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Sentenza

Sentenza del 20/05/2024 n. 13894 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Il ricorso per Cassazione riguardava l’avviso di liquidazione prot. n. 33760, comunicato alla sola notaia il 2 aprile 2013, relativo all’atto del 25 gennaio 2013 di cessione di due crediti ipotecari in sofferenza tra Banca Antonveneta Spa e Suprema 90 Spa. L’atto era stato registrato in esenzione ai sensi dell’art. 15 del d.P.R. n. 601/1973; l’Agenzia aveva richiesto imposta di registro dello 0,50%, pari a 37.352 euro, oltre a 155 euro di bollo. I ricorrenti hanno formulato otto motivi: violazione del giudicato interno sulla legittimazione della società; legittimazione della società a impugnare; esclusione della responsabilità solidale della notaia per l’imposta complementare; applicabilità dell’agevolazione fiscale alla cessione; natura interpretativa e retroattiva della modifica del 2014; difetto di motivazione dell’avviso; violazione delle regole sull’onere della prova; impossibilità per il giudice di rilevare d’ufficio una carenza di prova non eccepita dall’Ufficio.

La decisione

La Cassazione ha accolto il primo e il terzo motivo e dichiarato assorbiti gli altri sei. Ha stabilito che la CTR non poteva rilevare d’ufficio il difetto di legittimazione della S.I.V., perché la decisione di primo grado che aveva respinto l’eccezione dell’Agenzia era passata in giudicato interno, non essendo stata impugnata in appello. Ha inoltre ritenuto fondata la censura sulla responsabilità della notaia: ai sensi dell’art. 57, comma 2, del d.P.R. n. 131/1986, la responsabilità dei pubblici ufficiali non si estende alle imposte complementari e suppletive, ma soltanto all’imposta principale. La sentenza della CTR del Veneto n. 140/4/2017 è stata cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Veneto, in diversa composizione, perché decida anche nei confronti della S.I.V. applicando tale principio. Le spese, comprese quelle del giudizio di Cassazione, sono state rimesse al giudice del rinvio. La Cassazione non ha deciso nel merito l’applicabilità dell’agevolazione alla cessione dei crediti.

Norme richiamate

  • Art. 81 c.p.c.

    la legitimatio ad causam si ricollega al principio dettato dall' art. 81 c.p.c., secondo il quale nessuno può far valere nel processo un diritto altrui in nome proprio fuori dai casi espressamente previsti dalla legge e, trattandosi di materia attinente al contraddittorio e mirandosi a prevenire la sentenza inutiliter data, comporta la verifica, anche d'ufficio, in ogni stato e grado del processo, in via preliminare al merito, della coincidenza dell'attore e del convenuto con i soggetti che secondo la legge che regola il rapporto in giudizio, sono destinati agli effetti della pronuncia richiesta, con l'unico limite della formazione del giudicato interno

    La legittimazione ad agire è verificabile d’ufficio in ogni stato e grado, ma tale potere incontra il limite del giudicato interno formatosi sulla questione.

  • Art. 57, comma 2, d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131

    La responsabilità dei pubblici ufficiali non si estende al pagamento delle imposte complementari e suppletive

    La responsabilità solidale del notaio, quale pubblico ufficiale, non copre l’imposta di registro complementare o suppletiva; l’avviso relativo a tali imposte non può quindi essere richiesto al notaio in forza di tale responsabilità.

  • Art. 42, comma 1, d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131

    è complementare l'imposta applicata in ogni altro caso

    La norma distingue l’imposta principale, suppletiva e complementare; la maggiore imposta richiesta fuori dai casi di correzione di errori di registrazione o dell’Ufficio ricade nella categoria complementare, per la quale non opera la responsabilità del notaio prevista dall’art. 57, comma 2.

  • Art. 57, comma 1, d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131

    La Corte lo richiama nel contesto della responsabilità solidale per l’imposta principale, precisando che la posizione del notaio non si estende alle imposte complementari e suppletive.

  • Art. 1292 c.c.

    La disposizione è richiamata nel rinvio insieme all’art. 57 del d.P.R. n. 131/1986, ai fini della questione della responsabilità solidale; la decisione chiarisce che quella del notaio è limitata all’imposta principale.

  • Art. 360, primo comma, nn. 3 e 4, c.p.c.

    Sono le disposizioni processuali indicate per l’inquadramento dei motivi di ricorso per Cassazione accolti e assorbiti.

Massime di principio

  • Una questione di legittimazione può essere rilevata d’ufficio anche in appello, ma non se sulla stessa si è già formato il giudicato interno perché la statuizione del primo giudice non è stata impugnata.
  • Il notaio è responsabile per il pagamento dell’imposta di registro principale nei limiti previsti dalla legge, ma non risponde in solido dell’imposta complementare o suppletiva.
  • Se l’imposta richiesta rientra nella categoria complementare, l’avviso non può fondare sul solo ruolo di pubblico ufficiale del notaio la pretesa nei suoi confronti; resta distinta la posizione delle parti contraenti, che il giudice del rinvio deve esaminare.
  • Quando la Cassazione accoglie motivi preliminari o relativi alla responsabilità del destinatario dell’atto, le altre questioni di merito possono rimanere assorbite e non risultare decise. In questo caso non è stato stabilito se la cessione dei crediti beneficiasse dell’agevolazione fiscale invocata.

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