa Corte ha quindi precisato che il suddetto art. 10 bis, anche ove non applicabile ratione temporis, svolge una fondamentale opera di interpretazione del disposto di cui all'art. 37bis, d.P.R. n. 600/1973, avendo un perimetro che va ben al di là delle condotte ivi indicate, costituendo espressione di un principio generale che ricomprende tutte le condotte abusive, ove venga riscontrata la sussistenza dei parametri normativi.
La disciplina dell’abuso del diritto esprime un principio generale applicabile anche oltre le fattispecie nominate dalla normativa precedente; la valutazione può riguardare una sequenza coordinata di atti e soggetti, purché siano provati l’indebito vantaggio fiscale e l’assenza di sostanza economica, considerando anche eventuali valide ragioni extrafiscali.
La fattura è documento idoneo a rappresentare un costo dell'impresa purché sia redatta in conformità ai requisiti di forma e contenuto previsti dal D.P.R 26 ottobre 1972, n. 633, art. 21, sicché l'omessa indicazione nelle fatture dei dati prescritti dal citato art. 21 integra un comportamento del contribuente soggetto a sanzione.
La fattura documenta il costo e sostiene la detrazione solo se rispetta i requisiti formali e contenutistici prescritti; fatture generiche o carenti possono giustificare conseguenze fiscali e rendere necessario provare in modo puntuale la natura e la quota delle operazioni detraibili.
Costituisce violazione della corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato, e configura il vizio di cui all'art. 112 cod. proc. civ., l'omesso esame di specifiche richieste o eccezioni fatte valere dalla parte e rilevanti ai fini della definizione del giudizio.
Il giudice deve pronunciarsi sulle specifiche domande e censure rilevanti ritualmente devolute; l’omissione integra un vizio di omessa pronuncia, deducibile in Cassazione come error in procedendo.
Quanto all'inerenza dei costi, questa Corte ha precisato che, in tema di reddito d'impresa, ai fini della deducibilità dei costi sostenuti, il contribuente è tenuto a dimostrarne l'inerenza, intesa in termini qualitativi e dunque di compatibilità, coerenza e correlazione, non già ai ricavi in sé, ma all'attività imprenditoriale svolta, sicché deve provare e documentare l'imponibile maturato, ossia l'esistenza e la natura dei costi, i relativi fatti giustificativi e la loro concreta destinazione alla produzione.
La deducibilità richiede che il costo sia provato e concretamente correlato all’attività d’impresa effettivamente svolta. La sola compatibilità astratta con il settore merceologico o la mera possibilità di utilizzare i beni nell’attività non dimostra l’inerenza.
Art. 13, commi 1-bis e 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della L. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente principale di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Quando ricorrono i presupposti processuali indicati dalla norma, il rigetto del ricorso comporta l’obbligo per la parte ricorrente di versare un ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, se dovuto.
Massime di principio
- Nelle operazioni articolate tra società collegate, il trattamento Iva va valutato guardando alla sostanza economica e alla sequenza complessiva dei rapporti: la sola separazione formale tra acquisti imponibili e rivendite non imponibili non rende legittima la detrazione se serve a creare un credito Iva indebito.
- Chi invoca la detrazione deve documentare con fatture regolari e sufficientemente dettagliate la natura delle prestazioni e la quota riferibile a operazioni imponibili; se le fatture sono generiche, l’onere probatorio non è assolto dalla sola prova che il servizio sia stato materialmente eseguito.
- L’abuso del diritto non si presume: l’Amministrazione deve provare il vantaggio fiscale indebito e il disegno artificioso; al contribuente spetta allegare e dimostrare eventuali ragioni economiche non marginali che giustifichino la struttura adottata.
- L’incertezza soggettiva del contribuente o la sola esistenza di discussioni interpretative non bastano a escludere le sanzioni: occorrono obiettive ambiguità della disciplina e specifici elementi positivi di confusione, che il contribuente deve allegare.
- La deduzione di un costo d’impresa richiede una correlazione concreta con l’attività effettivamente esercitata e la prova dell’esistenza, natura e destinazione produttiva della spesa; la coerenza generica con il settore non è sufficiente.
- Il giudice d’appello deve decidere ogni motivo rilevante dell’appello principale e incidentale. L’omissione su una specifica censura comporta cassazione con rinvio per la decisione sul punto non esaminato.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 20 mag 2024Sentenza del 20/05/2024 n. 13894 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 20 mag 2024Sentenza del 20/05/2024 n. 13896 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 20 mag 2024Sentenza del 20/05/2024 n. 13947 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 20 mag 2024Sentenza del 20/05/2024 n. 13948 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 20 mag 2024Sentenza del 20/05/2024 n. 13959 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 20 mag 2024Sentenza del 20/05/2024 n. 13965 - Corte di Cassazione
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →