Sentenza del 20/05/2024 n. 13948 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
L’Agenzia delle Entrate aveva irrogato sanzioni per complessivi 33.948 euro perché la collettiva B.B. aveva affidato a D.D., dipendente del Comune di T, l’incarico retribuito di coordinatore per la sicurezza in un cantiere, senza la prescritta autorizzazione dell’amministrazione di appartenenza e senza comunicare i compensi. Il Tribunale di Terni aveva annullato le sanzioni, ritenendo non colpevole l’errore dei ricorrenti, anche in ragione della partita IVA, delle fatture e dell’iscrizione previdenziale di D.D. La Corte d’Appello di Perugia, con sentenza del 4 dicembre 2014, aveva riformato quella decisione, reputando tali elementi insufficienti a escludere la colpa e affermando che i committenti avrebbero dovuto verificare lo status del professionista. In Cassazione i ricorrenti hanno contestato, tra l’altro, la deducibilità in appello delle difese dell’Agenzia, la rilevanza del rapporto part-time, l’esclusione della buona fede, il rispetto del termine di contestazione e la condanna alle spese del primo grado.
La decisione
La Cassazione ha accolto soltanto l’ottavo motivo, relativo alle spese del primo grado: poiché davanti al Tribunale l’Agenzia era stata rappresentata da un proprio funzionario, non potevano esserle liquidati diritti e onorari di avvocato; non risultava inoltre documentata una nota di spese vive. Ha rigettato il sesto motivo sul termine di contestazione, perché i 90 giorni decorrono dalla ragionevole conclusione dell’accertamento e dalla piena conoscenza dell’illecito, valutazione rimessa al giudice di merito; il settimo è stato dichiarato inammissibile. Il primo motivo è stato rigettato: l’argomento dell’Agenzia sul possibile possesso della partita IVA anche da parte di dipendenti pubblici era una mera difesa, non una nuova eccezione in senso stretto. Sono stati rigettati i motivi secondo, terzo e quarto: la modalità o l’orario del rapporto di lavoro non eliminavano, secondo la decisione, gli obblighi di verifica e comunicazione rilevanti nel caso. Il quinto motivo sulla buona fede è stato dichiarato inammissibile e comunque infondato: gli elementi invocati non escludevano la colpa e, per un’impresa attiva nelle ristrutturazioni edilizie, era esigibile richiedere un’autocertificazione sullo status del professionista. D’ufficio, la Corte ha inoltre rilevato che la Corte costituzionale, con sentenza n. 98/2015, aveva dichiarato illegittima la disposizione posta a fondamento della sanzione per l’omessa comunicazione dei compensi; l’apparato sanzionatorio va quindi rideterminato, anche applicando il cumulo giuridico per continuazione o progressione. La sentenza è stata cassata con rinvio alla Corte d’Appello di Perugia, in diversa composizione, per rideterminare le sanzioni e liquidare le spese del giudizio di Cassazione. Non è stata annullata in via definitiva la sanzione per il conferimento dell’incarico senza autorizzazione.
Norme richiamate
Art. 14, legge 24 novembre 1981, n. 689
Invero il termine decadenziale previsto dall’ art. 14 , L. n. 689/1981 , individuato in novanta giorni, ove non ricorra l’ipotesi della contestazione immediata, decorre non già dalla data della mera trasgressione, bensì da quella del compimento dell’attività di verifica di tutti gli elementi dell’illecito, dovendosi considerare anche il tempo necessario all’amministrazione per valutare e ponderare gli elementi stessi.
Il termine di 90 giorni per contestare la violazione decorre dalla piena e ragionevole conoscenza dell’illecito, dopo le verifiche necessarie, non automaticamente dalla data della condotta o dalla prima acquisizione di informazioni. Il tempo impiegato deve essere giustificato dalla complessità degli accertamenti e non da ritardi burocratici ingiustificati.
Art. 345, comma 2, codice di procedura civile
Invero quella introdotta dall'Agenzia pur in sede d'appello non costituisce affatto un'eccezione in senso stretto, cui fa riferimento il divieto di cui all' art. 345 , cod. proc. civ., ma una mera difesa.
Il divieto di nuove eccezioni in appello riguarda le eccezioni in senso stretto; non impedisce una mera difesa che contesti la rilevanza o la portata di un fatto già allegato dalla controparte, senza introdurre un nuovo fatto impeditivo o estintivo.
Art. 53, comma 6, decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165
La Corte ha escluso che la questione del rapporto part-time del dipendente facesse venir meno gli obblighi rilevanti nel caso concreto. Ha affermato che, in ogni caso, il committente privato deve comunicare l’incarico retribuito affinché l’amministrazione possa valutare preventivamente eventuali conflitti d’interesse e autorizzarlo.
Art. 53, comma 9, decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165
La disposizione è richiamata come fondamento dell’obbligo di ottenere l’autorizzazione per il conferimento al dipendente pubblico di un incarico retribuito. La cassazione con rinvio non ha eliminato definitivamente la sanzione riferita a tale violazione.
Art. 53, comma 11, decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165
Orbene con sent. Corte Cost. n. 98 del 2015 tale ultima disposizione è stata dichiarata costituzionalmente illegittima e pertanto la relativa sanzione non può trovare più fondamento.
La sanzione per l’omessa comunicazione dei compensi non può essere mantenuta se fondata sul comma dichiarato costituzionalmente illegittimo. La conseguente rideterminazione può essere rilevata d’ufficio anche in Cassazione, finché la statuizione sulla responsabilità e sulla sanzione non sia definitiva.
Art. 3, legge 24 novembre 1981, n. 689
L’esimente della buona fede richiede un errore incolpevole, non evitabile con l’ordinaria diligenza. Nel caso concreto la partita IVA, le fatture e le ritenute d’acconto non bastavano a escludere la colpa; il committente avrebbe dovuto verificare lo status del professionista, anche richiedendo un’autocertificazione.
Art. 12, decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472
Ne consegue che l'intero apparato sanzionatorio deve essere rideterminato, anche alla luce della necessità di procedere ad una nuova determinazione in applicazione del principio del cumulo giuridico per continuazione o progressione, di cui all' art. 12 , D.Lgs. n. 472/1997 .
Nel ricalcolare le sanzioni residue, il giudice del rinvio deve valutare l’applicazione del cumulo giuridico quando le violazioni siano in rapporto di continuazione o progressione.
Art. 91 codice di procedura civile
Invero, salvo il caso espressamente previsto in materia di processo tributario dall'art. 14, comma 2-sexies. D.Lgs. n. 546/1992 , che prevede nello specifico la liquidazione delle spese pur con una riduzione delle stesse nella misura del venti per cento, non ricorrente, quando l'autorità amministrativa che ha emesso il provvedimento sanzionatorio sta in giudizio personalmente o avvalendosi di un funzionario appositamente delegato, non può ottenere la condanna dell'opponente, che sia soccombente, al pagamento dei diritti di procuratore e degli onorari di avvocato, difettando le relative qualità nel funzionario amministrativo che sta in giudizio e potendo in tal caso essere liquidate in favore dell'ente le sole spese, diverse da quelle generali, che esso abbia concretamente affrontato nel giudizio, purché risultino da apposita nota.
Quando l’autorità amministrativa si difende personalmente o tramite un proprio funzionario, non può ottenere il rimborso di onorari e diritti professionali non sostenuti; possono essere riconosciute soltanto spese concrete, diverse da quelle generali, documentate con apposita nota. La condanna alle spese, invece, è una conseguenza della soccombenza e non richiede una domanda espressa.
Art. 336 codice di procedura civile
La statuizione sulla misura della sanzione è dipendente da quella sulla responsabilità del sanzionato e pertanto, ai sensi dell' art. 336 cod. proc. civ., è destinata ad essere travolta dall'eventuale caducazione di quest'ultima, cosicché essa non può passare in giudicato fino a quando l'accertamento della responsabilità del sanzionato non sia a propria volta passata in giudicato.
La statuizione sulla sanzione dipende da quella sulla responsabilità: finché quest’ultima non è definitiva, la misura della sanzione non può consolidarsi autonomamente e può essere adeguata in conseguenza della caducazione o modifica della decisione sulla responsabilità.
Massime di principio
- Per gli incarichi retribuiti conferiti a dipendenti pubblici, il committente deve verificare lo status del destinatario e curare gli adempimenti di comunicazione e autorizzazione applicabili; partita IVA, fatture e ritenute fiscali non dimostrano da sole che il professionista non sia un dipendente pubblico.
- La buona fede esclude la responsabilità amministrativa solo se l’errore è realmente incolpevole e non superabile con l’ordinaria diligenza. Il livello di diligenza esigibile può dipendere dall’attività svolta e dalle verifiche ragionevolmente praticabili, come la richiesta di un’autocertificazione.
- Il termine di 90 giorni per la contestazione decorre dalla conoscenza completa dell’illecito, una volta concluse le verifiche ragionevolmente necessarie; non basta invocare la data della violazione o della prima informazione, ma l’amministrazione non può giustificare ritardi burocratici o artificiosi.
- In appello è possibile svolgere mere difese sui fatti già introdotti, ma non introdurre nuove eccezioni in senso stretto fondate su fatti nuovi; la qualificazione dipende dal contenuto concreto della deduzione, non dal nome attribuitole.
- Se una norma sanzionatoria viene dichiarata costituzionalmente illegittima durante il giudizio e la decisione non è definitiva, la relativa sanzione non può essere mantenuta e il giudice può rilevare la questione d’ufficio, rideterminando le sanzioni residue secondo le regole applicabili.
- Un’amministrazione che in primo grado sta in giudizio tramite un proprio funzionario non può ottenere il rimborso di onorari e diritti di avvocato per quel grado; può chiedere soltanto il rimborso di spese effettivamente sostenute e documentate.
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